CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 11654/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la ordinanza del 30/6/2022 del Tribunale di Catania, sezione distrettuale per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale per il riesame di Catania confermava il presidio cautelare di massima afflittività imposto nei confronti dell'odierno ricorrente con ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, il precedente 4 giugno, in relazione ai delitti di partecipazione alla associazione di natura mafiosa denominata "[OSCURATO:PERSONA]", articolazione territoriale di Acireale e [OSCURATO:PERSONA] (reato permanente contestato come commesso dal gennaio 2019 al novembre 2021) e tentata estorsione aggravata dal metodo e dalle finalità di agevolazione mafiosa (atti posti in continuazione fino al 7 agosto 2019). 1.1. In particolare, si contesta in cautela al ricorrente di aver preso parte al gruppo mafioso attivo nei territori comunali di Acireale e [OSCURATO:PERSONA], ove svolgeva attività di raccordo tra associati, dislocazione delle risorse e di raccolta dei proventi estorsivi. L'affectio sarebbe dimostrata (nella misura e qualità segnate dalla regola di giudizio di cui all'art. 273 cod. proc. pen.) dal ruolo concretamente svolto per il sodalizio mafioso e descritto in imputazione, per come dimostrato dalla convergenza del molteplice narrativo, corroborato dal contenuto di più conversazioni intercettate con gli altri sodali. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti argomenti, in appresso sinteticamente riportati nel segno di quanto previsto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale, sostanziale e processuale, vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b, c ed e, cod. proc. pen.), in riferimento agli artt. 416 bis cod. pen., 292, 273, 309, comma 9, cod. proc. pen., giacché nessun elemento indiziario grave (né dichiarativo, tanto meno intercettivo) colora di attiva partecipazione mafiosa la condotta del ricorrente nell'intervallo coincidente con quello oggetto della contestazione. Né tale partecipata affectio appare dimostrata dagli altri, disorganici elementi indiziari affastellati nel testo della ordinanza, senza un filo conduttore unificante. Le conversazioni valorizzate in ordinanza appaiono sul punto quanto mai generiche, prive di qualsivoglia specificità nella indicazione di condotte sintomatiche del prender parte alle condotte ed alle finalità del sodalizio mafioso. 2.2. I medesimi vizi sono denunziati con riferimento al tentativo di estorsione aggravata contestato al capo 3, non emergendo dalla trascrizione delle conversazioni intercettata alcuna univocità di intenti, condotti con metodo mafioso e veicolati verso l'interesse super individuale del sodalizio.3. I motivi di ricorso sono inammissibili, giacché proposti fuori dai casi previsti dalla legge processuale e comunque manifestamente infondati. 3.1. Il Tribunale ha ravvisato chiara evidenza di partecipazione del ricorrente al gruppo Santapaola-Ercolano della [OSCURATO:PERSONA] siciliana, articolazione territoriale di Acireale e [OSCURATO:PERSONA], sulla base della convergenza (sulla persona del ricorrente e sul ruolo specifico da questi svolto per la cosca di riferimento) del molteplice narrativo di persone informate in quanto intranee alla medesima consorteria e del compendio di conversazioni intercettate nel periodo oggetto di contestazione. Tali indizi di natura mista (dichiarativa e colloquiale) consentono peraltro di colorare di evidente affiato associativo il ruolo attivo raccolta dei proventi estorsivi, distribuzione delle risorse e organizzazione delle attività redditizie. 3.2. A fronte di tale convergente molteplice, inammissibili si rivelano quei motivi che propongono alla Corte una diversa interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate, avulso dal contesto logico nel quale sono state "lette" nel merito, con argomentazioni coerenti e niente affatto contraddittorie (Sez. U. n. 22471 del 26/2/2015, Rv. 263715). Del resto il ricorrente deduce, nella sostanza, un travisamento della prova (significati da trarre dal contenuto delle conversazioni intercettate), che non viene neppure rappresentato come evidente, né pare evincersi dalla lettura del testo motivazionale la manifesta illogicità o la irragionevolezza della motivazione espressa sui punti denunziati (Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Rv. 257784; Sez. 6, n. 11189, del 8/3/2012, Rv. 252190). Il Tribunale ha sul punto valorizzato il contenuto di conversazioni intercettate (anche tra il ricorrente ed altri) dalle quali univocamente si evince, a riscontro preciso di quanto rappresentato dalle chiamate in correità valorizzate nel merito, il ruolo "intermedio" ed organizzativo svolto dal ricorrente in ambito associativo, anche quale attore nella imposizione del giogo estorsivo. A corredo di tale qualità permanente, pur nella chiusa cronologia della contestazione, precisamente rappresentata dalle chiamate in correità ed indiscutibilmente evincibile dalla lettura delle conversazioni intercettate (ove si discorre anche della pianificazione delle estorsioni sul territorio e della riscossione organizzata dal ricorrente), si pongono le condotte —del pari univocamente indizianti- valorizzate dai giudici di merito nella tenuta dei rapporti con gli altri esponenti della locale articolazione della "cosa nostra" siciliana, attiva nei paesi della costa orientale dell'isola. 3.2.1. Del pari è a dirsi per i motivi di ricorso che deducono la violazione della regola processuale indicata all'art. 273 e 309, comma 9, cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza.4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché ravvisandosi per quanto sopra detto ipotesi di colpa nella proposizione dei motivi di ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila a titolo sanzionatorio. 4.1. Ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen., la condizione detentiva del ricorrente impone al direttore dell'istituto penitenziario di provvedere agli adempimenti indicati al comma 1 bis della medesima disposizione normativa. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 -co. 1 ter disp. att.- cod. proc. pen. Così deciso in Roma, nella camera di consig