CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25680/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze che ha confermato la decisione del Tribunale di Lucca che aveva condannato il ricorrente in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. pen.. 2. Il ricorso, con cui si deducono vizi di motivazione della sentenza impugnata, deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto personalmente dall'imputato. 3. Ai srt ajJ dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall'imputato, è pertanto inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il