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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29977/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza della Corte di assise di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di assise di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva tra i reati per i quali egli ha riportato le seguenti condanne: 1) sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 28 aprile 2005 (irrevocabile il 21 dicembre 2005), pena di anni tre di reclusione per estorsione aggravata; 2) sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 24 luglio 2006 (irrevocabile il 3 ottobre 2007), pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione per estorsione aggravata ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla precedente sentenza; 3) sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro del 9 luglio 2018 (irrevocabile il 28 ottobre 2020), pena di anni sei di reclusione per associazione di stampo mafioso dal gennaio 2000 all'attualità; 4) sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 14 febbraio 2018 (irrevocabile il 14 dicembre 2018), pena di anni sei di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale, tentato omicidio e violazione legge armi.

In particolare, il giudice dell'esecuzione - pur dando atto dell'avvenuto riconoscimento della continuazione in sede di cognizione per i reati di cui alle sentenze sub 1) e 2) - ha escluso di potere accogliere la domanda del condannato in assenza di elementi in base ai quali ritenere che egli, al momento della sua adesione al sodalizio mafioso, avesse programmato sia pure per linee generali i vari reati fine.

2. Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen.

Egli denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), la mancanza assoluta di motivazione e la relativa violazione dell'art.125, comma 3, cod. proc. pen., evidenziando che tutti i reati sono stati commessi nel corso della sua adesione all'associazione di stampo mafioso ed erano tutti ricollegabili ad essa.

Inoltre, osserva che al coimputato [OSCURATO:PERSONA] era stata riconosciuta la continuazione tra il reato associativo e quelli estorsivi e che su tutti questi aspetti evidenziati nella originaria istanza, la Corte territoriale ha omesso di pronunciare.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Appare opportuno ricordare il condivisibile principio secondo cui la nozione di medesimo disegno criminoso, di cui all'art. 81, comma 2, cod. pen., presuppone che il soggetto si sia, nel medesimo contesto, rappresentato, almeno nelle loro linee essenziali, la commissione di una pluralità di fatti-reato, e quindi va distinta da una generica ed astratta deliberazione criminosa, priva di riferimento a specifici dati fattuali concernenti l'oggettività del reato e che, inoltre, nel caso di commissione di reati aggravati ai sensi dell'art. 416 bis cod. pen., il mero dato della strumentalità del reato rispetto al delitto associativo non è sufficiente a giustificare la sussistenza di un comune disegno criminoso, ravvisabile solo ove, con riferimento all'epoca di iniziale consumazione del delitto associativo, emergano dati significativi di una contestuale rappresentazione, nelle linee essenziali, dell'ulteriore fatto-reato ritenuto strumentale rispetto alla fattispecie associativa (Sez. 1, Sentenza n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984; Sez. 1, Sentenza n.7452/2020 del 14/01/2020, non massimata).

2.1. Ciò posto, il provvedimento impugnato sfugge a censura, nella parte in cui esclude l'identità del disegno criminoso tra i reati fine , da un lato, e la condotta di partecipazione ex art. 416-bis cod. pen. dall' altro, muovendo dall'esatto principio di diritto secondo cui il relativo nesso non è configurabile tra il reato associativo e quei reati fine che, quand'anche rientrino nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso e siano finalizzati al rafforzamento del medesimo, non erano programmati, almeno a grandi linee, al momento dell'ingresso nell'associazione stessa.

2.2. Risulta poi agevole constatare che, nel caso di specie, i reati di tentato omicidio, porto d'armi e resistenza a pubblico ufficiale non risultano omogenei rispetto agli altri non essendo nemmeno stata contestata l'aggravante del metodo mafioso e che il ricorrente non svolge specifiche deduzioni circa la programmazione ab origine anche delle due estorsioni sin dal momento del suo ingresso nel gruppo mafioso.Va poi aggiunto che quanto eventualmente disposto nei confronti di altro condannato non può assumere alcuna rilevanza nel presente giudizio che, necessariamente, riguarda unicamente la posizione dell'odierno ricorrente.

In tale contesto i reati commessi sono stati quindi ritenuti dal giudice dell'esecuzione, in modo non manifestamente illogico, piuttosto riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale e come tali non meritevoli del trattamento di favore previsto dalla disciplina della continuazione.

2.3. Le censure del ricorrente quindi, oltre ad essere generiche, sollecitano una non consentita lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella coerente del giudice a quo.

3. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 coi proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza della Corte di assise di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di assise di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva tra i reati per i quali egli ha riportato le seguenti condanne: 1) sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 28 aprile 2005 (irrevocabile il 21 dicembre 2005), pena di anni tre di reclusione per estorsione aggravata; 2) sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 24 luglio 2006 (irrevocabile il 3 ottobre 2007), pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione per estorsione aggravata ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla precedente sentenza; 3) sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro del 9 luglio 2018 (irrevocabile il 28 ottobre 2020), pena di anni sei di reclusione per associazione di stampo mafioso dal gennaio 2000 all'attualità; 4) sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 14 febbraio 2018 (irrevocabile il 14 dicembre 2018), pena di anni sei di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale, tentato omicidio e violazione legge armi. In particolare, il giudice dell'esecuzione - pur dando atto dell'avvenuto riconoscimento della continuazione in sede di cognizione per i reati di cui alle sentenze sub 1) e 2) - ha escluso di potere accogliere la domanda del condannato in assenza di elementi in base ai quali ritenere che egli, al momento della sua adesione al sodalizio mafioso, avesse programmato sia pure per linee generali i vari reati fine. 2. Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. Egli denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), la mancanza assoluta di motivazione e la relativa violazione dell'art.125, comma 3, cod. proc. pen., evidenziando che tutti i reati sono stati commessi nel corso della sua adesione all'associazione di stampo mafioso ed erano tutti ricollegabili ad essa. Inoltre, osserva che al coimputato [OSCURATO:PERSONA] era stata riconosciuta la continuazione tra il reato associativo e quelli estorsivi e che su tutti questi aspetti evidenziati nella originaria istanza, la Corte territoriale ha omesso di pronunciare.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Appare opportuno ricordare il condivisibile principio secondo cui la nozione di medesimo disegno criminoso, di cui all'art. 81, comma 2, cod. pen., presuppone che il soggetto si sia, nel medesimo contesto, rappresentato, almeno nelle loro linee essenziali, la commissione di una pluralità di fatti-reato, e quindi va distinta da una generica ed astratta deliberazione criminosa, priva di riferimento a specifici dati fattuali concernenti l'oggettività del reato e che, inoltre, nel caso di commissione di reati aggravati ai sensi dell'art. 416 bis cod. pen., il mero dato della strumentalità del reato rispetto al delitto associativo non è sufficiente a giustificare la sussistenza di un comune disegno criminoso, ravvisabile solo ove, con riferimento all'epoca di iniziale consumazione del delitto associativo, emergano dati significativi di una contestuale rappresentazione, nelle linee essenziali, dell'ulteriore fatto-reato ritenuto strumentale rispetto alla fattispecie associativa (Sez. 1, Sentenza n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Giglia, Rv. 271984; Sez. 1, Sentenza n.7452/2020 del 14/01/2020, non massimata). 2.1. Ciò posto, il provvedimento impugnato sfugge a censura, nella parte in cui esclude l'identità del disegno criminoso tra i reati fine , da un lato, e la condotta di partecipazione ex art. 416-bis cod. pen. dall' altro, muovendo dall'esatto principio di diritto secondo cui il relativo nesso non è configurabile tra il reato associativo e quei reati fine che, quand'anche rientrino nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso e siano finalizzati al rafforzamento del medesimo, non erano programmati, almeno a grandi linee, al momento dell'ingresso nell'associazione stessa. 2.2. Risulta poi agevole constatare che, nel caso di specie, i reati di tentato omicidio, porto d'armi e resistenza a pubblico ufficiale non risultano omogenei rispetto agli altri non essendo nemmeno stata contestata l'aggravante del metodo mafioso e che il ricorrente non svolge specifiche deduzioni circa la programmazione ab origine anche delle due estorsioni sin dal momento del suo ingresso nel gruppo mafioso.Va poi aggiunto che quanto eventualmente disposto nei confronti di altro condannato non può assumere alcuna rilevanza nel presente giudizio che, necessariamente, riguarda unicamente la posizione dell'odierno ricorrente. In tale contesto i reati commessi sono stati quindi ritenuti dal giudice dell'esecuzione, in modo non manifestamente illogico, piuttosto riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale e come tali non meritevoli del trattamento di favore previsto dalla disciplina della continuazione. 2.3. Le censure del ricorrente quindi, oltre ad essere generiche, sollecitano una non consentita lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella coerente del giudice a quo. 3. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 coi proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pag
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