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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 11997/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente alle pene accessorie e rigetto nel resto Depositata in [OSCURATO:PERSONA], 22 MAR. 2024 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso sentenza emessa ai sensi dell' art. 444 cod. proc. pen., con la quale il Gip del Tribunale di Pescara ha applicato nei loro confronti, in relazione al reato di cui all'art. 10 quater D.Ivo 74/2000 per aver indicato, nella qualità di soci amministratori della società [OSCURATO:PERSONA] & C. s.r.I., ai fini della compensazione con le imposte dovute, nelle dichiarazioni e nei modelli F24 presentatati dal 16 maggio 2017 al 18 settembre 2017, crediti d'imposta inesistenti per attività di ricerca e di sviluppo per un importo pari a euro 86.731,85, la pena della reclusione di un anno, disponendo le pene accessorie di cui all'art. 12 Divo 74/2000 e, segnatamente, l'interdizione dagli uffici delle persone giuridiche e delle imprese per un anno, dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un anno, dall'ufficio di componente di commissione tributaria in perpetuo e l'incapacità di contrattare con la P.A. per un anno, nonché la sospensione condizionale della pena e la confisca dei beni, mobili ed immobili, nella disponibilità degli imputati, per un valore non superiore all'importo di euro 86.731,85. 2.1 I ricorrenti deducono, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge in ordine all'applicazione delle pene accessorie ai sensi dell'art. 12 Divo 74/2000, sebbene non previste nel patto.

La statuizione delle pene accessorie costituisce ipotesi di pena illegale, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il patteggiamento comporta l'inapplicabilità delle pene accessorie, se la pena irrogata non supera i due anni di reclusione, posto che, ai sensi dell'art. 445, comma primo, cod. proc. pen., l'applicazione della pena su richiesta delle parti che non superi i due anni di reclusione non comporta condanna alle pene accessorie, trattandosi di disposizione speciale che prevale sulle norme generali, anche, dunque, sull'art. 12 Divo 74/2000.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti deducono la illegalità della confisca, adottata ai sensi dell'art. 12 bis Divo 74/2000, rappresentando che la confisca non è stata disposta sui beni mobili e immobili nella disponibilità dei ricorrenti nella loro qualità di soci amministratori, e pertanto sui beni appartenenti alla società [OSCURATO:PERSONA] &C s.r.I., ma sul loro patrimonio personale.

Rappresentano di essere soggetti terzi estranei al reato, e che la società ha beneficiato del profitto del reato; evidenziano il rischio di duplicazione del tributo in caso di pagamento dell'imposta evasa da parte della società.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente alle pene accessorie e il rigetto nel resto.

4. I ricorrenti, con memoria difensiva, hanno prodotto documentazione attestante l'accettazione dell'istanza rivolta all'Agenzia delle Entrate di definizione agevolata (c.d.

W rottamazione quater) dei crediti di imposta portati in compensazione.

Insistono, pertanto, nell'accoglimento del secondo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La prima doglianza è fondata.

Si è, infatti, precisato che, in tema di patteggiamento, l'annullamento della statuizione relativa all'applicazione delle pene accessorie illegali, perché in difetto dei presupposti di legge, non concordate dalle parti, determina l'eliminazione di tali sanzioni senza travolgere l'accordo e l'intera sentenza (Sez.5, n. 19400 del 24/03/2021 Cc. (dep. 17/05/2021) Rv. 281263).

Diversamente, nel caso che l'accordo delle parti le abbia espressamente contemplate, l'illegalità della misura di sicurezza concordata tra le parti determina l'annullamento senza rinvio della sentenza, in quanto il vizio rilevato rende invalido intero accordo (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019 Cc. (dep. 17/07/2020 ), Savin, Rv. 279348).

Nel caso in disamina, il giudice, nell'accogliere la richiesta formulata dalle parti di applicazione della pena della reclusione di un anno, non poteva d'ufficio applicare le pene accessorie di cui all'art. 12 Divo 74/2000 (disponendo la dichiarazione di interdizione di entrambi gli imputati dagli uffici delle persone giuridiche e delle imprese per un anno, la dichiarazione di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno, la dichiarazione di interdizione dalle funzioni di rappresentanza ed assistenza in materia tributaria per un anno, la dichiarazione di interdizione in perpetuo dall'ufficio di componente di Corte di giustizia tributaria), non vertendosi all'evidenza nelle deroghe espressamente contemplate dall'art. 445, comma 1-ter del codice di rito.

Di conseguenza, la sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione concernente la statuizione delle pene accessorie che sono da ritenersi illegali.

A tale incombente può infatti provvedere direttamente questa Corte nell'esercizio dei poteri conferitegli dall'art. 620, comma primo, lett.

I, cod. proc. pen.

In proposito, le Sezioni Unite (n. 3464 del 30/11/2017, Matrone, Rv. 271831) hanno chiarito che la Corte di cassazione deve pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti, come nella fattispecie in esame.

L'annullamento della statuizione relativa alli applicazione delle pene accessorie illegali, in quanto disposte in difetto dei presupposti di legge, determina l'eliminazione di tali sanzioni senza travolgere l'accordo e l'intera sentenza (Sez. 5, n. 19400 del 24/03/2021, Rv. 281263). 2.La seconda doglianza è invece manifestamente infondata.

Si premette che la confisca deve essere obbligatoriamente disposta, al di là dell'accordo delle parti, sui beni che costituiscono il profitto del reato o sui beni della società in forma di confisca diretta, ovvero, per equivalente, sui beni di cui il reo ha la disponibilità per il valore corrispondente al profitto, tranne che tali beni appartengano a soggetto estraneo al reato.

Nel caso in disamina, i ricorrenti non sono affatto terzi estranei al reato come pretendono di qualificarsi, ma imputati nel procedimento penale in oggetto in quanto autori del reato in contestazione, nella loro qualità di soci amministratori della società [OSCURATO:PERSONA] & C., e in tale veste hanno beneficiato del risparmio di spesa derivante dal reato.

Ne segue che è legittima la previsione della confisca per equivalente disposta sui beni mobili e immobili e sulle liquidità nella loro disponibilità a norma dell'art. 12 D.Igs.74/2000, nella misura non superiore all'importo di euro 86.731,85, corrispondente all'imposta evasa. 3.La produzione documentale, concernente la presentazione dell'istanza di pagamento del credito tributario all'Agenzia delle Entrate, è preclusa in sede di legittimità perché implica valutazioni di merito esulanti dall'area delle attribuzioni di questa Corte di legittimità, salve le competenze del giudice dell'esecuzione.

La questione deve, pertanto, essere posta in sede di esecuzione, qualora la confisca venga portata in esecuzione.

In proposito, si richiama il principio che afferma che la disposizione di cui all'art. 12-bis, comma 2, D.Igs. n. 74 del 2000, secondo cui la confisca diretta o dì valore dei beni costituenti profitto o prezzo del reato non opera per la parte che il contribuente sì impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro, deve essere intesa nel senso che la confisca può essere adottata anche a fronte dell'impegno di pagamento assunto, producendo tuttavia effetti solo ove si verifichi l'evento futuro ed incerto costituito dal mancato pagamento del debito, sicché è illegittima l'esecuzione della stessa in difetto di inottemperanza all'accordo, anche ove effettuata per finalità cautelari (Sez. 3, n. 9355 del 26/01/2021, Rv. 281480; Sez. 3, n. 28488 del 10/09/2020, D'angela, Rv. 280014; Sez. 3, n. 42470 del 13/07/2016, Orsi, Rv. 268384).

Ne segue che ben può essere adottata la confisca anche a fronte dell'impegno di pagamento assunto dal contribuente, i cui effetti si produrranno in caso di mancato pagamento del debito.

Nessun pregio, pertanto, rivestono le disquisizioni difensive in ordine all'indebito arricchimento dello Stato, potendo semmai la questione essere fatta valere in sede di esecuzione.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie di cui all'alt 12, primo comma, D.Igs.74/2000, pene che elimina.

Dichiara inammissibile il ricorso nel re

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente alle pene accessorie e rigetto nel resto Depositata in [OSCURATO:PERSONA], 22 MAR. 2024 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso sentenza emessa ai sensi dell' art. 444 cod. proc. pen., con la quale il Gip del Tribunale di Pescara ha applicato nei loro confronti, in relazione al reato di cui all'art. 10 quater D.Ivo 74/2000 per aver indicato, nella qualità di soci amministratori della società [OSCURATO:PERSONA] & C. s.r.I., ai fini della compensazione con le imposte dovute, nelle dichiarazioni e nei modelli F24 presentatati dal 16 maggio 2017 al 18 settembre 2017, crediti d'imposta inesistenti per attività di ricerca e di sviluppo per un importo pari a euro 86.731,85, la pena della reclusione di un anno, disponendo le pene accessorie di cui all'art. 12 Divo 74/2000 e, segnatamente, l'interdizione dagli uffici delle persone giuridiche e delle imprese per un anno, dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un anno, dall'ufficio di componente di commissione tributaria in perpetuo e l'incapacità di contrattare con la P.A. per un anno, nonché la sospensione condizionale della pena e la confisca dei beni, mobili ed immobili, nella disponibilità degli imputati, per un valore non superiore all'importo di euro 86.731,85. 2.1 I ricorrenti deducono, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge in ordine all'applicazione delle pene accessorie ai sensi dell'art. 12 Divo 74/2000, sebbene non previste nel patto. La statuizione delle pene accessorie costituisce ipotesi di pena illegale, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il patteggiamento comporta l'inapplicabilità delle pene accessorie, se la pena irrogata non supera i due anni di reclusione, posto che, ai sensi dell'art. 445, comma primo, cod. proc. pen., l'applicazione della pena su richiesta delle parti che non superi i due anni di reclusione non comporta condanna alle pene accessorie, trattandosi di disposizione speciale che prevale sulle norme generali, anche, dunque, sull'art. 12 Divo 74/2000. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti deducono la illegalità della confisca, adottata ai sensi dell'art. 12 bis Divo 74/2000, rappresentando che la confisca non è stata disposta sui beni mobili e immobili nella disponibilità dei ricorrenti nella loro qualità di soci amministratori, e pertanto sui beni appartenenti alla società [OSCURATO:PERSONA] &C s.r.I., ma sul loro patrimonio personale. Rappresentano di essere soggetti terzi estranei al reato, e che la società ha beneficiato del profitto del reato; evidenziano il rischio di duplicazione del tributo in caso di pagamento dell'imposta evasa da parte della società. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente alle pene accessorie e il rigetto nel resto. 4. I ricorrenti, con memoria difensiva, hanno prodotto documentazione attestante l'accettazione dell'istanza rivolta all'Agenzia delle Entrate di definizione agevolata (c.d. W rottamazione quater) dei crediti di imposta portati in compensazione. Insistono, pertanto, nell'accoglimento del secondo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La prima doglianza è fondata. Si è, infatti, precisato che, in tema di patteggiamento, l'annullamento della statuizione relativa all'applicazione delle pene accessorie illegali, perché in difetto dei presupposti di legge, non concordate dalle parti, determina l'eliminazione di tali sanzioni senza travolgere l'accordo e l'intera sentenza (Sez.5, n. 19400 del 24/03/2021 Cc. (dep. 17/05/2021) Rv. 281263). Diversamente, nel caso che l'accordo delle parti le abbia espressamente contemplate, l'illegalità della misura di sicurezza concordata tra le parti determina l'annullamento senza rinvio della sentenza, in quanto il vizio rilevato rende invalido intero accordo (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019 Cc. (dep. 17/07/2020 ), Savin, Rv. 279348). Nel caso in disamina, il giudice, nell'accogliere la richiesta formulata dalle parti di applicazione della pena della reclusione di un anno, non poteva d'ufficio applicare le pene accessorie di cui all'art. 12 Divo 74/2000 (disponendo la dichiarazione di interdizione di entrambi gli imputati dagli uffici delle persone giuridiche e delle imprese per un anno, la dichiarazione di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno, la dichiarazione di interdizione dalle funzioni di rappresentanza ed assistenza in materia tributaria per un anno, la dichiarazione di interdizione in perpetuo dall'ufficio di componente di Corte di giustizia tributaria), non vertendosi all'evidenza nelle deroghe espressamente contemplate dall'art. 445, comma 1-ter del codice di rito. Di conseguenza, la sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione concernente la statuizione delle pene accessorie che sono da ritenersi illegali. A tale incombente può infatti provvedere direttamente questa Corte nell'esercizio dei poteri conferitegli dall'art. 620, comma primo, lett. I, cod. proc. pen. In proposito, le Sezioni Unite (n. 3464 del 30/11/2017, Matrone, Rv. 271831) hanno chiarito che la Corte di cassazione deve pronunciare sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti, come nella fattispecie in esame. L'annullamento della statuizione relativa alli applicazione delle pene accessorie illegali, in quanto disposte in difetto dei presupposti di legge, determina l'eliminazione di tali sanzioni senza travolgere l'accordo e l'intera sentenza (Sez. 5, n. 19400 del 24/03/2021, Rv. 281263). 2.La seconda doglianza è invece manifestamente infondata. Si premette che la confisca deve essere obbligatoriamente disposta, al di là dell'accordo delle parti, sui beni che costituiscono il profitto del reato o sui beni della società in forma di confisca diretta, ovvero, per equivalente, sui beni di cui il reo ha la disponibilità per il valore corrispondente al profitto, tranne che tali beni appartengano a soggetto estraneo al reato. Nel caso in disamina, i ricorrenti non sono affatto terzi estranei al reato come pretendono di qualificarsi, ma imputati nel procedimento penale in oggetto in quanto autori del reato in contestazione, nella loro qualità di soci amministratori della società [OSCURATO:PERSONA] & C., e in tale veste hanno beneficiato del risparmio di spesa derivante dal reato. Ne segue che è legittima la previsione della confisca per equivalente disposta sui beni mobili e immobili e sulle liquidità nella loro disponibilità a norma dell'art. 12 D.Igs.74/2000, nella misura non superiore all'importo di euro 86.731,85, corrispondente all'imposta evasa. 3.La produzione documentale, concernente la presentazione dell'istanza di pagamento del credito tributario all'Agenzia delle Entrate, è preclusa in sede di legittimità perché implica valutazioni di merito esulanti dall'area delle attribuzioni di questa Corte di legittimità, salve le competenze del giudice dell'esecuzione. La questione deve, pertanto, essere posta in sede di esecuzione, qualora la confisca venga portata in esecuzione. In proposito, si richiama il principio che afferma che la disposizione di cui all'art. 12-bis, comma 2, D.Igs. n. 74 del 2000, secondo cui la confisca diretta o dì valore dei beni costituenti profitto o prezzo del reato non opera per la parte che il contribuente sì impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro, deve essere intesa nel senso che la confisca può essere adottata anche a fronte dell'impegno di pagamento assunto, producendo tuttavia effetti solo ove si verifichi l'evento futuro ed incerto costituito dal mancato pagamento del debito, sicché è illegittima l'esecuzione della stessa in difetto di inottemperanza all'accordo, anche ove effettuata per finalità cautelari (Sez. 3, n. 9355 del 26/01/2021, Rv. 281480; Sez. 3, n. 28488 del 10/09/2020, D'angela, Rv. 280014; Sez. 3, n. 42470 del 13/07/2016, Orsi, Rv. 268384). Ne segue che ben può essere adottata la confisca anche a fronte dell'impegno di pagamento assunto dal contribuente, i cui effetti si produrranno in caso di mancato pagamento del debito. Nessun pregio, pertanto, rivestono le disquisizioni difensive in ordine all'indebito arricchimento dello Stato, potendo semmai la questione essere fatta valere in sede di esecuzione. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie di cui all'alt 12, primo comma, D.Igs.74/2000, pene che elimina. Dichiara inammissibile il ricorso nel re
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