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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 marzo 2024

Cassazione n. 13286/2024

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Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 25227/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentate e difese dall’avvocatoMIRKO FAGIANI (mirko . [OSCURATO:EMAIL]) ; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 84 /20 2 1 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il 9 / 0 3 /20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/03/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel 7 marzo 2024 - R.G. n. 25227/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ritenutoche, consentenza resa in data 9 / 0 3 /202 1 , la Corte d’appello di Perugia , inriforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda di sfratto per finita locazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], condannandoquest’ultima al pagamento, in favore delle locatrici, delle sommedovute a titolo di canoni scaduti e non pagati e di risarcimento deldanno; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come il rapporto di locazione a uso diverso da quello di abitazione intercorso tra le parti fosse venuto meno a seguito del recessodella ditta conduttrice, con la conseguente infondatezza, tanto della domanda di sfratto per finita locazione proposta dalle locatrici, quantodella domanda proposta dalla ditta conduttrice per la condanna delle controparti alla corresponsione dell’indennità per la perdita dell’avviamentocommerciale; fermetali premesse , la corte territoriale, accertati i danni risarcibili in favore delle locatrici e gli importi a titolo di canoni scaduti e non corrispostidalla ditta conduttrice, ha disposto la condanna della ditta conduttriceal pagamento di quanto ancora dovuto; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], propon e ricorso per cassazione sulla basedi dieci motivi d’impugnazione ; LuciaTomarelli e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso ; conatto regolarmente pervenuto presso la Corte di cassazione, la ricorrenteha dichiarato di rinunciare al ricorso; ladichiarazione di rinuncia è stata accettata dall e controricorrenti ; Consideratoche: ilprocesso dev’essere dichiarato estinto per rinuncia;Adunanzadel 7 marzo 2024 - R.G. n. 25227/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri infatti, con dichiarazione regolarmente pervenuta presso la Corte di cassazione (in epoca anteriore all’odierna adunanza in camera di consiglio)la ricorrent e ha depositato in Cancelleria un atto di rinuncia alricorso, debitamente sottoscritto (unitamente al proprio difensore) e altresìsottoscritto, per accettazione, dall e controricorrent i ; sitratta di una rituale dichiarazione di rinuncia, siccome conforme alle condizioni poste dall'art. 390 c.p.c., come tale idoneo a determinarel’effetto dell’estinzione del processo; non vi è luogo all’adozione di alcuna statuizione in relazione alla regolazionedelle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 391 , ultimocomma, c.p.c..

P.Q.M.

Dichiaraestinto il giudizio di cassazione .

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 25227/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentate e difese dall’avvocatoMIRKO FAGIANI (mirko . [OSCURATO:EMAIL]) ; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 84 /20 2 1 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il 9 / 0 3 /20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/03/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel 7 marzo 2024 - R.G. n. 25227/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ritenutoche, consentenza resa in data 9 / 0 3 /202 1 , la Corte d’appello di Perugia , inriforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda di sfratto per finita locazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], condannandoquest’ultima al pagamento, in favore delle locatrici, delle sommedovute a titolo di canoni scaduti e non pagati e di risarcimento deldanno; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come il rapporto di locazione a uso diverso da quello di abitazione intercorso tra le parti fosse venuto meno a seguito del recessodella ditta conduttrice, con la conseguente infondatezza, tanto della domanda di sfratto per finita locazione proposta dalle locatrici, quantodella domanda proposta dalla ditta conduttrice per la condanna delle controparti alla corresponsione dell’indennità per la perdita dell’avviamentocommerciale; fermetali premesse , la corte territoriale, accertati i danni risarcibili in favore delle locatrici e gli importi a titolo di canoni scaduti e non corrispostidalla ditta conduttrice, ha disposto la condanna della ditta conduttriceal pagamento di quanto ancora dovuto; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], propon e ricorso per cassazione sulla basedi dieci motivi d’impugnazione ; LuciaTomarelli e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso ; conatto regolarmente pervenuto presso la Corte di cassazione, la ricorrenteha dichiarato di rinunciare al ricorso; ladichiarazione di rinuncia è stata accettata dall e controricorrenti ; Consideratoche: ilprocesso dev’essere dichiarato estinto per rinuncia;Adunanzadel 7 marzo 2024 - R.G. n. 25227/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri infatti, con dichiarazione regolarmente pervenuta presso la Corte di cassazione (in epoca anteriore all’odierna adunanza in camera di consiglio)la ricorrent e ha depositato in Cancelleria un atto di rinuncia alricorso, debitamente sottoscritto (unitamente al proprio difensore) e altresìsottoscritto, per accettazione, dall e controricorrent i ; sitratta di una rituale dichiarazione di rinuncia, siccome conforme alle condizioni poste dall'art. 390 c.p.c., come tale idoneo a determinarel’effetto dell’estinzione del processo; non vi è luogo all’adozione di alcuna statuizione in relazione alla regolazionedelle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 391 , ultimocomma, c.p.c.. P.Q.M. Dichiaraestinto il giudizio di cassazione . C
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