CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 febbraio 2023
Cassazione n. 11877/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29986/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale socia illimitatamente responsabile della [OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona del [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2022/2021 depositata il30/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di socia illimitatamente responsabile del [OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 26206/17 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Milano per non aver pagato alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. le fatture relative alla fornitura di energia elettrica oltre gli interessi maturati. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 11935/2019, rigettava l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo. 2.La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 2022 del 30 giugno 202, ha rigettato l’appello. 3. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Resistono con controricorsi autonomi [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Tutte le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 4.1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione ex art. 360 comma 1 n.3 c.p.c. dell’art. 75 c.p.c., per avere la Corte di Appello di Milano erroneamente attribuito la legittimazione passiva alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e della società [OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. 4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. degli artt. 2043 comma 1 c.c., 2697 c.c. per aver la Corte d’Appello di Milano ritenuta provata da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la manomissione del contatore da parte dei soci della società [OSCURATO:PERSONA] degli [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. e per avergli imputato consumi elettrici verosimilmente effettuati. 4.3.Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione ex art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c. degli artt. 2729 comma 1 e 2679 c.c., per avere i giudici di merito determinato l’ammontare del dovuto in rettifica sui consumi di energia elettrica, sulla base di presunzioni non gravi né precise e concordanti. 5.Il ricorso è improcedibile. La previsione - di cui al secondo comma, n. 2, dell'art. 369 cod. proc. civ. - dell'onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione - a tutela dell'esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve. Nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev'essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell'art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui al primo comma dell'art. 369 cod. proc. civ., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell'eventuale non contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d'ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell'impugnazione (tra le tante, Cass. n. 19695/2019). Nel caso di specie la sentenza è stata notificata, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente, in data 20 settembre 2021 ma non risulta prodotta la relazione di notifica della sentenza, né risulta rispettata la c.d. prova di resistenza, essendo stato il ricorso notificato oltre il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza avvenuta il 30 giugno 2021. Va evidenziato, tra l’altro, che in calce al ricorso è indicato il deposito solo di copia autentica della sentenza e non anche della relata di notifica. 5.1. Occorre rilevare anche che il ricorso sarebbe comunque inammissibile per violazione dell’art. 366 n. 3 c.p.c.. Infatti, nel caso di specie non risulta indicato né il fatto costitutivo del credito di cui alla domanda di ingiunzione, né la causa petendi dell’opposizione al decreto. Non risulta indicato neanche il contenuto della motivazione della sentenza di primo grado né i motivi di appello. La prescrizione del requisito risponde, infatti, non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. Un., 20/02/2003 n. 2602). 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore di ciascun controricorrente che liquida in complessivi Euro 2.500 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art.