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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2022

Cassazione n. 16523/2022

Testo disponibile della fonte

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. 5.05.2022 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] dilettantistica a r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via L.Mantegazza n.24 presso lo studio del dott.[OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso dall'Avv.[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro AGENZIA delle ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresentata e difende. -controricorrente- per la cassazione della sentenza n.1187/14/14 della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata il 23 maggio 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2022 dal relatore [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la Commissione tributaria regionale della Puglia, nella controversia originata dall'impugnazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] dilettantistica a r.l. di avvisi di accertamento, relativi a IRES, IVA, IRAP e IVA degli anni di imposta 2006, 2007 e 2008, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado che, previa riunione, aveva rigettato i ricorsi proposti dalla Società.

In particolare, la sentenza risulta così motivata: all'esito dello scrutinio dei motivi di gravame, il Collegio ha rilevato ed accertato l'inesistenza delle necessarie e puntuali critiche alla sentenza impugnata, sebbene l'appellante abbia affermato che "la sentenza impugnata è affetta da vizio di violazione e falsa applicazione di legge oltre che da difetto di motivazione", la stessa non si è mai preoccupata di corroborare questa espressione con i necessari e dettagliati riferimenti specifici alle norme di legge che ha assunto essere state violate e falsamente applicate, nonché al difetto di motivazione della sentenza impugnata, esonerandosi dall'illustrare concretamente le proprie ragioni a sostegno dell'atto di appello.

Tale modus operandi ha reso inconsistenti e privi di fondamento gli accennati e non argomentati motivi di appello.

Avverso la sentenza la società propone ricorso su tre motivi cui resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.

Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell'art.380 bis-1 cod. proc.civ., alla trattazione in camera di consiglio.

Considerato che: 1.1a Società, premesso che il ricorso è limitato al capo della sentenza della C.T.R. di Bari riguardante la reiezione della censura del contestato mancato versamento di ritenuta d'imposta sugli utili erogati al socio minoritario per gli anni 2006, 2007 e 2008 e alla comminatoria delle relative sanzioni, ha articolato tre motivi con specifico riferimento a tale rilievo.

Tutti i mezzi di impugnazione vanno dichiarati inammissibili, non attingendo idoneamente la ratio decidendi su cui si fonda la sentenza impugnata. 1.1.La C.T.R., infatti, per come evincibile dal brano della motivazione sopra riportato, a prescindere dai termini utilizzati, ha ritenuto, nella sostanza, l'appello inammissibile, e conseguentemente infondato, in mancanza di specifici motivi di gravame, inidonei, come tali, a fondare la riforma della sentenza di primo grado. 1.2 Tale ratio non risulta idoneamente contrastata dal primo mezzo di impugnazione inammissibilmente articolato, anche a volere prescindere dalla rubrica, in seno alla sua dettagliata illustrazione, ai sensi del numero 5 del primo comma dell'art.360 cod.proc.civ., denunciandosi l'omesso esame di un fatto decisivo.

La ricorrente si duole, infatti, che il Giudice di appello abbia omesso ogni presa di posizione sui singoli punti oggetto di censura e.. .sul punto riguardante gli omessi versamenti di ritenute di imposta sugli utili erogati al socio minoritario per gli anni 2006-2007 e 2008. 2.Tale conclusione vale a maggior ragione per il secondo e il terzo motivo del ricorso con i quali si deducono violazioni di legge sul merito della pretesa tributaria e in particolare, la violazione e la falsa applicazione dell'art.2697 cod.civ. in punto di onere probatorio (con il secondo motivo) e la violazione o falsa applicazione dell'art.1 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.398 (con il terzo). 2.Ne consegue l'inammissibilità del ricorso con condanna della ricorrente, soccombente, alle spese del giudizio di legittimità liquidate, come in dispositivo, sulla base del valore della controversia.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la ricorrente alla refusione in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 2.300, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art.13, comma i quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezione, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. 5.05.2022 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] dilettantistica a r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via L.Mantegazza n.24 presso lo studio del dott.[OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso dall'Avv.[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro AGENZIA delle ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresentata e difende. -controricorrente- per la cassazione della sentenza n.1187/14/14 della Commissione tributaria regionale della Puglia, depositata il 23 maggio 2014. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2022 dal relatore [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la Commissione tributaria regionale della Puglia, nella controversia originata dall'impugnazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] dilettantistica a r.l. di avvisi di accertamento, relativi a IRES, IVA, IRAP e IVA degli anni di imposta 2006, 2007 e 2008, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado che, previa riunione, aveva rigettato i ricorsi proposti dalla Società. In particolare, la sentenza risulta così motivata: all'esito dello scrutinio dei motivi di gravame, il Collegio ha rilevato ed accertato l'inesistenza delle necessarie e puntuali critiche alla sentenza impugnata, sebbene l'appellante abbia affermato che "la sentenza impugnata è affetta da vizio di violazione e falsa applicazione di legge oltre che da difetto di motivazione", la stessa non si è mai preoccupata di corroborare questa espressione con i necessari e dettagliati riferimenti specifici alle norme di legge che ha assunto essere state violate e falsamente applicate, nonché al difetto di motivazione della sentenza impugnata, esonerandosi dall'illustrare concretamente le proprie ragioni a sostegno dell'atto di appello. Tale modus operandi ha reso inconsistenti e privi di fondamento gli accennati e non argomentati motivi di appello. Avverso la sentenza la società propone ricorso su tre motivi cui resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate. Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell'art.380 bis-1 cod. proc.civ., alla trattazione in camera di consiglio. Considerato che: 1.1a Società, premesso che il ricorso è limitato al capo della sentenza della C.T.R. di Bari riguardante la reiezione della censura del contestato mancato versamento di ritenuta d'imposta sugli utili erogati al socio minoritario per gli anni 2006, 2007 e 2008 e alla comminatoria delle relative sanzioni, ha articolato tre motivi con specifico riferimento a tale rilievo. Tutti i mezzi di impugnazione vanno dichiarati inammissibili, non attingendo idoneamente la ratio decidendi su cui si fonda la sentenza impugnata. 1.1.La C.T.R., infatti, per come evincibile dal brano della motivazione sopra riportato, a prescindere dai termini utilizzati, ha ritenuto, nella sostanza, l'appello inammissibile, e conseguentemente infondato, in mancanza di specifici motivi di gravame, inidonei, come tali, a fondare la riforma della sentenza di primo grado. 1.2 Tale ratio non risulta idoneamente contrastata dal primo mezzo di impugnazione inammissibilmente articolato, anche a volere prescindere dalla rubrica, in seno alla sua dettagliata illustrazione, ai sensi del numero 5 del primo comma dell'art.360 cod.proc.civ., denunciandosi l'omesso esame di un fatto decisivo. La ricorrente si duole, infatti, che il Giudice di appello abbia omesso ogni presa di posizione sui singoli punti oggetto di censura e.. .sul punto riguardante gli omessi versamenti di ritenute di imposta sugli utili erogati al socio minoritario per gli anni 2006-2007 e 2008. 2.Tale conclusione vale a maggior ragione per il secondo e il terzo motivo del ricorso con i quali si deducono violazioni di legge sul merito della pretesa tributaria e in particolare, la violazione e la falsa applicazione dell'art.2697 cod.civ. in punto di onere probatorio (con il secondo motivo) e la violazione o falsa applicazione dell'art.1 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.398 (con il terzo). 2.Ne consegue l'inammissibilità del ricorso con condanna della ricorrente, soccombente, alle spese del giudizio di legittimità liquidate, come in dispositivo, sulla base del valore della controversia. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente alla refusione in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 2.300, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art.13, comma i quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezione, il
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