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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2024

Cassazione n. 09512/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 26748/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge, esclusa la recidiva e applicata la continuazione, per il reato dell'art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006 per aver abbandonato rifiuti accatastati e altri sparsi nonché pedane parzialmente smantellate con la presenza di staffe e chiodi metallici e per il reato degli art. 54 e 1161 cod. nav. per aver arbitrariamente occupato uno spazio del demanio marittimo delle dimensioni di mq 530, ubicandovi tre manufatti di legno, staccionate perimetrali e una pedana di accesso alla spiaggia in modo da utilizzarli come struttura balneare; Rilevato che l'imputato presenta un unico motivo per vizio di motivazione in merito all'accertamento di responsabilità con riferimento all'assenza di dolo; Rilevato che il motivo è riproduttivo di una censura già vagliata e disattesa con adeguata motivazione giuridica dai Giudici di merito: il Tribunale ha accertato che non vi era stato un sequestro amministrativo in relazione alle opere, ma era stato adottato un provvedimento che comportava solo il divieto di prosecuzione dell'attività di conduzione dello stabilimento balneare e dell'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari e confezionati e i sigilli erano stati apposti per il mancato rispetto di tale divieto; inoltre, non vi era stato un sequestro giudiziario e la concessione era scaduta; Rilevato che la Corte territoriale ha ulteriormente osservato che la presenza dei sigilli non escludeva la possibilità per l'imputato di chiederne la temporanea rimozione di modo da accedere alla struttura per eseguire lo smaltimento dei rifiuti abbandonati; Rilevato che il ricorrente non si è 'affatto confrontato con tale motivazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, l'8 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]p0 - ,:i."N A Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 26748/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge, esclusa la recidiva e applicata la continuazione, per il reato dell'art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006 per aver abbandonato rifiuti accatastati e altri sparsi nonché pedane parzialmente smantellate con la presenza di staffe e chiodi metallici e per il reato degli art. 54 e 1161 cod. nav. per aver arbitrariamente occupato uno spazio del demanio marittimo delle dimensioni di mq 530, ubicandovi tre manufatti di legno, staccionate perimetrali e una pedana di accesso alla spiaggia in modo da utilizzarli come struttura balneare; Rilevato che l'imputato presenta un unico motivo per vizio di motivazione in merito all'accertamento di responsabilità con riferimento all'assenza di dolo; Rilevato che il motivo è riproduttivo di una censura già vagliata e disattesa con adeguata motivazione giuridica dai Giudici di merito: il Tribunale ha accertato che non vi era stato un sequestro amministrativo in relazione alle opere, ma era stato adottato un provvedimento che comportava solo il divieto di prosecuzione dell'attività di conduzione dello stabilimento balneare e dell'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari e confezionati e i sigilli erano stati apposti per il mancato rispetto di tale divieto; inoltre, non vi era stato un sequestro giudiziario e la concessione era scaduta; Rilevato che la Corte territoriale ha ulteriormente osservato che la presenza dei sigilli non escludeva la possibilità per l'imputato di chiederne la temporanea rimozione di modo da accedere alla struttura per eseguire lo smaltimento dei rifiuti abbandonati; Rilevato che il ricorrente non si è 'affatto confrontato con tale motivazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'8 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]p0 - ,:i."N A Il Presidente
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