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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 ottobre 2021

Cassazione n. 09744/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 27 gennaio 2021 il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la revoca o, in subordine, la sospensione dell'ingiunzione a demolire del 3 dicembre 2019 in esecuzione della sentenza n. 329 del 2001 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione GIP, nell'ambito del procedimento RGN 5048/2000.

2. Ricorre per cassazione lo Sbordone sulla base di cinque motivi.

Con il primo eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine agli art. 163 e 165 cod. pen., perché erano estinti la pena e gli effetti della /mi) condanna, cosicché l'ordine di demolizione poteva rivivere solo in ipotesi di revoca della pena sospesa per una delle ipotesi di cui all'art. 168 cod. pen.

Con il secondo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione, perché l'ordine di demolizione, essendo una sanzione amministrativa, poteva essere impartito solo dall'autorità amministrativa e non da quella giudiziaria.

Con il terzo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione perché la pena accessoria doveva ritenersi estinta a seguito dell'estinzione della pena principale concordata nel patteggiamento.

Con il quarto denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 173 cod. pen. che statuiva la prescrizione della pena contravvenzionale in anni cinque Con il quinto eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione al disposto dell'art. 2946 cod. civ. che costituiva il limite di esercizio della potestà statale. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Come ammesso dallo stesso ricorrente, nell'articolazione del secondo motivo, l'ordine di demolizione è una sanzione amministrativa e non penale.

E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in materia di reati edilizi, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad una funzione ripristinatoria del bene leso, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, con effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene, anche se non è l'autore dell'abuso; con la conseguenza che non può ricondursi alla nozione convenzionale di "pena" nel senso elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (tra le più recenti, Cass., Sez. 3, n. 3979 del 21/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275850 - 02).

Come tale, l'ordine di demolizione non soffre le conseguenze che il decorso del tempo procura alle pene.

D'altra parte, si tratta di un ordine concorrente con quello impartibile dalla Pubblica amministrazione (Cass., Sez. 3, n. 3139 del 03/12/2013, dep. 2014, Domingo, in mot.), che, non a caso, può procedere autonomamente alla demolizione (Cass., Sez. 3, n. 702 del 14/02/2000, Cucinella, Rv. 217090-01, che distingue tra i poteri esecutivi della Pubblica amministrazione e quelli dell'Autorità giudiziaria, e più recentemente Cass., Sez. 3, n. 28781 del 16/05/2018, Milone, Rv. 273359-01 con specifico riferimento all'attività del Pubblico ministero).

Pertanto, del tutto inconsistenti sono il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso che ineriscono alla pena accessoria e non alla sanzione amministrativa.• E' pacifico poi che non è applicabile l'art. 2946 cod. civ., riguardante la prescrizione dei soli diritti civili né l'art. 28, legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo alle sanzioni amministrative aventi ad oggetto somme di denaro (Cass., Sez. 3, n. 18533 del 23/03/2011, Abbate, Rv. 250291 - 01 e n. 9948 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266768 - 01) Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.

Proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 27 ottobre 2021 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 27 gennaio 2021 il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la revoca o, in subordine, la sospensione dell'ingiunzione a demolire del 3 dicembre 2019 in esecuzione della sentenza n. 329 del 2001 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione GIP, nell'ambito del procedimento RGN 5048/2000. 2. Ricorre per cassazione lo Sbordone sulla base di cinque motivi. Con il primo eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine agli art. 163 e 165 cod. pen., perché erano estinti la pena e gli effetti della /mi) condanna, cosicché l'ordine di demolizione poteva rivivere solo in ipotesi di revoca della pena sospesa per una delle ipotesi di cui all'art. 168 cod. pen. Con il secondo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione, perché l'ordine di demolizione, essendo una sanzione amministrativa, poteva essere impartito solo dall'autorità amministrativa e non da quella giudiziaria. Con il terzo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione perché la pena accessoria doveva ritenersi estinta a seguito dell'estinzione della pena principale concordata nel patteggiamento. Con il quarto denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 173 cod. pen. che statuiva la prescrizione della pena contravvenzionale in anni cinque Con il quinto eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione al disposto dell'art. 2946 cod. civ. che costituiva il limite di esercizio della potestà statale. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Come ammesso dallo stesso ricorrente, nell'articolazione del secondo motivo, l'ordine di demolizione è una sanzione amministrativa e non penale. E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in materia di reati edilizi, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad una funzione ripristinatoria del bene leso, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, con effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene, anche se non è l'autore dell'abuso; con la conseguenza che non può ricondursi alla nozione convenzionale di "pena" nel senso elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (tra le più recenti, Cass., Sez. 3, n. 3979 del 21/09/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275850 - 02). Come tale, l'ordine di demolizione non soffre le conseguenze che il decorso del tempo procura alle pene. D'altra parte, si tratta di un ordine concorrente con quello impartibile dalla Pubblica amministrazione (Cass., Sez. 3, n. 3139 del 03/12/2013, dep. 2014, Domingo, in mot.), che, non a caso, può procedere autonomamente alla demolizione (Cass., Sez. 3, n. 702 del 14/02/2000, Cucinella, Rv. 217090-01, che distingue tra i poteri esecutivi della Pubblica amministrazione e quelli dell'Autorità giudiziaria, e più recentemente Cass., Sez. 3, n. 28781 del 16/05/2018, Milone, Rv. 273359-01 con specifico riferimento all'attività del Pubblico ministero). Pertanto, del tutto inconsistenti sono il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso che ineriscono alla pena accessoria e non alla sanzione amministrativa.• E' pacifico poi che non è applicabile l'art. 2946 cod. civ., riguardante la prescrizione dei soli diritti civili né l'art. 28, legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo alle sanzioni amministrative aventi ad oggetto somme di denaro (Cass., Sez. 3, n. 18533 del 23/03/2011, Abbate, Rv. 250291 - 01 e n. 9948 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266768 - 01) Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. Proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 27 ottobre 2021 I
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