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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 32476/2026

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72avverso la sentenza del 28/03/2025 della Corte d'appello di Leccedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi di Iannilli e Uccello (e la memoria di quest’ultimo);considerato che i motivi di ciascun ricorso sono intrisi di genericità, in quantoradicalmente privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. d), in relazioneall'art. 591 lett. c) c.p.p.;osservato che per le modalità con cui sono formulati, privi di qualsiasi riferimentoal caso concreto ed alla motivazione, essi sono bons à tout faire, utilizzabili perqualsiasi ricorso e, quindi, quintessenzialmente aspecifici e condannatiall’inammissibilità;ritenuto, pertanto, che i ricorsi vadano dichiarati inammissibili concondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
72avverso la sentenza del 28/03/2025 della Corte d'appello di Leccedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi di Iannilli e Uccello (e la memoria di quest’ultimo);considerato che i motivi di ciascun ricorso sono intrisi di genericità, in quantoradicalmente privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. d), in relazioneall'art. 591 lett. c) c.p.p.;osservato che per le modalità con cui sono formulati, privi di qualsiasi riferimentoal caso concreto ed alla motivazione, essi sono bons à tout faire, utilizzabili perqualsiasi ricorso e, quindi, quintessenzialmente aspecifici e condannatiall’inammissibilità;ritenuto, pertanto, che i ricorsi vadano dichiarati inammissibili concondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 32476/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris