CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 05716/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Roma, a seguito di impugnazione della Procura generale, in riforma della sentenza del Tribunale di Velletri che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 589comnna 2 Icod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA] commesso il 29 giugno 2007 per essere il reato estinto per prescrizione, ha dichiarato l'imputata responsabile del reato e l'ha condannata, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi 8 di reclusione con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione, 1.1.11 procedimento ha ad oggetto un incidente stradale ricostruito nel modo seguente. Nella data su indicata la vittima [OSCURATO:PERSONA] alla guida della sua autovettura stava percorrendo la via Laurentina in direzione Ponnezia, quando, nel punto in cui la strada a doppio senso di marcia presentala una curva volgente a destra ad ampio raggio, aveva invaso la opposta corsia di marcia andando a collidere con altra autovettura condotta da [OSCURATO:PERSONA], che nell'opposto senso di marcia stava procedendo a velocità di 105 km/h, superiore al limite presente in loco di 60 km/h. In conseguenza dell'impatto/ Nuvola aveva riportato lesioni in conseguenza delle quali era deceduto. 1.2. Nei confronti dell'imputata era stato individuato quale addebito di colpa la violazione degli artt. 140, 141 e 144 del D.Igs 30 aprile 1992 n. 285. Il perito nominato in sede di incidente probatorio e sentito anche nel corso del giudizio di appello aveva rilevato che anche Nuvola con la sua condotta, pure in violazione degli artt. 140 e 143 Cds, aveva concorso a determinare il sinistro, precisando, tuttavia, che se l'imputata avesse proceduto ad una velocità inferiore, entro il valore massimo di 72 Km/h, l'impatto fra i due veicoli sarebbe stato evitato. 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputata, a mezzo di difensore, formulando un unico motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del concorso di colpa della persona offesa ex art. 589 bis comma 7 cod. pen. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha formulato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. La Corte di Appello ha rilevato che il reato ascritto all'imputata non era prescritto e, dopo aver disposto la rinnovazione dell'istruttoria, ha concluso nel senso della affermazione della responsabilità penale dell'imputata. Nella descrizione della dinamica del sinistro la Corte ha dato atto che lo stesso era stato determinato dalla condotta colposa dell'imputata e dal concorso della condotta colposa della vittima e nella commisurazione della pena ha riconosciuto alla ricorrente le circostanze attenuanti generiche. 3.11 ricorrente censura il mancato riconoscimento delle circostanza attenuante di cui all'art. 589 bis comma 7 cod. pen. nella commisurazione della pena. 3.1.La circostanza attenuante in esame è stata prevista nella nuova formulazione del reato di omicidio stradale introdotto con la legge 23 marzo 2016 n. 41. L'art. 589 bis cod. pen. punisce chiunque cagiona la morte di un uomo per colpa con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale con la reclusione da due a sette anni. Il comma settimo dello stesso articolo prevede che qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena sia diminuita fino alla metà. All'epoca di commissione del fatto, 29 giugno 2007, il fatto per cui si procedere era previsto dall'art. 589 cod. pen, a norma del quale l'omicidio colposo era punito nell'ipotesi base con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e nell'ipotesi aggravata dalla violazione della norme sulla disciplina della circolazione stradale con la pena della reclusione da uno a cinque anni; non era contemplata in detta norma una circostanza attenuante del tipo di quella che sarà poi introdotta dal legislatore nel 2016. 3.2.La Corte di Appello, in linea astratta, avrebbe dovuto verificare la eventuale applicabilità alla fattispecie sottoposta al suo giudizio dello ius superveniens, se favorevole, in ossequio ai principi di cui all'art. 2 cod. pen. Il giudice di appello, invero, ex art. 597 comma 5 cod. proc. pen. può applicare anche di ufficio i benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen e le circostanze attenuanti senza che, tuttavia, possa determinarsi un obbligo di motivazione in ordine al mancato esercizio di tale potere. E', infatti, principio consolidato quello per cui il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l'imputato, nell'atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (Sez. 3 n. 10085 del 21/11/2019, dep.2020, G. Rv. 279063; Sez. 7, Ordinanza n. 16746 del 13/01/2015, Giaccia, Rv. 263361). Nel caso in esame l'appello era stato proposto dal Procuratore generale, ma la difesa dell'imputata con memoria nel corso del giudizio di secondo grado aveva sottolineato come l'evento fosse stato determinato dal concorso di colpa della vittima, sicc:hé implicitamente aveva sollecitato la Corte alla verifica in ordine alla applic:abilità della nuova circostanza attenuante. 3.3. E' noto che in materia di successione di leggi penali, una volta individuata la disposizione complessivamente più favorevole con riferimento al caso concreto, il giudice deve applicarla nella sua interezza, essendo fatto divieto, in ossequio al principio di legalità, di combinare frammenti normativi dell'una e dell'altra, così da delineare una terza disciplina (da ultimo, ex plurimis, Sez. 4 n. 13207 del 27/01/2022, Premo/i, Rv. 282936, proprio con riferimento a fattispecie di omicidio stradale). Nel caso in esame l'applicazione della nuova disciplina introdotta dalla legge n.41/2016, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (così come operato dalla Corte di Appello) e della circostanza attenuante di cui all'art.589 bis comma 7 cod. pen. (la cui applicazione è stata implicitamente invocata), entrambe nella massima estensione, avrebbe portato, muovendo dalla pena base nel minimo edittale, ad una pena finale di 8 mesi, uguale a quella irrogata dalla Corte di Appello, secondo il seguente calcolo: pena base anni 2 di reclusione, diminuita ex art. 589 bis comma 7 cod. pen. alla pena di anni 1 di reclusione, ulteriormente diminuita ex art. 62 bis cod. pen. fino ad arrivare alla pena sopra indicata. 4. Venendo alle ricadute in ordine al ricorso in esame, si ricorda che il principio generale, dettato dall'art. 568 comma 4 cod. proc. pen, è quello per cui per proporre impugnazione è necessario avervi interesse. Per evidenti ragioni di economia processuale il legislatore ha subordinato l'attivazione dello strumento di controllo all'esistenza in capo al soggetto legittimato di un concreto ed attuale interesse, inteso, nella elaborazione della giurisprudenza di legittimità, non già quale pretesa della esattezza teorica della decisione, bensì come misura della utilità pratica derivante dalla impugnazione, sussistente ogni qualvolta dal raffronto fra la decisione oggetto di gravame e quella che potrebbe essere emessa, se il gravame fosse accolto, emerge per l'impugnante una situazione di vantaggio meritevole di tutela giuridica (in tal senso Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv.202269, secondo cui la facoltà di attivare i procedimenti di gravame è «subordinata alla presenza di una situazione in forza della quale il provvedimento del giudice risulta idoneo a produrre .1a lesione della sfera giuridica dell'impugnante e l'eliminazione o la riforma della decisione gravata rende possibile il conseguimento di un risultato vantaggioso», e più di recente Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953 in tema di legittimazione della parte civile ad impugnare la sentenza di primo grado che abbia 'dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, così come nei confronti della sentenza di appello che tale decisione abbia confermato). 4.2. Nel caso in esame, dunque, posto che per effetto della applicazione della nuova disciplina dell'omicidio stradale e della circostanza attenuante di cui all'art. 589 bis, comma 7, cod. pen. la pena finale sarebbe stata la stessa irrogata dalla Corte di Appello, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna (ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 17