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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 dicembre 2024

Cassazione n. 33538/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15757/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione, in persona del liquidatore, domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 7097/2018 depositata il 12/11/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Dato atto della requisitoria del P.G., che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Premesso: [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione ha proposto ricorso ex art. 360 c.p.c. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n.7097 del 2018, di rigetto dell’appello avverso la pronuncia del Tribunale di Roma, con la quale è stata respinta la domanda della Minerva di pagamento del corrispettivo per l’attività di consulenza di cui al contratto 21/6/2013; Che la ICM si è difesa con controricorso; Che la PG ha depositato requisitoria, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso; Che in prossimità dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza del poteri alla stessa conferita dalla ricorrente con la procura speciale agli atti, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, a spese compensate; Che la controricorrente, con atto sottoscritto dal legale rappresentante e dai difensori, ha dichiarato di accettare la rinuncia, a spese compensate; Ritenuto: Che, in tal modo, ex artt.390 e 391 c.p.c., si è perfezionata la rinuncia al ricorso, senza che residui la statuizione sulle spese; Che, come affermato tra le ultime nella pronuncia 34025 del 2023, in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica, P.Q.M.

D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15757/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione, in persona del liquidatore, domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 7097/2018 depositata il 12/11/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Dato atto della requisitoria del P.G., che ha concluso per il rigetto del ricorso. Premesso: [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione ha proposto ricorso ex art. 360 c.p.c. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n.7097 del 2018, di rigetto dell’appello avverso la pronuncia del Tribunale di Roma, con la quale è stata respinta la domanda della Minerva di pagamento del corrispettivo per l’attività di consulenza di cui al contratto 21/6/2013; Che la ICM si è difesa con controricorso; Che la PG ha depositato requisitoria, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso; Che in prossimità dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in forza del poteri alla stessa conferita dalla ricorrente con la procura speciale agli atti, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, a spese compensate; Che la controricorrente, con atto sottoscritto dal legale rappresentante e dai difensori, ha dichiarato di accettare la rinuncia, a spese compensate; Ritenuto: Che, in tal modo, ex artt.390 e 391 c.p.c., si è perfezionata la rinuncia al ricorso, senza che residui la statuizione sulle spese; Che, come affermato tra le ultime nella pronuncia 34025 del 2023, in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica, P.Q.M. D
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