CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14276/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TERAMO,c1-ato-a-NAz4so-a-1-1-e-pept i ; ) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 41067/24 — [OSCURATO:PERSONA] Michele - de plano OSSERVA Visti gli atti e l'ordinanza impugnata (imputazione coatta per il reato di cui all'art.336 cod. pen.); esaminato il motivo di ricorso con cui la difesa prospetta l'abnormità del provvedimento per avere il giudice per le indagini preliminari ordinato di formulare l'imputazione per un reato diverso da quello per cui era stata chiesta l'archiviazione; considerato che, contrariamente alla prospettazione difensiva, nell'ordinanza impugnata il giudice ha fornito una diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto per cui era stata avanzata richiesta di archiviazione e che, in questo caso, il provvedimento di imputazione coatta non è abnorme e, pertanto, non impugnabile con ricorso per cassazione; che, invero, nel tracciare il perimetro dei poteri del giudice per le indagini preliminari, la giurisprudenza di legittimità è ormai concorde nel ritenere che, ferma restando l'impossibilità di formulare imputazioni per un reato diverso da quello per cui è chiesta l'archiviazione, è ben possibile per il Giudice delle indagini preliminari procedere a un'autonoma qualificazione giuridica del medesimo fatto e che «non è abnorme né in alcun modo impugnabile, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, nel rigettare la richiesta di archiviazione, ordini al pubblico ministero di formulare l'imputazione nei confronti dell'indagato per il medesimo fatto, diversamente qualificando il titolo di reato rispetto a quello individuato dal pubblico ministero» (Sez. 5, n. 24616 del 17/3/2021, Rv. 281441; Sez. Un., n. 40984 del 22/03/2018, Gianforte, Rv. 273581); ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec