CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 16441/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntati e difesi dagli Avv.ti GiuseppeMenale e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti-nonchéSchiano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:SOCIETA];-intimati-Numero registro generale 2723/2025Numero sezionale 736/2026Numero di raccolta generale 16441/2026avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Napoli, n. 4677/2024 del 19Data pubblicazione 27/05/2026novembre 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon sentenza n. 4677/2024 la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato apertala successione ab intestato di [OSCURATO:PERSONA], ha individuato i beni rientrantinell’asse ereditario, ha approvato il piano di riparto formulato dal consulente,predisponendo tre quote, ha dichiarato non divisibili alcuni beni per rilevatagrave illegittimità urbanistica, ha condannato gli eredi di Giuseppe e AntonioMattiello a corrispondere, ciascuno per la metà, la somma di € 720.168,00 atitolo di frutti e ha disposo l’attribuzione dele quote per sorteggio davanti altribunale.I ricorrenti, meglio indicati in epigrafe, hanno impugnato la sentenza incassazione sulla base di sei motivi.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono difesi con controricorso, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività.MOTIVI DELLA DECISIONE1) I difensori dei ricorrenti e dei controricorrenti hanno depositato attodatato 9 ottobre 2025 con il quale hanno congiuntamente domandato ladichiarazione della cessazione della materia del contendere, in virtù dell’accordotransattivo fra loro intervenuto, chiedendo che fosse dichiarata l’inefficacia dellasentenza della Corte d’appello di Napoli qui impugnata, con compensazione dellespese di lite.La giurisprudenza ha chiarito che, nel caso in cui nel corso del giudizio dilegittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, laCorte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venirmeno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile lasituazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3,Numero registro generale 2723/2025Numero sezionale 736/2026Numero di raccolta generale 16441/2026383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delleData pubblicazione 27/05/2026parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dellostesso (Cass., SU, n. 8980 dell’11 aprile 2018).2) Il ricorso deve essere definito con la declaratoria della cessazione dellamateria del contendere in forza dell'intervento del menzionato accordo negozialefra le parti, con conseguente venire meno dell’efficacia della sentenzaimpugnata.Le spese sono compensate, stante la concorde richiesta delle parti.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve daredell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13.Invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppiodel contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, èapplicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integraleconferma dell’efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigettodell’impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità oimprocedibilità del ricorso mentre, nella specie, l’adottanda declaratoria dellacessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione ditutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta, come si èveduto, il venire meno dell’efficacia della sentenza impugnata in forza di unintervenuto accordo negoziale fra le parti. P.Q.M- dichiara la cessazione della materia del contendere sul ricorso perintervenuto accordo negoziale fra le parti determinativo del venire meno fra diloro dell’efficacia della sentenza impugnata;- compensa le spese del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione Civile, il 24marzo 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco