CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32335/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Napoli nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Parti civili: Coop. [OSCURATO:PERSONA] ''citta'della [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli, come da requisitoria già depositata. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile [OSCURATO:PERSONA] ''citta'della Scienza', si riporta alle conclusioni che deposita unitamente alla nota spesa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli ha riformato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 02/12/2016, che, all'esito del rito abbreviato, aveva condannato, anche agli effetti civili, [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 423 (perché, in concorso con persone non identificate, cagionava l'incendio dei locali adibiti ad area museale di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] della Scienza, siti in Napoli via Coroglio, applicando il fuoco in più punti e disattivando i sistemi di allarme antincendio ed antintrusione al fine di assicurare la veloce, estesa ed istruttiva propagazione delle fiamme) e 434 cod. pen. (perché, in concorso con persone non identificate, con la condotta sopra specificata, cagionava un vasto incendio ed il crollo della struttura adibita a museo delle scienze, così realizzando un vero e proprio disastro, dal quale derivava un pericolo per la pubblica incolumità, ed in particolare un pericolo per i cittadini abitanti nell'agglomerato di case presenti nelle immediate adiacenze dell'area occupata dal complesso del nominato [OSCURATO:PERSONA] della Scienza; fatti commessi in Napoli il 4 marzo 2013), assolvendo l’imputato da entrambi i reati ascrittigli per non aver commesso il fatto. La Corte d’appello napoletana ha, in particolare, ritenuto plausibile che il fuoco divampato nel complesso di [OSCURATO:PERSONA] della Scienza la sera del4 marzo 2013 potesse essere stato appiccato da terzi introdottisi nella struttura prima che [OSCURATO:PERSONA] - che all’epoca dei fatti, lavorava con funzioni di vigilante alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] - eseguisse, intorno alle ore 19,00, il programmato giro di ispezione, ovvero nell'intervallo tra tale incombente e quello, analogo, cui egli attese a partire dalle ore 20,45; e ciò anche in considerazione del fatto che l'accesso di terzi estranei all'interno della struttura non sarebbe stato impedito dall'impianto antintrusione, il cui malfunzionamento risultava dalle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], e dal contenuto di una conversazione intercettata ed intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] ed il collega [OSCURATO:PERSONA]. I giudici di appello rilevavano altresì che non poteva ritenersi provata la disattivazione, ad opera dell’imputato, del sistema di allarme per la rilevazione di fumi e di fiamme, che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ricordava essere entrato, quella sera, in funzione. Ed ancora, evidenziava la Corte territoriale come le investigazioni avessero messo in luce la scarsa diligenza degli addetti alla vigilanza, palesata, tra l'altro, dal fatto che Altieri, collega di turno di [OSCURATO:PERSONA], aveva predisposto con largo anticipo — e, quindi, falsamente — il verbale dell'ulteriore giro di perlustrazione che egli avrebbe dovuto effettuare, insieme a [OSCURATO:PERSONA], alle ore 22,00 e che, ovviamente, non venne eseguito a causa dell'incendio. I giudici di secondo grado hanno, poi, dubitato della sussistenza, in capo a [OSCURATO:PERSONA], di un valido movente che lo avrebbe spinto a commettere i reati ascrittigli. Quanto, infine, alla conversazione captata il 23 aprile 2013, tra [OSCURATO:PERSONA] e la compagna [OSCURATO:PERSONA] («Se ti licenziano lo paghiamo a qualcuno, ma stavolta però a lui e a lei devono andare un mese all'ospedale. Visto che con l'incendio non abbiamo fatto niente, perché non la possono passare così liscia, manco [OSCURATO:PERSONA] non me ne fotte…»), la Corte, in dissenso rispetto alle valutazioni del primo Giudice, ha ritenuto che l’interpretazione delle frasi pronunciate dalla [OSCURATO:PERSONA] non potessero prestarsi ad un’univoca interpretazione di ammissione di responsabilità, anche in considerazionedel fatto che la donna non era stata neppure indagata per i reati poi contestati al [OSCURATO:PERSONA]; la conversazione, per i Giudici d’appello, poteva infatti essere interpretata in modo diverso, se non addirittura in senso diametralmente opposto rispetto a quello attribuitogli dal primo Giudice, ovvero come uno scoppio d’iraconseguente al rischio di licenziamento nonostante i due conversantinon avessero alcuna responsabilità nell’incendio. 2. Investita del ricorso avanzato dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli e delle parti civili costituite, la Prima sezione di questa Corte, con sentenza n. 8306 del 26 novembre 2019, ha annullato la pronuncia della Corte territoriale, ritenendola affetta da plurime lacune motivazionali, sotto il profilo sia del travisamento della prova che della manifesta illogicità dell'apparato argomentativo sotteso alla decisione. Le censure individuate dalla sentenza rescindente attenevano principalmente all’iter argomentativo svolto nella sentenza assolutoria, nella parte in cui si avvalorava la “pista esterna”, ovvero la commissione del fatto ad opera di soggetti terzi senza la complicità dell’imputato. Dopo avere sottolineato che gli espletati accertamenti tecnici avessero consentito di accertare che il fuoco era stato appiccato attraverso la collocazione di benzina — in quantità di circa dieci litri per ogni punto di innesco o minore, in caso di utilizzo di altro materiale combustibile — in quattro diverse zone (ambiente fronte mare con porte in vetro, rampa Leonardo, Aula APL adiacente al locale cabina antincendio\antintrusione, [OSCURATO:PERSONA]), la sentenza rescindente rilevava come la Corte territoriale,avesse fatto riferimento ad elementi congetturali o contrastanti con le emergenze probatorie, in primis le stesse dichiarazioni rese dall’imputato, il quale aveva confermato di avere personalmente effettuato, in autonomia,i giri di ricognizione, dalle 19:00 alle 19:45, e dalle ore 20:45, senza notare alcunché di anomalo, precisando altresì di avere chiuso le porte di accesso al teatro intorno alle ore 21,03-21,04; circostanza quest’ultima, che,valutata unitamente alle dichiarazioni del collega Scotto, circa l’avvenuta precedente chiusura dei residui accessi, rendeva poco plausibile la lettura dei fatti propugnata nella sentenza impugnata. La Corte di legittimità evidenziava tra l’altro come dovesse ritenersi comprovato il mendacio da parte del [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui egli aveva dichiarato di ignorare i codici di attivazione del sistema antincendio. Ulteriori vizi argomentativi venivano individuati in relazione al movente dell’azione (avendo le indagini «messo in luce i risalenti e profondi dissapori, collegati, tra l'altro, all'omesso pagamento di una messe di retribuzioni arretrate, all'esclusione, con conseguente nocumento economico, dai servizi di parcheggio, al licenziamento della compagna, alle vertenze instaurate dai due in sede giurisdizionale, alla già manifestata intenzione dell'ente di richiedere la cassa integrazione ordinaria, anziché quella in deroga, più favorevole, dal punto di vista economico, per [OSCURATO:PERSONA]»), nonché in relazione alla valutazione della conversazione intercorsa il 23 aprile 2013 tra [OSCURATO:PERSONA] e la compagna [OSCURATO:PERSONA], interpretata dai Giudici della Corte territoriale in senso opposto a quanto ritenuto dal Giudice dell'udienza preliminare, che la aveva qualificata alla stregua di vera e propria confessione stragiudiziale. 3. La Corte di appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio dalla Cassazione, con sentenza del 7 luglio 2022, dichiarava non doversi procedere nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo A) - art. 423 cod. pen., perché estinto per intervenuta prescrizione, e confermava l’affermazione di responsabilità dell’imputato in ordine al capo B) - art. 434 cod. pen., rideterminando il trattamento sanzionatorio; confermava la condanna dell’imputato agli affetti civili. 4. A seguito di ricorso avanzato dall’imputato, la V sezione di questa Corte, con sentenza n. 32917 in data 23/06/2023, annullava la sentenza emessa dalla Corte territoriale del 7 luglio 2022, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. La sentenza rescindente riteneva che la pronuncia impugnata fosse incorsa nel denunciato vizio di omessa motivazione in ordine a plurime doglianze sollevate in atto di appello dal prevenuto, che non avevano avuto adeguata risposta da parte della Corte di merito, e particolarmente, con riferimento a: - la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse di turno la sera del fatto (pagg. 13, 14, par. 3.); - l’illogicità della ricostruzione «che vede l’imputato commettere l’incendio proprio in un giorno in cui era in servizio» (pag. 14, par. 4.); - la pretermissione dell’analisi della conversazione n. 1040 del 19/04/2013 tra [OSCURATO:PERSONA] ed il collega [OSCURATO:PERSONA], in punto funzionamento dei sistemi di allarma antincendio e antintrusione (pagg. 14, 15, par. 5); - l’ipotizzata cooperazione di terzi, non ancorata a dati probatori, ed anzi in contrasto con quanto riferito dal teste [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 15, 16, par. 6); - la qualità dei servizi di ispezione e vigilanza della struttura, e la tematica attinente alla ritenuta certa chiusura delle porte di ingresso del museo (pagg. 16, 17, par. 7); - il tema delle intercettazioni (pagg. 17, 18, par. 8); - il movente dell’azione delittuosa (pagg. 18, 19, par. 9). 5. Il provvedimento oggi impugnato, emesso dalla Corte di appello di Napoli il 27/11/2024, all’esito del secondo giudizio di rinvio, ha riformato la sentenza di condanna di primo grado, pronunciando l'assoluzione dell'imputato dal reato di cui agli artt. 110, 434 cod. pen., per non aver commesso il fatto. I Giudici di secondo grado sono pervenuti ad un esito liberatorio per l’imputato evidenziando, in sintesi che: la mancanza di prova di comunicazioni di interesse investigativo tra [OSCURATO:PERSONA] e terze persone nella fascia oraria in cui sarebbero stati, secondo l’accusa, predisposti i punti di innesco dell’incendio, deporrebbe in seno contrario alla ricostruzione del primo Giudice che vedeva l’imputato agire con il concorso di altri soggetti; secondo quanto dichiarato dal teste [OSCURATO:PERSONA] – il quale aveva avvistato, in orario prossimo alle 21,15, solo del fumo ma non anche fiamme,nessuno si era allontanato dal luogo dell’incendio su versante mare della struttura; il [OSCURATO:PERSONA], nel corso di una conversazione – intercettata- con un collega, aveva riferito che il giorno dei fatti non avrebbe dovuto essere in servizioperché aveva preso un giorno di ferie, che aveva dovuto poi revocare per assenza di personale; la riunione sindacale per la definizione del riconoscimento in favore dei dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] del regime in cassa integrazione si era conclusa alle 17:00 dello stesso giorno degli eventi, e dunque in un momento troppo prossimo per accendere l'ira incendiaria di [OSCURATO:PERSONA] e consentirgli di organizzare l'azione distruttiva; in ordine al funzionamento dei sistemi di sicurezza, le attività istruttorie non avevano consentito di conseguire alcuna certezza affidabile; la zona di accesso all’area di interesse, lato mare, era facilmente permeabile come attestato dall’esistenza di un foro nella recinzione, riscontrato il 23/04/2023 dal teste [OSCURATO:PERSONA]; le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] nel corso della conversazione intrattenuta con il compagno [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], se calate nel contesto temporale in cui furono pronunciate, potevano essere diversamente interpretate rispetto alla lettura (sostanzialmente confessoria) data dal primo Giudice. 6. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, formulando un unico, articolato motivo con il quale denuncia il travisamento della prova da parte della Corte territoriale, che ha ritenuto non sussistenti circostanze emerse pacificamente da molteplici elementi probatori o dagli atti processuali, e lamancanza, contraddittorietà e manifesta illegittimità della motivazione in ordine alla valutazione del materiale probatorio. È censurabile la motivazione della Corte nella parte in cui ha riconosciuto la falsità delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] al pubblico ministero il 23 maggio 2013 circa la sua mancata conoscenza del codice per disattivare l'allarme antincendio, ritenendo trattarsi di un elemento dotato di gravità e di precisione, per poi, illogicamente, ritenere che tale elemento, unitamente al dato, ritenuto neutro, della presenza dell'imputato nei luoghi interessati dell'incendio, non costituisse un fondamento sufficiente a costituire una prova indiziaria rassicurante della sua responsabilità. Si duole poi il ricorrente di come la Corte, nel valutare la conversazione ambientale del 23 aprile 2013 tra l'imputato e la sua compagna, abbia analizzato una sola frazione della conversazione («visto che con l'incendio non abbiamo fatto niente»), omettendo di prendere in considerazione il colloquio nella sua interezza («se ti licenziano poi lo paghiamo a qualcuno, ma stavolta però lui e lei devono andare un mese all'ospedale. Visto che con l'incendio non abbiamo fatto niente perché non la possono passare così liscia»). Un ulteriore travisamento della prova attiene alla valorizzazione da parte della Corte della circostanza evincibile dalla conversazione n. 1040 del 19 aprile 2013 tra [OSCURATO:PERSONA] e un suo collega, dalla quale emerge che [OSCURATO:PERSONA] il giorno dell'evento avrebbe dovuto essere in ferie e che aveva revocato la richiesta in ragione dell'assenza di altro personale: la Corte ha dato per provate circostanze solo riportate in modo assertivo dall'imputato, ma rimaste prive di adeguati riscontri. Quanto alle conseguenze negative sul piano economico per l'imputato a seguito dell'incendio, evidenzia il Procuratore ricorrente come la Corte di appello abbia valorizzato circostanze emerse solo ex post. In ordine poi alla compiuta ricostruzione del fatto, la Corte ha omesso di considerare l’intero compendio acquisito, con specifico riferimento all’ubicazione dei punti di innesto, uno dei quali (il n. 8) non era distante dal punto in cui l’imputato si trovava al momento in cui le fiamme di erano propagate. La circostanza che gli ignoti complici dell’imputato avessero potuto allontanarsi senza essere visti non è smentita dalla testimonianza del pescatore [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva comunque una visione limitata (solo fronte mare). In sostanza, a fronte della indiscussa natura dolosa dell'incendio, la Corte non fornisce risposta al quesito su chi altri avrebbe potuto accedere in modo indisturbato alla struttura, collocare i punti di innesco, se non con la complicità di soggetti presenti al suo interno e deputati al controllo, e, soprattutto, come avrebbe potuto essere possibile per terzi appiccare il fuoco senza la complicità di [OSCURATO:PERSONA], che era l'unico dei dipendenti impegnato dalle 19:00 nei giri di controllo ed operazioni di chiusura. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato. 2.Il punto di partenza, che si rende necessario in considerazione dello sviluppo del procedimento, segnato già da due annullamenti da parte di questa Corte di legittimità, non può che essere l'individuazione di alcuni principi, già peraltro ricordati in entrambe le sentenza rescindenti (sez. 1, n. 8306 del 26/11/2019 e sez. 5, n. 32917 del 23/06/2023), e che devono tuttavia essere ulteriormente ribaditi al fine di chiarire i limiti di tutte le pronunce della sentenze di Cassazione, compresa la presente, onde evitare che si possano creare fraintendimenti o ambiguità nella determinazione dei principi di diritto cui le Corti di merito debbono attenersi nell'affrontare le questioni poste nelle sentenze rescindenti, laddove esse abbiano individuato, come è avvenuto nel caso di specie,vizi motivazionali rilevanti ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. È quindi opportuno ribadire che, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova. (Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, Le, Rv. 278629 - 02). È infattiassodato che il giudice di rinvio, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all'esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito (cfr., così, Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 08/02/2024, Lombardi, Rv. 285801 02; conf., Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 04/03/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278629 - 02). Ed ancora, va ricordato che non viola l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopo l'annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all'affermazione di responsabilità sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità: la Corte ha precisato che eventuali elementi di fatto e valutazioni contenuti nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice di rinvio, ma rilevano esclusivamente come punti di riferimento al fine dell'individuazione del vizio o dei vizi segnalati e, non, quindi, come dati che si impongono per la decisione a lui demandata, di talché si devono ritenere inammissibili le censure sollevate in merito (Sez. 4, n. 20044 del 17/03/2015, S., Rv. 263864 - 01). Va quindi precisato che, qualora l'annullamento con rinvio avvenga - sempre per vizio di motivazione - mediante l'indicazione dei punti specifici di carenza o contraddittorietà, come nel caso di specie, il potere del giudice di rinvio non è limitato all'esame dei singoli punti specificati, come se essi fossero isolati dal restante materiale probatorio, essendo il giudice stesso tenuto a compiere anche eventuali atti istruttori necessari per la decisione (tra le altre, Sez. 5, n. 33847 del 19/4/2018, Cesarano, Rv. 273628). In forza di tutto quanto sommariamente richiamato, va rilevato come, nella fattispecie, l'annullamento con rinvio disposto dalle due sentenze rescindentinon ha coperto di definitività alcun profilo, in quanto le censure hanno riguardato in toto la motivazione sul punto inerente la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al fatto delittuoso contestato, con la conseguenza per cui la Corteterritoriale è stata nuovamente investita dell'intero giudizio per come delineato e devoluto nell'atto di gravame, potendo - e dovendo - lo stesso giudice del rinvio pronunciare su tutte le questioni in allora proposte, con l'unico limite di non ripetere il percorso logico censurato dalla Corte rescindente. Va, pertanto, qui conclusivamente affermato come, nel giudizio di rinvio facente seguito ad annullamento per vizio della motivazione, la sentenza cassata - e rimossa dalla sequenza processuale - non dispiega alcun effetto preclusivo, se non quello di delineare gli errori, rilevati nel giudizio di legittimità, e dei quali è vietata al giudice del merito la reiterazione. In altre parole, la Corte di legittimità, nell’individuare carenze motivazionali, non suggerisce, né potrebbe farlo se non scivolando sul crinale del merito, ricostruzioni fattuali né traccia percorsi unidirezionali tali da condurre il Giudice di merito ad uno scontato esito. 3.Tanto premesso in termini generali, il Collegio osserva che la sentenza rescindente pronunciata dalla Quinta sezione di questa Corte (n. 32917 del 23/02/2023) ha annullato con rinvio la precedente decisione di appello (che era pervenuta alla condanna del [OSCURATO:PERSONA], pronunciata a sua volta in sede rescissoria rispetto alla pronuncia di questa Corte, sez. 1 n. 8306 del 26/11/2019), individuando carenze motivazionali degne di rilevo critico sui seguenti punti: -innanzitutto, si è rilevato che l’affermazione della Corte territoriale, per cui il [OSCURATO:PERSONA] la sera del fatto era di turno, non si fosse adeguatamente confrontata con il dato emerso da un’intercettazione (la n. 1040 del 19/04/013), che, secondo quanto dedotto in atto di appello, attestava che [OSCURATO:PERSONA] non doveva invece essere in servizio il giorno del fatto, ma era stato costretto a lavorare per rimpiazzare le assenze dei colleghi (paragrafo 3, pagg. 13,14); -la Corte di appello non si è poi soffermata in ordine all’argomento di censura posto in atto di gravame dalla difesa dell’imputato, «sull'assurdità di una ricostruzione che vede l'imputato commettere l'incendio proprio in un giorno in cui era in servizio» (paragrafo 4, pag. 14); -con riferimento al solo sistema di allarme antintrusione, la carenza argomentativa individuata nella sentenza rescindente attiene alla mancata analisi della «convergenza tra la conversazione n. 1040 del 19 aprile 2013 tra [OSCURATO:PERSONA] e il collega [OSCURATO:PERSONA] e le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (responsabile della sicurezza), circa il mancato funzionamento dell'impianto antintrusione già prima dell’incendio» (paragrafo 5, pagg. 14, 15); -la cooperazione di terzi nel fatto delittuoso è sviluppata nella sentenza di merito in modo ipotetico e «contrasta con altro passaggio della motivazione in cui viene valorizzato il contributo del pescatore [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui questi aveva escluso di aver visto qualcuno allontanarsi dalla struttura o stazionare nei pressi» (paragrafo 6, pagg. 15, 16). -la Corte di merito ha, ancora, omesso di approfondire il tema, pur sottoposto alla sua attenzione in atto di gravame, inerentealla qualità dei servizi di ispezione e alla efficienza dei quelli di chiusura del sito (paragrafo 7, pagg. 16, 17); - sul tema dell’esame delle intercettazioni, la sentenza rescindente ha individuato un doppio vulnus nella pronuncia di merito impugnata: da un lato, è mancato un riscontro rispetto alle sollecitazioni poste in atto di gravame circa la valenza pro reo di alcune captazioni «siccome eloquenti della strutturale inefficienza dei sistemi di vigilanza, della programmata assenza di [OSCURATO:PERSONA] dal servizio quel giorno e della prostrazione di quest'ultimo per l'incidenza negativa che l'incendio aveva avuto sulle sue prospettive di vedere soddisfatta la pretesa di ottenere le spettanze per cui aveva attivato anche un contenzioso in sede civile»; dall’altro,si individua una carenza motivazionale nella disamina della captazione del 23 aprile 2013, in cui la compagna dell’imputato affermava«Visto che con l'incendio non abbiamo fatto niente [.....]»: nel ritenere, in modo assertivo, che con tale affermazione la [OSCURATO:PERSONA] avesse ammesso di essere stata, insieme al compagno, responsabile del misfatto, la Corte ha omesso di confrontarsi con l’interpretazione che di tale frase l’imputato aveva suggerito in atto di appello (paragrafo 8, pagg. 17, 18); - infine, il punto ritenuto maggiormente carente dalla Corte di legittimità è quello concernente il movente dell'azione delittuosa: «quella che manca è l'approfondimento in fatto dei singoli, possibili scopi e delle ragioni per le quali l'incendio del museo della scienza, con il conseguente, prevedibile impatto economico negativo per la fondazione, avrebbe potuto determinare le conseguenze positive in tesi perseguite da [OSCURATO:PERSONA]” (paragrafo 9, pagg. 18-20). 4.Venendo quindi alla disamina dei motivi di ricorso,appare fondata la doglianza avanzata dal Procuratore generale, che evidenzia la manifesta illogicità dell’affermazione della Corte territoriale, nella parte in cui, da un lato, attesta la falsità delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] circa la (mancata) conoscenza dei codici di disattivazione dell’allarme, riconoscendo espressamente trattarsi dielemento di sospetto a suo carico «dotato di gravità e precisione» (pag. 30,sentenza impugnata); dall’altro ne svilisce l’importanza probatoria collegandola al dato, ritenuto illogicamente“neutro” della presenza dell’imputato nei luoghi interessati dall’incendio. In tal senso, è fondata la critica di tipo logico al punto della motivazione ove la Corte di secondo grado ritiene di qualificare come divalenza neutra, da un punto di vista probatorio, la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] fosse presente sul luogo dei fatti non solo al momento dello svilupparsi dell’incendio, ma dal pomeriggio del medesimo giorno, avendo egli peraltro, per sua stessa ammissione, espletatodue giri di ricognizione, il primo dalla ore 19 alle 19,45, ed il secondo a partire dalle ore 20,45, lambendo proprio alcuni dei punti di innesco dell’incendio, nei momenti in cui essi, necessariamente, erano in fase di predisposizione. Fondato è anche il rilievo censoriomosso dalla parte pubblica all’illogicità della motivazione dell’impugnata sentenza, laddove viene valorizzata la circostanza inerente alla pregressa perlustrazione dei luoghi del fatto operata alle ore 17,00 da un collega del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]: a ragione, il Procuratore ricorrente evidenzia l’assoluta irrilevanza della circostanza che, durante il turno dello [OSCURATO:PERSONA], nulla di anomalo si fosse palesato, dal momento che l’incendio ebbe a svilupparsi dopo le 21,15, e che, pertanto, l’attenzione dovesse essere focalizzata sui momenti antecedenti l’innesco: fu infattiCammarota, e lui solo, ad effettuare i giri di perlustrazione alle 19 ed alle 20,45, ed è rispetto a tali dati probatori, pacifici, che la Corte doveva confrontarsi. Coglie allora nel segno quanto dedotto nell’atto impugnatorio dal Procuratore ricorrente in ordine alla carenza ed illogicità argomentativa dell’impugnata sentenza che «non fornisce alcuna logica spiegazione di come possa essere irrilevante la presenza del [OSCURATO:PERSONA] nell'arco temporale di interesse, attesa in particolare la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] effettuò due giri di perlustrazione: uno dalle 19,00 alle 19,45 ed il secondo dalle 20, 45 fino a 15 minuti prima dell'incendio, offrendosi anche di recuperare, all'incirca alle ore 21,00, all'interno della struttura la borsa dimenticata dall'avv.to Masi; peraltro alcun rilievo è attribuito alla circostanza che dopo l'uscita dei teatranti, che avevano terminato le prove all'incirca alle ore 21,00, il [OSCURATO:PERSONA] provvedeva alla chiusura del teatro e del cancello esterno, trovandosi in una parte della struttura (Galileo) dove è stato trovato uno dei punti primari di innesco dell'incendio e considerato che il giro di ispezione ricomprendeva le zone interessate agli inneschi. A frontedella indiscussa natura dolosa dell'incendio non fornisce, la Corte, risposta a chi altri avrebbe potuto accedere in modo indisturbato alla struttura, collocare i punti di innesco, se non con la complicità di soggetti presenti al suo interno e deputati al controllo, e soprattutto come avrebbe potuto essere possibile per terzi appiccare il fuoco senza la complicità di [OSCURATO:PERSONA] che, come già detto, era l'unico dei dipendenti impegnato dalle 19,00 nei giri di controllo ed operazioni di chiusura» (pag. 9 del ricorso). 5.A ragione, il Procuratore ricorrente censura poi come illogica la rilevanza ascritta dalla Corte territoriale all’esito, negativo per l’imputato, dell’incontro tra i responsabili della [OSCURATO:PERSONA] e gli esponenti sindacali, di cui il [OSCURATO:PERSONA] ebbe contezza solo dopo le ore 17:00 del giorno dell’incendio; sul punto si era già espressa la prima sentenza rescindente, sez. 1, n. 8306 del 26/11/2019, che aveva, condivisibilmente,evidenziato che «quanto, in particolare, alle ragioni di contrasto tra [OSCURATO:PERSONA] e l'istituzione alle cui dipendenze egli lavorava, le indagini hanno messo in luce i risalenti e profondi dissapori, collegati, tra l'altro, all'omesso pagamento di una messe di retribuzioni arretrate, all'esclusione, con conseguente nocumento economico, dai servizi di parcheggio, al licenziamento della compagna, alle vertenze instaurate dai due in sede giurisdizionale, alla già manifestata intenzione dell'ente di richiedere la cassa integrazione ordinaria, anziché quella in deroga, più favorevole, dal punto di vista economico, per [OSCURATO:PERSONA]». 6.Coglie, ancora, nel segno la censura mossa dalla parte pubblica ricorrente alla valutazione, ritenuta parziale, operata dalla Corte territoriale nell’analisi della conversazione ambientale del 23/04/2013 intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e la compagna [OSCURATO:PERSONA]. Il tema, decisivo nello sviluppo argomentativo della sentenza di primo grado di condanna del [OSCURATO:PERSONA], è stato oggetto di disamina da parte della Corte napoletana, nel giudizio di rinvio sfociato nell’impugnata sentenza, che lo ha trattato alle pagine da 30 a 33. Giova innanzitutto riportare le esatte parole pronunciate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella citata conversazione: «Se ti licenziano lo paghiamo a qualcuno, ma stavolta però a lui e a lei devono andare un mese all'ospedale. Visto che con l'incendio non abbiamo fatto niente, perché non la possono passare così liscia, manco [OSCURATO:PERSONA] non me ne fotte…»;nel prosieguo della conversazione, la [OSCURATO:PERSONA] aggiungeva «Ma a me non me ne fotte comunque, a me il perno principale che non mi hanno dato pure i soldi a me èLipardi e la Bocchetti non penso che ci azzecca niente [OSCURATO:PERSONA]. Devo vedere solo che amicizie ho, qualche amicizia qualcosa, ma non pensarlo. Devi vedere qualcuno a Ottaviano se conosci qualcuno ma non con lo zio, lo zio Mario ora non ha più amicizie, poi lo zio va a finire… qualche tarantella. Davi cinquecento euro in mano allo zio Pino, devi vedere come si muove subito, ma non pensarlo». La Corte napoletana, in sintesi, ha ritenuto che le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA], pur criticabili, potessero avere un’interpretazione diversa da quella loro ascritta dal primo giudice, dovendo essere calate nel contesto temporale in cui furono pronunciate.Posto che con l’incendio la situazione economica della [OSCURATO:PERSONA] e degli stessi dipendenti fu aggravata, e che la controversia giudiziaria che [OSCURATO:PERSONA] aveva instaurato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] aveva subito una battura d’arresto, osservava la Corte d’appello come la fraseVisto che con l'incendio non abbiamo fatto niente, potesse essere letta ed interpretata come Visto che a causa dell'incendio non abbiamo realizzato nulla. Concludeva la Corte napoletana (pag. 33): «Dunque, anche l'indizio principale posto a carico del [OSCURATO:PERSONA] (e solo a carico suo, posto che la [OSCURATO:PERSONA] non è stata mai imputata per i fatti del presente giudizio) risulta perdere quel carattere di precisione che possa farlo assurgere a dato rilevante sul piano probatorio». Se tale è l’analisi condotta dalla Corte nella sentenza rescissoria, ha buon gioco il Procuratore ricorrente a censurare la disamina effettuata, all’evidenza gravemente carente essendosi concentrata su una sola frazione della conversazione, che andava invece analizzata nella sua interezza. È appena il caso di sottolineare come il vizio motivazionale riscontrato come sussistente non attenga minimamente all’esegesi proposta dal Giudice di merito rispetto alle parolecaptate: è infatti approdo consolidato e noto chela portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, sottraendosi essa al sindacato di legittimità, se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 – 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389 – 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 – 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 – 01; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Gionta, Rv. 239724). Ebbene, nel caso che ci occupa, la giusta censura mossa in ricorso dalla parte pubblica non si incentra sull’interpretazione fornita dalla Corte alle parole della compagna dell’imputato, ma evidenzia l’incompletezza dell’analisi condotta dai Giudici napoletani,che, nell’analizzare una sola frazione della conversazione intercettata («Visto che con l'incendio non abbiamo fatto niente»), hanno del tutto omesso di confrontarsi con gli ulteriori passaggi del colloquio, compresi quelli che, nell’ottica condannatoria del primoGiudice (pag. 49), erano stati valorizzati quali gravi elementi di prova a carico del [OSCURATO:PERSONA]: il riferimento è alla locuzione avverbiale «stavolta» utilizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] («Se ti licenziano lo paghiamo a qualcuno, ma stavolta però a lui e a lei devono andare un mese all'ospedale»); nonché al prosieguo della conversazione, «che rivelache il progetto di violenza non era uno sfogo solo di natura verbale ma accompagnato da serio interesse alla realizzazione». Peraltro, con riferimento al contenuto della conversazione in oggetto, essa dovrà essere esaminata in correlazione al tema, ritenuto rilevante nella seconda sentenza rescindente, del movente dell’azione; a prescindere infatti dall'analisi e dall’interpretazione da dare a tale conversazione, il giudice del rinvio dovrà comunque valutare se da essa emergano elementi tali da superare le criticità evidenziate nella seconda sentenza rescindente circa il movente economico dell'azione delittuosa. 7.Meritano condivisione anche le ulteriori doglianze mosse dal Procuratore in merito alla parziale valutazione operata dalla Corte di merito in ordine ad alcuni dei temi trattati. In particolare, quanto all’affermazione del [OSCURATO:PERSONA], in seno alla conversazione n. 1040 del 19/04/2013, che il giorno degli eventi egli avrebbe dovuto essere in ferie, poi revocate, giustamente il ricorrente evidenzia come tale circostanza risulti esser stata solo affermata dall’imputato, risultando tuttavia priva di riscontri documentali. Del pari, condivisibilmente si sottolinea l’illogicità della motivazione dell’impugnata sentenza, nella parte in cui si ascrive rilevanza (nel senso dell’esclusione della responsabilità) alle conseguenze negative che l’incendio ebbe sulle vertenze economiche che già contrapponevano il [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA]. Correttamente si evidenzia in ricorso come tali conseguenze si siano rivelate solo ex post; che esse potessero essere previste dall’imputato appare, in seno all’impugnata sentenza, del tutto congetturale.Peraltro, pare non ultroneo, sul punto, sottolineare come la medesima conversazione già sopra analizzata tra Cammarotae la compagna [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per come interpretata dalla stessa Corte territoriale (nel senso Visto che a causa dell'incendio non abbiamo realizzato nulla), mostri come l’esito pregiudizievole per gli interessi dell’imputatosia stato apprezzato (ferme restando le ulteriori implicazioni del significato da ascrivere alla conversazione, rimessa all’apprezzamento del Giudice di merito del rinvio) solo in epoca successiva al fatto. 8.La sentenza impugnata merita altresì censura, come dedotto dal ricorrente, nella parte in cui si è ascritta rilevanza alla riscontrata, il 23/04/2013, rottura della recinzione lato mare – a dimostrazione del fatto che la zona era «facilmente permeabile dall’esterno (cioè proprio dal versante del mare cui era prospiciente)» (pag. 30 sentenza impugnata). L’affermazione è in effetti del tutto illogica, dal momento che, come osservato dal Procuratore ricorrente, la rilevata effrazione era sicuramente successiva all’incendio, e databile in epoca prossima alla sua scoperta. 9.Alla luce di tutte le precedenti considerazioni deve pronunciarsi l'annullamento della sentenza impugnata,