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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 gennaio 1986

Cassazione n. 39080/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/01/1986 avverso la sentenza del 02/02/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge perché generico al confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata sulla gravità del fatto (l'imputato veicolava droga in carcere al rientro da un permesso premio) e, dunque, valorizzando le concrete circostanze e modalità del fatto sintomatiche di pericolosità dell'imputato ostative anche all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 settembre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/01/1986 avverso la sentenza del 02/02/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge perché generico al confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata sulla gravità del fatto (l'imputato veicolava droga in carcere al rientro da un permesso premio) e, dunque, valorizzando le concrete circostanze e modalità del fatto sintomatiche di pericolosità dell'imputato ostative anche all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023
Sentenza Cassazione n. 39080/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris