CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02308/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2023 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, oltre ad essere generico, non è consentito in quanto la relativa censura non risulta essere stata previamente dedotta come specifico motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata e non contestato in questa sede (si veda la pag. 3); ritenuto che le doglianze inerenti alle circostanze di reato e, in particolare, alla mancata esclusione della recidiva ed al diniego delle attenuanti generiche, sono prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art.581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano doglianze generiche, non scandite dalla necessaria correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, così risultando meramente reiterative di profili di censura già disattesi dal giudice di merito (si veda, in particolare, la pag. 4); • osservato che l'ulteriore motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, non è consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, come avvenuto nella specie attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti (si veda la pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 d