CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 24886/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA su ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Sassari avverso la sentenza del 25 maggio 2022 della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la condanna del Tribunale di Sassari del 25 maggio 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di evasione commesso il 20 ottobre 2013. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 157 cod. pen., per non avere la Corte d'appello rilevato l'intervenuta estinzione del reato di evasione per prescrizione, nonostante fosse stata riconosciuta la sola recidiva semplice che non comporta estensione del termine. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, come successivamente prorogato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che nel capo di imputazione è contestata al ricorrente la recidiva reiterata, ma la sentenza di primo grado l'ha qualificata semplice alla luce del certificato del casellario giudiziale di Udassi, applicando le circostanze attenuanti generiche prevalenti. La Corte distrettuale ha rigettato la congiunta richiesta delle parti di dichiarare la prescrizione del reato di evasione, commesso il 20 ottobre 2013, ritenendo di aumentare il termine ordinario di 6 anni della metà, cioè di altri 3 anni, in ragione della recidiva "reiterata", e aggiungendo 1 anno e 12 giorni quale periodo di sospensione della prescrizione (per i rinvii per legittimo impedimento del difensore e l'adesione di questi alle astensioni di categoria). 3. Ai fini del computo del termine prescrizionale ex art. 157 cod. pen. non si tiene conto del bilanciamento tra circostanze di cui all'art. 69 cod. pen. ed il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma del medesimo articolo considerando, quindi, tra gli altri, anche gli elementi circostanziali ad effetto speciale.Nel caso di specie, però, il Tribunale ha riqualificato la recidiva contestata al ricorrente come semplice, in quanto tale ad efficacia comune, escludendo dunque l'originaria contestazione ex art. 99, comma 2, cod. pen., cosicchè la sentenza impugnata ha erroneamente operato il calcolo della prescrizione aggiungendo l'ulteriore aumento della metà nella specie non previsto. Il reato di evasione contestato a Udassi, commesso in data 20 ottobre 2013, si è estinto prima della deliberazione della sentenza impugnata, avvenuta il 25 maggio 2022, per essere maturato il termine massimo, pari ad anni sette e mesi sei, ex artt. 157 e 161 cod. pen., il 21 aprile 2022, calcolo nel quale è compreso il periodo delle sospensioni pari ad 1 anno e 12 giorni (udienze del 10 febbraio 2017 e del 21 aprile 2017 per legittimo impedimento; dal 23 febbraio 2018 al 9 novembre 2018 e dal 29 marzo 2021 al 25 maggio 2021 per adesione del difensore all'astensione) per complessivi 8 anni, 6 mesi e 12 giorni. Ne discende l'obbligo di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non emergendo dagli atti, in termini di "evidenza", elementi per pervenire ad una pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. La rilevata causa di estinzione del reato comporta, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso 1'11 maggio