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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04264/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRBN11EDI MANTOVAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MANTOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile, perché asserisce difetto, contraddittorietà o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori, e perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Il ricorrente, invero, non tiene conto del fatto che non sussiste più il contrasto giurisprudenziale evidenziato, essendo orttly'superato l'orientamento, secondo cui è inammissibile l'istanza rivolta al giudice dell'esecuzione di rideterminazione della pena illegale, derivante da dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, qualora la pena detentiva sia stata interamente eseguita, in quanto, agli effetti dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il rapporto esecutivo si esaurisce con l'espiazione di detta pena, a nulla rilevando che debba ancora essere riscossa l'eventuale pena pecuniaria contestualmente irrogata (Sez. 1, n. 20248 del 19/10/2018, dep. 2019, Rinaldi, Rv. 275811).

La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha chiarito che, in tema di stupefacenti, sussiste l'interesse del condannato ad ottenere la rídeterminazíone in executívis della pena divenuta illegale a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019 qualora, pur interamente espiata la pena detentiva, non sia stata ancora eseguita quella pecuniaria contestualmente irrogata, atteso che, agli effetti dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il rapporto esecutivo si esaurisce soltanto con l'estinzione di entrambe tali pene (Sez. 5, n. 370 del 19/10/2021, dep. 2022, Pipicella, Rv. 282420).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRBN11EDI MANTOVAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MANTOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile, perché asserisce difetto, contraddittorietà o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori, e perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Il ricorrente, invero, non tiene conto del fatto che non sussiste più il contrasto giurisprudenziale evidenziato, essendo orttly'superato l'orientamento, secondo cui è inammissibile l'istanza rivolta al giudice dell'esecuzione di rideterminazione della pena illegale, derivante da dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, qualora la pena detentiva sia stata interamente eseguita, in quanto, agli effetti dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il rapporto esecutivo si esaurisce con l'espiazione di detta pena, a nulla rilevando che debba ancora essere riscossa l'eventuale pena pecuniaria contestualmente irrogata (Sez. 1, n. 20248 del 19/10/2018, dep. 2019, Rinaldi, Rv. 275811). La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha chiarito che, in tema di stupefacenti, sussiste l'interesse del condannato ad ottenere la rídeterminazíone in executívis della pena divenuta illegale a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019 qualora, pur interamente espiata la pena detentiva, non sia stata ancora eseguita quella pecuniaria contestualmente irrogata, atteso che, agli effetti dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il rapporto esecutivo si esaurisce soltanto con l'estinzione di entrambe tali pene (Sez. 5, n. 370 del 19/10/2021, dep. 2022, Pipicella, Rv. 282420). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così de
Sentenza Cassazione n. 04264/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris