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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 ottobre 1984

Cassazione n. 33124/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 16/09/2021 del TRIB.

SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I ette/senti-te le conclusioni del PG . 65-e_ c c., L ?"3 ret (^12 ot-z-k c-o_yeA0 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 16 settembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Spoleto ha respinto il reclamo introdotto da [OSCURATO:PERSONA] e relativo alla sanzione disciplinare della ammonizione, per condotta tenuta in data 27 marzo 2018 e consistita nella avvenuta alterazione dei bolli utilizzati per affrancare una missiva.

Premessa la assenza di attribuzioni di merito (data la tipologìa di sanzione) il Tribunale respinge le doglianze in rito, soffermandosi in particolare sulle ragioni per cui è stata ritenuta conforme alle disposizioni regolamentari la fase di contestazione dell'addebito e convocazione innanzi il Consiglio di disciplina.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], con articolazione di più motivi. 2.1 Al primo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla ritenuta correttezza dell'iter procedimentale.

Si ripropone il tema della avvenuta convocazione ad horas (rispetto alla contestazione dell'addebito) innanzi al Consiglio di disciplina, con avvenuta lesione del diritto di difesa.

Si contesta la decisione del Tribunale, che ha ritenuto sanata la nullità in virtù della omessa eccezione in sede di udienza disciplinare. 2.2 Al secondo motivo si deduce ulteriore vizio del procedimento, per la mancata contestazione dell'addebito in forma specifica. 2.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla ritenuta competenza dell'Amministrazione penitenziaria a disporre il trattenimento della missiva.

La missiva che ha dato luogo all'addebito disciplinare è stata trattenuta non in ragione dei suoi contenuti ma in ragione dell'irregolare modalità di inoltro (alterazione dei bolli).

Secondo il ricorrente l'avvenuta apposizione del 'tagliandino posta l', oggetto di contestazione, è derivata da un trattenimento illegittimo e, in ogni caso, poteva dar luogo al più ad un addebito di natura penale ma non risulta ricompresa nella generale previsione di cui all'art.77 comma 1 n.16 del dPR n.230 del 2000l come ritenuto dal Tribunale di Sorveglianza.

3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.3.1 Quanto al primo e al secondo motivo, la decisione impugnata ha fatto corretta applicazione del principio di diritto espresso, tra le altre, da Sez.

I n. 30038 del 22.9.2020, rv 279733, secondo cui la mancata proposizione delle eccezioni (trattandosi di nullità relative) innanzi al Consiglio di Disciplina determina l'operare della decadenza di cui all'art.182 comma 2 cod.proc.pen. . [OSCURATO:PERSONA], infatti, condivide il percorso argomentativo in diritto espresso nella citata decisione, per cui [..] se può condividersi, in termini astratti, il rilievo secondo il quale al detenuto deve essere consentito disporre di un congruo termine per preparare le proprie difese, chiedendo, se del caso, l'esibizione o la produzione di documenti, l'audizione di terzi soggetti ecc., deve nondimeno osservarsi, come già puntualizzato, che dall'applicazione, al procedimento disciplinare, delle disposizioni in materia di nullità processuale, deriva la sottoposizione del medesimo alle regole generali dettate in materia di deducibilità delle nullità, tra le quali vanno ricordate le disposizioni dettate dall'art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen., secondo cui la violazione deve essere eccepita dalla parte che abbia patito una lesione delle sue facoltà prima del compimento dell'attività processuale cui essa si riferiva [..].

Pertanto nel caso in esame l'avvenuto esercizio delle facoltà di difesa nel merito, senza formulazione di eccezioni in rito, determina l'operare della decadenza e la conseguente impossibilità di proporre le eccezioni in sede di reclamo. 3.2 Quanto al terzo motivo, va rilevato che : a) quanto alla pretesa assenza del potere di trattenere la missiva irregolarmente affrancata, si tratta di violazione non dedotta in sede di reclamo al Tribunale, da ritenersi inammissibile ai sensi dell'art.606 comma 3 cod.proc.pen. ; b) quanto al profilo della pretesa assenza di corrispondenza tra fatto concreto e fattispecie astratta, il Tribunale ha correttamente ritenuto inquadrabile la condotta tenuta dal Turiano nella previsione di cui all'art. 77 comma 1 n.16 del dPR n.230 del 2000, posto che le «prescrizioni» violate ben possono identificarsi in quelle che regolamentano le modalità di inoltro della corrispondenza in forma rispondente ai parametri di legge.

Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in data 11 maggio 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 16/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I ette/senti-te le conclusioni del PG . 65-e_ c c., L ?"3 ret (^12 ot-z-k c-o_yeA0 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 16 settembre 2021 il Tribunale di Sorveglianza di Spoleto ha respinto il reclamo introdotto da [OSCURATO:PERSONA] e relativo alla sanzione disciplinare della ammonizione, per condotta tenuta in data 27 marzo 2018 e consistita nella avvenuta alterazione dei bolli utilizzati per affrancare una missiva. Premessa la assenza di attribuzioni di merito (data la tipologìa di sanzione) il Tribunale respinge le doglianze in rito, soffermandosi in particolare sulle ragioni per cui è stata ritenuta conforme alle disposizioni regolamentari la fase di contestazione dell'addebito e convocazione innanzi il Consiglio di disciplina. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], con articolazione di più motivi. 2.1 Al primo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla ritenuta correttezza dell'iter procedimentale. Si ripropone il tema della avvenuta convocazione ad horas (rispetto alla contestazione dell'addebito) innanzi al Consiglio di disciplina, con avvenuta lesione del diritto di difesa. Si contesta la decisione del Tribunale, che ha ritenuto sanata la nullità in virtù della omessa eccezione in sede di udienza disciplinare. 2.2 Al secondo motivo si deduce ulteriore vizio del procedimento, per la mancata contestazione dell'addebito in forma specifica. 2.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento alla ritenuta competenza dell'Amministrazione penitenziaria a disporre il trattenimento della missiva. La missiva che ha dato luogo all'addebito disciplinare è stata trattenuta non in ragione dei suoi contenuti ma in ragione dell'irregolare modalità di inoltro (alterazione dei bolli). Secondo il ricorrente l'avvenuta apposizione del 'tagliandino posta l', oggetto di contestazione, è derivata da un trattenimento illegittimo e, in ogni caso, poteva dar luogo al più ad un addebito di natura penale ma non risulta ricompresa nella generale previsione di cui all'art.77 comma 1 n.16 del dPR n.230 del 2000l come ritenuto dal Tribunale di Sorveglianza. 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.3.1 Quanto al primo e al secondo motivo, la decisione impugnata ha fatto corretta applicazione del principio di diritto espresso, tra le altre, da Sez. I n. 30038 del 22.9.2020, rv 279733, secondo cui la mancata proposizione delle eccezioni (trattandosi di nullità relative) innanzi al Consiglio di Disciplina determina l'operare della decadenza di cui all'art.182 comma 2 cod.proc.pen. . [OSCURATO:PERSONA], infatti, condivide il percorso argomentativo in diritto espresso nella citata decisione, per cui [..] se può condividersi, in termini astratti, il rilievo secondo il quale al detenuto deve essere consentito disporre di un congruo termine per preparare le proprie difese, chiedendo, se del caso, l'esibizione o la produzione di documenti, l'audizione di terzi soggetti ecc., deve nondimeno osservarsi, come già puntualizzato, che dall'applicazione, al procedimento disciplinare, delle disposizioni in materia di nullità processuale, deriva la sottoposizione del medesimo alle regole generali dettate in materia di deducibilità delle nullità, tra le quali vanno ricordate le disposizioni dettate dall'art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen., secondo cui la violazione deve essere eccepita dalla parte che abbia patito una lesione delle sue facoltà prima del compimento dell'attività processuale cui essa si riferiva [..]. Pertanto nel caso in esame l'avvenuto esercizio delle facoltà di difesa nel merito, senza formulazione di eccezioni in rito, determina l'operare della decadenza e la conseguente impossibilità di proporre le eccezioni in sede di reclamo. 3.2 Quanto al terzo motivo, va rilevato che : a) quanto alla pretesa assenza del potere di trattenere la missiva irregolarmente affrancata, si tratta di violazione non dedotta in sede di reclamo al Tribunale, da ritenersi inammissibile ai sensi dell'art.606 comma 3 cod.proc.pen. ; b) quanto al profilo della pretesa assenza di corrispondenza tra fatto concreto e fattispecie astratta, il Tribunale ha correttamente ritenuto inquadrabile la condotta tenuta dal Turiano nella previsione di cui all'art. 77 comma 1 n.16 del dPR n.230 del 2000, posto che le «prescrizioni» violate ben possono identificarsi in quelle che regolamentano le modalità di inoltro della corrispondenza in forma rispondente ai parametri di legge. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in data 11 maggio 2022
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