CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 dicembre 2022
Cassazione n. 03679/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2856/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatiin Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 37, presso lo studio degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che lirappresentano e difendono giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, domiciliata in R oma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che larappresenta e difende ope legis -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] diETRUSCA soc. coop. a r.l. -intimato - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 7898/2019 depositata il19 dicembre 2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/1/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 36/2019 pubblicata in data 17 gennaio 2019, dichiarava il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. su istanza di Agenzia delle Entrate -Riscossione. 2. La Corte d’appello di Roma rigettava il reclamo presentato avverso tale statuizione da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale liquidatore di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l.. 3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 18 dicembre 2019, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], nelle qualità indicate, prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso ADER –Agenzia delle Entrate – Riscossione. L’intimato fallimento di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. non ha svolto difese. Considerato che: 4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali difensori di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. e [OSCURATO:PERSONA], hanno depositato in data 9 dicembre 2022 rinuncia al ricorso da loro stessi sottoscritta,in virtù del mandato all’uopo conferito all’interno della procura alle liti unita a tale atto. L’atto di rinuncia è stato ritualmente notificato alla controparte costituita. Ricorrono, pertanto, le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudiziodi cassazione. Il collegio ritiene che non si debba procedere ad alcuna pronuncia in ordine alle spese, exart. 391, comma 2, cod. proc. civ., tenuto conto che il concordato fallimentare in ragione del quale la rinuncia è stata presentata ha avuto il formale assenso tanto del curatore, quanto di tutti i creditori, compresa l’odierna controricorrente. P.Q.M. La Corte dichiara est