Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 dicembre 2021

Cassazione n. 04302/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul procedimento ex art. 625-bis cod. proc. pen. per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza n. 39228 del 13/09/2021 della settima sezione della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA pronunciata a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MOZZANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di procedere alla correzione dell'errore materiale, disponendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per improcedibilità, essendo il reato estinto per morte del reo. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. È stato attivato di ufficio il procedimento per la correzione della sentenza n. 39228 del 13/09/2021 con cui la settima sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 29/10/2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA], imputato deceduto il 14 febbraio 2020, prima della deliberazione della decisione di legittimità (cfr. certificato di morte rilasciato dal Comune di Genova in data 17 settembre 2021).

2. La dissoluzione del rapporto processuale, conseguente al decesso dell'imputato, rende inesistente la successiva sentenza, che va pertanto revocata (Sez. 5, n. 29494 del 07/05/2018, Devito, Rv. 273330).

Tale inesistenza va dichiarata non già dal giudice dell'esecuzione, ma dallo stesso giudice che ha deliberato la sentenza (Sez. 6, n. 10199 del 09/03/2010, Iaconis, Rv. 246541).

3. Revocata la sentenza della Corte di cassazione, va quindi annullata senza rinvio la sentenza di appello, in ragione della morte dell'imputato intervenuta dopo la sua deliberazione e prima della deliberazione di questa Corte.

P.Q.M.

Revoca la sentenza n. 39228/2021 pronunciata dalla settima sezione della Corte di Cassazione il 13/09/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Annulla senza rinvio la sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova il 29/10/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché i reati sono estinti per morte dell'imputato.

Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul procedimento ex art. 625-bis cod. proc. pen. per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza n. 39228 del 13/09/2021 della settima sezione della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA pronunciata a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MOZZANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di procedere alla correzione dell'errore materiale, disponendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per improcedibilità, essendo il reato estinto per morte del reo. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. È stato attivato di ufficio il procedimento per la correzione della sentenza n. 39228 del 13/09/2021 con cui la settima sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 29/10/2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA], imputato deceduto il 14 febbraio 2020, prima della deliberazione della decisione di legittimità (cfr. certificato di morte rilasciato dal Comune di Genova in data 17 settembre 2021). 2. La dissoluzione del rapporto processuale, conseguente al decesso dell'imputato, rende inesistente la successiva sentenza, che va pertanto revocata (Sez. 5, n. 29494 del 07/05/2018, Devito, Rv. 273330). Tale inesistenza va dichiarata non già dal giudice dell'esecuzione, ma dallo stesso giudice che ha deliberato la sentenza (Sez. 6, n. 10199 del 09/03/2010, Iaconis, Rv. 246541). 3. Revocata la sentenza della Corte di cassazione, va quindi annullata senza rinvio la sentenza di appello, in ragione della morte dell'imputato intervenuta dopo la sua deliberazione e prima della deliberazione di questa Corte. P.Q.M. Revoca la sentenza n. 39228/2021 pronunciata dalla settima sezione della Corte di Cassazione il 13/09/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Annulla senza rinvio la sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova il 29/10/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché i reati sono estinti per morte dell'imputato. Così deciso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04302/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris