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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04901/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 della Corte di appello di Genova; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova ha dichiarato l'esistenza delle condizioni per la consegna del cittadino rumeno [OSCURATO:PERSONA] alla Romania, in adempimento del mandato di arresto europeo emesso il 22 novembre scorso dal Tribunale di Sebes di quello Stato, per l'esecuzione della pena detentiva irrogatagli dallo stesso Tribunale con sentenza dell'Il ottobre precedente, divenuta irrevocabile il successivo 7 novembre, per il delitto di indebito utilizzo di carte di credito.

2. Avverso la sentenza della Corte d'appello propone ricorso l'interessato, con atto del proprio difensore, denunciando la violazione dell'art. 18-bis, comma 2, legge n. 69 del 2005, perché la Corte d'appello: a) ha erroneamente valutato gli elementi addotti dalla difesa a riprova dello stabile radicamento di esso ricorrente in Italia, invece ritenuti dimostrativi di tale circostanza in altro procedimento analogo, tenutosi dinanzi alla medesima Corte e conclusosi con sentenza irrevocabile del 15 luglio 2022, che ha rifiutato la consegna; b) ha omesso la dovuta valutazione sull'opportunità di eseguire la condanna in Italia, in prospettiva della piena esplicazione della finalità rieducativa della pena.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, ritenendo che il ricorso sia inammissibile, poiché deduce esso sostanzialmente vizi di motivazione, non consentiti in questa materia.

Rileva, inoltre, che la precedente sentenza non risulta essere stata prodotta alla Corte d'appello, sicché la deduzione su di essa fondata costituirebbe questione nuova, perciò anch'essa non proponibile in questa sede.

4. Ha depositato conclusioni scritte la difesa ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

5. Ritiene il Collegio che il ricorso meriti accoglimento.

Premesso che, a norma del citato art. 18-bis, costituisce motivo di rifiuto facoltativo della consegna non solo la formale residenza ma anche l'effettiva e legittima dimora quinquennale del soggetto nel territorio italiano, deve rilevarsi come quella del provvedimento impugnato, sul punto, si risolva in una pseudo- motivazione, perché richiama diversi indicatori di un radicamento del Dimitru in Italia (residenza dal 2020, regolare esercizio di un'attività d'impresa, precedenti attività lavorative fino al 2013, finanche precedenti esperienze giudiziarie), ma poi giunge ad escludere tale situazione in modo apodittico, sulla base della generica affermazione di un difetto di documentazione della presenza di costui in Italia medio tempore.

Su tale aspetto, dal quale dipende la corretta applicazione o meno della citata disposizione normativa (e quindi l'esistenza o meno di una violazione di legge, unico vizio dell'atto rilevabile in questa sede), si rende necessario un supplemento di motivazione, dovendo perciò annullarsi la sentenza impugnata e rinviare il procedimento, a tal fine, al giudice di merito.

6. Rimane assorbito il successivo motivo, dal momento che il sindacato sull'àmbito di discrezionalità del giudice in tema di rifiuto facoltativo della consegna richiede il previo accertamento dei presupposti per il rifiuto, sul quale dovrà pronunciarsi il giudice del rinvio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 della Corte di appello di Genova; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova ha dichiarato l'esistenza delle condizioni per la consegna del cittadino rumeno [OSCURATO:PERSONA] alla Romania, in adempimento del mandato di arresto europeo emesso il 22 novembre scorso dal Tribunale di Sebes di quello Stato, per l'esecuzione della pena detentiva irrogatagli dallo stesso Tribunale con sentenza dell'Il ottobre precedente, divenuta irrevocabile il successivo 7 novembre, per il delitto di indebito utilizzo di carte di credito. 2. Avverso la sentenza della Corte d'appello propone ricorso l'interessato, con atto del proprio difensore, denunciando la violazione dell'art. 18-bis, comma 2, legge n. 69 del 2005, perché la Corte d'appello: a) ha erroneamente valutato gli elementi addotti dalla difesa a riprova dello stabile radicamento di esso ricorrente in Italia, invece ritenuti dimostrativi di tale circostanza in altro procedimento analogo, tenutosi dinanzi alla medesima Corte e conclusosi con sentenza irrevocabile del 15 luglio 2022, che ha rifiutato la consegna; b) ha omesso la dovuta valutazione sull'opportunità di eseguire la condanna in Italia, in prospettiva della piena esplicazione della finalità rieducativa della pena. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, ritenendo che il ricorso sia inammissibile, poiché deduce esso sostanzialmente vizi di motivazione, non consentiti in questa materia. Rileva, inoltre, che la precedente sentenza non risulta essere stata prodotta alla Corte d'appello, sicché la deduzione su di essa fondata costituirebbe questione nuova, perciò anch'essa non proponibile in questa sede. 4. Ha depositato conclusioni scritte la difesa ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso. 5. Ritiene il Collegio che il ricorso meriti accoglimento. Premesso che, a norma del citato art. 18-bis, costituisce motivo di rifiuto facoltativo della consegna non solo la formale residenza ma anche l'effettiva e legittima dimora quinquennale del soggetto nel territorio italiano, deve rilevarsi come quella del provvedimento impugnato, sul punto, si risolva in una pseudo- motivazione, perché richiama diversi indicatori di un radicamento del Dimitru in Italia (residenza dal 2020, regolare esercizio di un'attività d'impresa, precedenti attività lavorative fino al 2013, finanche precedenti esperienze giudiziarie), ma poi giunge ad escludere tale situazione in modo apodittico, sulla base della generica affermazione di un difetto di documentazione della presenza di costui in Italia medio tempore. Su tale aspetto, dal quale dipende la corretta applicazione o meno della citata disposizione normativa (e quindi l'esistenza o meno di una violazione di legge, unico vizio dell'atto rilevabile in questa sede), si rende necessario un supplemento di motivazione, dovendo perciò annullarsi la sentenza impugnata e rinviare il procedimento, a tal fine, al giudice di merito. 6. Rimane assorbito il successivo motivo, dal momento che il sindacato sull'àmbito di discrezionalità del giudice in tema di rifiuto facoltativo della consegna richiede il previo accertamento dei presupposti per il rifiuto, sul quale dovrà pronunciarsi il giudice del rinvio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005. Così d
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