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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 17830/2026

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rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Gradodell’Emilia-Romagna n. 606/2024 depositata il 28/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione impugnava l’avviso diaccertamento n.

THU03S301791, emesso dall’Agenzia delle Entrate conNumero registro generale 21496/2024Numero sezionale 4571/2026Numero di raccolta generale 17830/2026Data pubblicazione 04/06/2026riferimento all’anno d’imposta 2013, con il quale l’Ufficio – muovendo dallaritenuta incongruenza tra rimanenze iniziali e rimanenze finali e dalladedotta carenza di prova circa lo smaltimento/distruzione dei beni –recuperava a tassazione maggiori ricavi, con conseguente maggiore IVAaccertata pari a euro 69.482,00, oltre accessori, nonché effetti ai fini delleimposte dirette e IRAP.

La contribuente deduceva, in sintesi, che lariduzione delle giacenze fosse dipesa dalla perdita di commerciabilità diprodotti (in particolare calendari e beni cartacei) e dal conseguente avvioal macero/smaltimento, documentato mediante formulari, contestando alcontempo la legittimità dell’accertamento e dell’applicazione dellepresunzioni di cessione.Con sentenza n. 112/2020 la C.T.P. di Rimini accoglieva parzialmente ilricorso, riducendo l’ammontare dei maggiori ricavi accertati da euro328.866,88 a euro 306.192,29.Avverso tale decisione la società proponeva appello dinanzi alla C.T.R. (poiCorte di Giustizia Tributaria) di secondo grado dell’Emilia-Romagna,insistendo sull’erroneità della presunzione di cessione e sull’idoneità delladocumentazione di smaltimento; l’Agenzia delle Entrate si costituiva eproponeva appello incidentale avverso la riduzione operata dal primogiudice.Con sentenza n. 606/2024 (RGA n. 197/2021), pronunciata il 22 gennaio2024 e depositata il 28 giugno 2024, la Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado dell’Emilia-Romagna respingeva sia l’appello principaledella contribuente sia l’appello incidentale dell’Ufficio.

Avverso talepronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione propone ricorso per cassazioneaffidato a tre motivi.L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

La contribuente hadepositato memoria illustrativa.Numero registro generale 21496/2024Numero sezionale 4571/2026Numero di raccolta generale 17830/2026Data pubblicazione 04/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39 del d.P.R. n.600/1973 e dell’art. 2727 c.c., deducendosi che il giudice di appelloavrebbe ritenuto legittimo l’accertamento analitico-induttivo pur inmancanza dei relativi presupposti, sul presupposto che l’Ufficio si sarebbelimitato a valorizzare, in modo generico, l’antieconomicità dell’attività e lamera differenza algebrica tra rimanenze iniziali, costi di acquisto erimanenze finali, senza un’adeguata dimostrazione dell’inattendibilitàcomplessiva della contabilità e senza l’impiego di presunzioni semplicidotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; si sostiene,inoltre, che l’operazione accertativa avrebbe finito per invertireillegittimamente l’onere della prova in danno della contribuente.Il primo motivo è infondato.Questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di accertamentodei redditi d’impresa e dell’IVA, l’Amministrazione finanziaria puòprocedere ad accertamento analitico-induttivo ai sensi dell’art. 39, comma1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del1972 anche in presenza di contabilità formalmente regolare, ove la stessarisulti, tuttavia, complessivamente inattendibile, potendo a tal finevalorizzare presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, conconseguente onere del contribuente di offrire la prova contraria (Cass. n.26036 del 2015; Cass. n. 35713 del 2022).

È stato, in particolare, chiaritoche l’antieconomicità del comportamento del contribuente, lungi dalcostituire ex se ragione autosufficiente della ripresa, può assumere rilievoquale elemento sintomatico dell’inattendibilità della rappresentazionecontabile quando si accompagni ad ulteriori incongruenze emergenti dallerisultanze documentali e dall’andamento concreto della gestione (Cass. n.35713 del 2022, che richiama Cass. n. 15038 del 2014; Cass. n. 4410 del2020; Cass. n. 6918 del 2013; Cass. n. 21128 del 2021).Numero registro generale 21496/2024Numero sezionale 4571/2026Numero di raccolta generale 17830/2026Data pubblicazione 04/06/2026Nella specie, la sentenza impugnata non ha affatto reputato sufficiente, intermini astratti, la mera antieconomicità della gestione, né ha fondato ladecisione su una semplice differenza algebrica tra poste di bilancio, ma hadato conto di un quadro indiziario più ampio, osservando che «l’appellantecontesta con articolati motivi i presupposti per l’applicazione del metodoanalitico induttivo ex art. 39, comma 1, lettera d) del D.P.R. 600/1973» eche, tuttavia, «né è contestato che l’Ufficio abbia accertato, relativamenteall’anno in controversia, l’esistenza di una differenza negativa tra legiacenze di merci dichiarate e quelle riscontrate in sede di verifica»,aggiungendo che, secondo la prospettazione della contribuente, talidifferenze sarebbero state giustificate dallo smaltimento degli articoli nonpiù commerciabili, ma che «tale affermazione rimane priva di una provacerta dal momento che la società ha provveduto alla eliminazione dellescorte avvalendosi di un operatore del settore ma senza che sia statopossibile eseguire un raccordo» tra i beni inventariati e quellieffettivamente avviati a smaltimento.In tale contesto argomentativo, la Corte territoriale ha concluso che «nonsono rinvenibili motivi per disattendere la pronuncia del giudice di primogrado e, conseguentemente, per accogliere l’appello che va pertantorigettato».

Risulta, dunque, evidente che il giudice di appello haapprezzato una pluralità di elementi convergenti – consistenti nellarilevata anomalia delle giacenze, nella mancanza di una prova certa ericonciliabile dello smaltimento e nell’insufficienza della documentazioneprodotta a spiegare la fuoriuscita dei beni dal circuito aziendale –reputandoli idonei a sorreggere la rettifica.Le doglianze della ricorrente, benché formalmente prospettate comeviolazione di legge, si risolvono in realtà nella sollecitazione a una diversalettura del compendio probatorio e degli elementi presuntivi valorizzati dalgiudice di merito, là dove insistono nel ridurre la ripresa a un mero rilievodi antieconomicità e nel negare il significato indiziario delle incongruenzeNumero registro generale 21496/2024Numero sezionale 4571/2026Numero di raccolta generale 17830/2026Data pubblicazione 04/06/2026inventariali e documentali accertate.

Ma un simile apprezzamento,precisione e concordanza degli indizi, è riservato al giudice di merito e nonè censurabile in sede di legittimità sotto il paradigma dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., una volta che – come nella specie – la motivazione diaconto, in modo intellegibile e non apparente, delle ragioni per le quali lacontabilità è stata ritenuta non attendibile nel suo complesso e ladocumentazione offerta dalla contribuente non idonea a giustificare lariduzione delle rimanenze.

Ne consegue il rigetto del primo motivo.Con il secondo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 del d.P.R. n.441/1997, assumendosi che la Corte di merito avrebbe reputato operantela presunzione di cessione pur in assenza dei presupposti normativamenterichiesti, poiché non vi sarebbe stato alcun accesso, ispezione o verificacon rilevazione fisica dei beni e, comunque, l’Ufficio non avrebbe fondatola ripresa su un confronto con scritture ausiliarie di magazzino o condocumentazione contabile obbligatoria, ma su un mero raffronto “atavolino” di valori complessivi; si deduce, in tale prospettiva, l’erroneitàdell’applicazione della disciplina presuntiva ai fini IVA e, quanto meno, lanon automatica estensione degli effetti ai tributi diretti.Il secondo motivo è infondato.La censura muove da una lettura parziale dell’art. 4 del d.P.R. n. 441 del1997, incentrata esclusivamente sul comma 1, che disciplina gli effettidelle presunzioni di cessione e di acquisto conseguenti alla rilevazionefisica dei beni al momento dell’inizio degli accessi, ispezioni e verifiche, matrascura il distinto ambito operativo del comma 2, il quale attribuiscerilievo alle differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le risultanzedelle scritture ausiliarie di magazzino o della documentazione obbligatoriaemessa e ricevuta e le consistenze delle rimanenze finali registrate dalcontribuente.Numero registro generale 21496/2024Numero sezionale 4571/2026Numero di raccolta generale 17830/2026Data pubblicazione 04/06/2026In proposito, questa Corte ha chiarito che, in tema di accertamentodell’IVA e delle imposte sui redditi, tali differenze quantitativecostituiscono, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del citato d.P.R., presunzioni dicessione o di acquisto per il periodo d’imposta oggetto del controllo,qualora esse si siano verificate in tale periodo, e quindi anche perannualità precedenti rispetto a quella in cui sia intervenuto l’accesso o laverifica, purché comunque oggetto di controllo (Cass. n. 19957 del 2017;Cass. n. 9632 del 2025).Né assumono rilievo contrario i precedenti richiamati dalla ricorrente nellamemoria, poiché essi attengono a fattispecie non sovrapponibili a quella inesame: in particolare, Cass. n. 9176 del 2026, Cass. n. 5760 del 2026 eCass. n. 198 del 2025 ribadiscono che la presunzione legale di cessionenon può fondarsi su meri ammanchi desunti da scritture non obbligatorie oda prospetti inventariali privi del necessario ancoraggio alladocumentazione contabile rilevante ovvero non corroborati da verificafisica; qui, invece, la sentenza impugnata dà atto dell’accertamento, perl’anno in controversia, di una differenza negativa tra le giacenze dichiaratee quelle riscontrate in sede di verifica, e valorizza altresì il difetto di provacontraria circa la corrispondenza tra beni asseritamente smaltiti e benimancanti, sicché non ricorre l’ipotesi, considerata da quei precedenti, dimera ricostruzione fondata su dati contabili atipici o non obbligatori.

Gliarresti invocati, pertanto, non smentiscono ma piuttosto confermano lacorrettezza dell’impostazione seguita dalla Corte territoriale, la quale hafatto applicazione della presunzione in presenza di una differenzaquantitativa inventariale riferita al periodo controllato e, comunque, haapprezzato il complessivo quadro indiziario nei termini già esaminati conriguardo al primo motivo.Ne consegue che non è corretta la premessa della ricorrente secondo cuila presunzione in esame potrebbe operare soltanto in presenza di unaccesso fisico coincidente con l’annualità oggetto di ripresa, poiché laNumero registro generale 21496/2024Numero sezionale 4571/2026Numero di raccolta generale 17830/2026Data pubblicazione 04/06/2026giurisprudenza di legittimità ha già escluso la sovrapposizione tra ilperiodo d’imposta oggetto del controllo e l’anno in cui abbia avuto luogol’accesso da parte dell’amministrazione finanziaria, affermando invece chela presunzione di cui all’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 441 del 1997 puòben riferirsi anche a periodi d’imposta precedenti, ove investiti dalcontrollo e caratterizzati dalla permanenza delle differenze quantitativeinventariali (Cass. n. 19957 del 2017; Cass. n. 9632 del 2025 cit.).

Négiova alla ricorrente invocare, in termini assoluti, l’assenza di una verifica“in loco”, giacché la fattispecie disciplinata dal comma 2 della disposizionecitata si fonda, appunto, sul raffronto documentale e contabile, non giàesclusivamente sulla rilevazione fisica dei beni contemplata dal comma 1.Nella specie, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado non haaffermato in modo apodittico l’operatività della presunzione, ma haevidenziato che «né è contestato che l’Ufficio abbia accertato,relativamente all’anno in controversia, l’esistenza di una differenzanegativa tra le giacenze di merci dichiarate e quelle riscontrate in sede diverifica» e che la spiegazione offerta dalla contribuente, incentrata sullosmaltimento degli articoli non più commerciabili, «rimane priva di unaprova certa dal momento che la società ha provveduto alla eliminazionedelle scorte avvalendosi di un operatore del settore ma senza che sia statopossibile eseguire un raccordo» tra i beni in rimanenza e quelli avviati asmaltimento.

La decisione impugnata, pertanto, si conforma al principiosecondo cui le differenze quantitative inventariali, se emergenti dalcontrollo relativo al periodo d’imposta considerato, sono idonee a fondarela presunzione di cessione anche al di fuori della stretta coincidenza conl’anno dell’accesso, mentre resta a carico del contribuente l’onere divincerla con i mezzi e nei limiti previsti dalla legge (Cass. n. 19957 del2017; Cass. n. 9632 del 2025).Le ulteriori deduzioni della ricorrente, là dove insistono nel negare in fattoche l’Ufficio abbia proceduto sulla base di dati documentali idonei ovveroNumero registro generale 21496/2024Numero sezionale 4571/2026Numero di raccolta generale 17830/2026Data pubblicazione 04/06/2026nel sostenere che il raffronto avrebbe riguardato soltanto valoricomplessivi, investono apprezzamenti di merito non consentiti in questasede.

Il motivo va, dunque, rigettato.Con il terzo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del d.P.R.n. 441/1997, lamentandosi che il giudice di appello, pur dando atto dellaproduzione della documentazione relativa agli smaltimenti, avrebbenegato rilievo alla prova contraria offerta dalla contribuente e avrebberitenuto non superata la presunzione di cessione, sul presupposto dellatassatività dei mezzi di prova e della pretesa inidoneità dei formulariprodotti, con conseguente ingiustificata esclusione – secondo la ricorrente– della dimostrazione dell’avvenuta distruzione/avvio al recupero dei benie della loro fuoriuscita dal circuito aziendale.Il terzo motivo è, in parte, inammissibile e, per il resto, infondato.La censura, ancorché formalmente veicolata come violazione di legge,tende in realtà, per un primo e assorbente profilo, a sollecitare una nuovavalutazione della concreta idoneità dei formulari e della restantedocumentazione prodotta dalla contribuente a dimostrare la distruzione ol’avvio al recupero dei beni e la loro corrispondenza alle rimanenzemancanti.

Ma tale apprezzamento attiene al giudizio di fatto rimesso algiudice di merito, al quale spetta individuare le fonti del proprioconvincimento, assumere e valutare le prove, controllarne attendibilità econcludenza e scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelleritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti, senzaessere tenuto a confutare singolarmente ogni elemento istruttorio nonritenuto decisivo (Cass. n. 16499 del 2009; Cass. n. 13485 del 2014).Nella specie, la Corte territoriale ha preso in esame la documentazioneesibita, ne ha valutato il contenuto e ne ha escluso la decisività sul rilievoche essa non consentiva un raccordo certo tra i beni indicati nei formularie quelli risultanti dalle giacenze inventariali.

Sotto tale profilo, pertanto, ilNumero registro generale 21496/2024Numero sezionale 4571/2026Numero di raccolta generale 17830/2026Data pubblicazione 04/06/2026motivo è inammissibile, poiché mira a sostituire alla valutazione compiutadal giudice di appello una diversa lettura del materiale istruttorio, nonconsentita in sede di legittimità.Per il resto, il motivo è infondato.

La sentenza impugnata non ha affattonegato in astratto che l’avvio a distruzione dei beni possa esseredimostrato, nei casi consentiti, mediante la documentazione prevista dalladisciplina di settore, ma ha ritenuto, con accertamento conforme a quellogià espresso dal giudice di primo grado, che la prova offerta nel casoconcreto non fosse idonea a vincere la presunzione di cessione, in quanto iformulari prodotti si riferivano, per larga parte, al generico smaltimento di“carta da macero” ed erano privi di elementi specifici atti a ricondurre, intermini quantitativi e qualitativi, i beni avviati a recupero o distruzione allerimanenze mancanti.

In tale prospettiva va letta l’affermazione della Corteterritoriale secondo cui la contribuente aveva «esibito solo documenti ditrasporto privi di riferimenti alla quantità numerica degli articoli smaltiti»,nonché il rilievo, già valorizzato dal primo giudice e fatto proprio dallasentenza impugnata, per cui «manca di fatto un collegamento tra lequantità distrutte e le quantità delle rimanenze mancanti in magazzino,eccetto per n. 37.791 calendari».Ne deriva che la ricorrente, lungi dal denunciare un effettivo errorenell’interpretazione degli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 441 del 1997, contestal’esito del giudizio di idoneità probatoria compiuto dalla Corte di merito,che ha invece fatto corretta applicazione del principio secondo cui lapresunzione di cessione può essere superata solo mediante ladimostrazione, nei modi previsti dalla legge, dell’effettiva fuoriuscita deibeni dal circuito aziendale.Del resto, il sindacato di legittimità sulla violazione degli artt. 2727 e 2729c.c. è configurabile solo in presenza di un vizio di sussunzione, e cioèquando il giudice di merito, dopo avere qualificato gli indizi in un certomodo, ne tragga conseguenze logicamente incompatibili con taleNumero registro generale 21496/2024Numero sezionale 4571/2026Numero di raccolta generale 17830/2026Data pubblicazione 04/06/2026qualificazione, ovvero quando si limiti a negare valore indiziario ai singolielementi senza procedere a una valutazione di sintesi della loro rilevanzacomplessiva (Cass. n. 3541 del 2020; Cass. n. 10973 del 2017).Evenienza che non ricorre nella specie, poiché la sentenza impugnata hapreso in considerazione unitariamente il materiale documentale prodotto,spiegando perché esso fosse insufficiente, per genericità e difetto diraccordo, a vincere la presunzione con riguardo alla gran parte dei benioggetto di ripresa.

Il motivo deve, pertanto, essere rigettato.Ne consegue il rigetto del ricorso e la regolazione delle spese del giudizioin ragione della soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favoredell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 5.900,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Gradodell’Emilia-Romagna n. 606/2024 depositata il 28/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].La società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione impugnava l’avviso diaccertamento n. THU03S301791, emesso dall’Agenzia delle Entrate conNumero registro generale 21496/2024Numero sezionale 4571/2026Numero di raccolta generale 17830/2026Data pubblicazione 04/06/2026riferimento all’anno d’imposta 2013, con il quale l’Ufficio – muovendo dallaritenuta incongruenza tra rimanenze iniziali e rimanenze finali e dalladedotta carenza di prova circa lo smaltimento/distruzione dei beni –recuperava a tassazione maggiori ricavi, con conseguente maggiore IVAaccertata pari a euro 69.482,00, oltre accessori, nonché effetti ai fini delleimposte dirette e IRAP. La contribuente deduceva, in sintesi, che lariduzione delle giacenze fosse dipesa dalla perdita di commerciabilità diprodotti (in particolare calendari e beni cartacei) e dal conseguente avvioal macero/smaltimento, documentato mediante formulari, contestando alcontempo la legittimità dell’accertamento e dell’applicazione dellepresunzioni di cessione.Con sentenza n. 112/2020 la C.T.P. di Rimini accoglieva parzialmente ilricorso, riducendo l’ammontare dei maggiori ricavi accertati da euro328.866,88 a euro 306.192,29.Avverso tale decisione la società proponeva appello dinanzi alla C.T.R. (poiCorte di Giustizia Tributaria) di secondo grado dell’Emilia-Romagna,insistendo sull’erroneità della presunzione di cessione e sull’idoneità delladocumentazione di smaltimento; l’Agenzia delle Entrate si costituiva eproponeva appello incidentale avverso la riduzione operata dal primogiudice.Con sentenza n. 606/2024 (RGA n. 197/2021), pronunciata il 22 gennaio2024 e depositata il 28 giugno 2024, la Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado dell’Emilia-Romagna respingeva sia l’appello principaledella contribuente sia l’appello incidentale dell’Ufficio. Avverso talepronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione propone ricorso per cassazioneaffidato a tre motivi.L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. La contribuente hadepositato memoria illustrativa.Numero registro generale 21496/2024Numero sezionale 4571/2026Numero di raccolta generale 17830/2026Data pubblicazione 04/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39 del d.P.R. n.600/1973 e dell’art. 2727 c.c., deducendosi che il giudice di appelloavrebbe ritenuto legittimo l’accertamento analitico-induttivo pur inmancanza dei relativi presupposti, sul presupposto che l’Ufficio si sarebbelimitato a valorizzare, in modo generico, l’antieconomicità dell’attività e lamera differenza algebrica tra rimanenze iniziali, costi di acquisto erimanenze finali, senza un’adeguata dimostrazione dell’inattendibilitàcomplessiva della contabilità e senza l’impiego di presunzioni semplicidotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; si sostiene,inoltre, che l’operazione accertativa avrebbe finito per invertireillegittimamente l’onere della prova in danno della contribuente.Il primo motivo è infondato.Questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di accertamentodei redditi d’impresa e dell’IVA, l’Amministrazione finanziaria puòprocedere ad accertamento analitico-induttivo ai sensi dell’art. 39, comma1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del1972 anche in presenza di contabilità formalmente regolare, ove la stessarisulti, tuttavia, complessivamente inattendibile, potendo a tal finevalorizzare presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, conconseguente onere del contribuente di offrire la prova contraria (Cass. n.26036 del 2015; Cass. n. 35713 del 2022). È stato, in particolare, chiaritoche l’antieconomicità del comportamento del contribuente, lungi dalcostituire ex se ragione autosufficiente della ripresa, può assumere rilievoquale elemento sintomatico dell’inattendibilità della rappresentazionecontabile quando si accompagni ad ulteriori incongruenze emergenti dallerisultanze documentali e dall’andamento concreto della gestione (Cass. n.35713 del 2022, che richiama Cass. n. 15038 del 2014; Cass. n. 4410 del2020; Cass. n. 6918 del 2013; Cass. n. 21128 del 2021).Numero registro generale 21496/2024Numero sezionale 4571/2026Numero di raccolta generale 17830/2026Data pubblicazione 04/06/2026Nella specie, la sentenza impugnata non ha affatto reputato sufficiente, intermini astratti, la mera antieconomicità della gestione, né ha fondato ladecisione su una semplice differenza algebrica tra poste di bilancio, ma hadato conto di un quadro indiziario più ampio, osservando che «l’appellantecontesta con articolati motivi i presupposti per l’applicazione del metodoanalitico induttivo ex art. 39, comma 1, lettera d) del D.P.R. 600/1973» eche, tuttavia, «né è contestato che l’Ufficio abbia accertato, relativamenteall’anno in controversia, l’esistenza di una differenza negativa tra legiacenze di merci dichiarate e quelle riscontrate in sede di verifica»,aggiungendo che, secondo la prospettazione della contribuente, talidifferenze sarebbero state giustificate dallo smaltimento degli articoli nonpiù commerciabili, ma che «tale affermazione rimane priva di una provacerta dal momento che la società ha provveduto alla eliminazione dellescorte avvalendosi di un operatore del settore ma senza che sia statopossibile eseguire un raccordo» tra i beni inventariati e quellieffettivamente avviati a smaltimento.In tale contesto argomentativo, la Corte territoriale ha concluso che «nonsono rinvenibili motivi per disattendere la pronuncia del giudice di primogrado e, conseguentemente, per accogliere l’appello che va pertantorigettato». Risulta, dunque, evidente che il giudice di appello haapprezzato una pluralità di elementi convergenti – consistenti nellarilevata anomalia delle giacenze, nella mancanza di una prova certa ericonciliabile dello smaltimento e nell’insufficienza della documentazioneprodotta a spiegare la fuoriuscita dei beni dal circuito aziendale –reputandoli idonei a sorreggere la rettifica.Le doglianze della ricorrente, benché formalmente prospettate comeviolazione di legge, si risolvono in realtà nella sollecitazione a una diversalettura del compendio probatorio e degli elementi presuntivi valorizzati dalgiudice di merito, là dove insistono nel ridurre la ripresa a un mero rilievodi antieconomicità e nel negare il significato indiziario delle incongruenzeNumero registro generale 21496/2024Numero sezionale 4571/2026Numero di raccolta generale 17830/2026Data pubblicazione 04/06/2026inventariali e documentali accertate. Ma un simile apprezzamento,precisione e concordanza degli indizi, è riservato al giudice di merito e nonè censurabile in sede di legittimità sotto il paradigma dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., una volta che – come nella specie – la motivazione diaconto, in modo intellegibile e non apparente, delle ragioni per le quali lacontabilità è stata ritenuta non attendibile nel suo complesso e ladocumentazione offerta dalla contribuente non idonea a giustificare lariduzione delle rimanenze. Ne consegue il rigetto del primo motivo.Con il secondo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 del d.P.R. n.441/1997, assumendosi che la Corte di merito avrebbe reputato operantela presunzione di cessione pur in assenza dei presupposti normativamenterichiesti, poiché non vi sarebbe stato alcun accesso, ispezione o verificacon rilevazione fisica dei beni e, comunque, l’Ufficio non avrebbe fondatola ripresa su un confronto con scritture ausiliarie di magazzino o condocumentazione contabile obbligatoria, ma su un mero raffronto “atavolino” di valori complessivi; si deduce, in tale prospettiva, l’erroneitàdell’applicazione della disciplina presuntiva ai fini IVA e, quanto meno, lanon automatica estensione degli effetti ai tributi diretti.Il secondo motivo è infondato.La censura muove da una lettura parziale dell’art. 4 del d.P.R. n. 441 del1997, incentrata esclusivamente sul comma 1, che disciplina gli effettidelle presunzioni di cessione e di acquisto conseguenti alla rilevazionefisica dei beni al momento dell’inizio degli accessi, ispezioni e verifiche, matrascura il distinto ambito operativo del comma 2, il quale attribuiscerilievo alle differenze quantitative derivanti dal raffronto tra le risultanzedelle scritture ausiliarie di magazzino o della documentazione obbligatoriaemessa e ricevuta e le consistenze delle rimanenze finali registrate dalcontribuente.Numero registro generale 21496/2024Numero sezionale 4571/2026Numero di raccolta generale 17830/2026Data pubblicazione 04/06/2026In proposito, questa Corte ha chiarito che, in tema di accertamentodell’IVA e delle imposte sui redditi, tali differenze quantitativecostituiscono, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del citato d.P.R., presunzioni dicessione o di acquisto per il periodo d’imposta oggetto del controllo,qualora esse si siano verificate in tale periodo, e quindi anche perannualità precedenti rispetto a quella in cui sia intervenuto l’accesso o laverifica, purché comunque oggetto di controllo (Cass. n. 19957 del 2017;Cass. n. 9632 del 2025).Né assumono rilievo contrario i precedenti richiamati dalla ricorrente nellamemoria, poiché essi attengono a fattispecie non sovrapponibili a quella inesame: in particolare, Cass. n. 9176 del 2026, Cass. n. 5760 del 2026 eCass. n. 198 del 2025 ribadiscono che la presunzione legale di cessionenon può fondarsi su meri ammanchi desunti da scritture non obbligatorie oda prospetti inventariali privi del necessario ancoraggio alladocumentazione contabile rilevante ovvero non corroborati da verificafisica; qui, invece, la sentenza impugnata dà atto dell’accertamento, perl’anno in controversia, di una differenza negativa tra le giacenze dichiaratee quelle riscontrate in sede di verifica, e valorizza altresì il difetto di provacontraria circa la corrispondenza tra beni asseritamente smaltiti e benimancanti, sicché non ricorre l’ipotesi, considerata da quei precedenti, dimera ricostruzione fondata su dati contabili atipici o non obbligatori. Gliarresti invocati, pertanto, non smentiscono ma piuttosto confermano lacorrettezza dell’impostazione seguita dalla Corte territoriale, la quale hafatto applicazione della presunzione in presenza di una differenzaquantitativa inventariale riferita al periodo controllato e, comunque, haapprezzato il complessivo quadro indiziario nei termini già esaminati conriguardo al primo motivo.Ne consegue che non è corretta la premessa della ricorrente secondo cuila presunzione in esame potrebbe operare soltanto in presenza di unaccesso fisico coincidente con l’annualità oggetto di ripresa, poiché laNumero registro generale 21496/2024Numero sezionale 4571/2026Numero di raccolta generale 17830/2026Data pubblicazione 04/06/2026giurisprudenza di legittimità ha già escluso la sovrapposizione tra ilperiodo d’imposta oggetto del controllo e l’anno in cui abbia avuto luogol’accesso da parte dell’amministrazione finanziaria, affermando invece chela presunzione di cui all’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 441 del 1997 puòben riferirsi anche a periodi d’imposta precedenti, ove investiti dalcontrollo e caratterizzati dalla permanenza delle differenze quantitativeinventariali (Cass. n. 19957 del 2017; Cass. n. 9632 del 2025 cit.). Négiova alla ricorrente invocare, in termini assoluti, l’assenza di una verifica“in loco”, giacché la fattispecie disciplinata dal comma 2 della disposizionecitata si fonda, appunto, sul raffronto documentale e contabile, non giàesclusivamente sulla rilevazione fisica dei beni contemplata dal comma 1.Nella specie, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado non haaffermato in modo apodittico l’operatività della presunzione, ma haevidenziato che «né è contestato che l’Ufficio abbia accertato,relativamente all’anno in controversia, l’esistenza di una differenzanegativa tra le giacenze di merci dichiarate e quelle riscontrate in sede diverifica» e che la spiegazione offerta dalla contribuente, incentrata sullosmaltimento degli articoli non più commerciabili, «rimane priva di unaprova certa dal momento che la società ha provveduto alla eliminazionedelle scorte avvalendosi di un operatore del settore ma senza che sia statopossibile eseguire un raccordo» tra i beni in rimanenza e quelli avviati asmaltimento. La decisione impugnata, pertanto, si conforma al principiosecondo cui le differenze quantitative inventariali, se emergenti dalcontrollo relativo al periodo d’imposta considerato, sono idonee a fondarela presunzione di cessione anche al di fuori della stretta coincidenza conl’anno dell’accesso, mentre resta a carico del contribuente l’onere divincerla con i mezzi e nei limiti previsti dalla legge (Cass. n. 19957 del2017; Cass. n. 9632 del 2025).Le ulteriori deduzioni della ricorrente, là dove insistono nel negare in fattoche l’Ufficio abbia proceduto sulla base di dati documentali idonei ovveroNumero registro generale 21496/2024Numero sezionale 4571/2026Numero di raccolta generale 17830/2026Data pubblicazione 04/06/2026nel sostenere che il raffronto avrebbe riguardato soltanto valoricomplessivi, investono apprezzamenti di merito non consentiti in questasede. Il motivo va, dunque, rigettato.Con il terzo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del d.P.R.n. 441/1997, lamentandosi che il giudice di appello, pur dando atto dellaproduzione della documentazione relativa agli smaltimenti, avrebbenegato rilievo alla prova contraria offerta dalla contribuente e avrebberitenuto non superata la presunzione di cessione, sul presupposto dellatassatività dei mezzi di prova e della pretesa inidoneità dei formulariprodotti, con conseguente ingiustificata esclusione – secondo la ricorrente– della dimostrazione dell’avvenuta distruzione/avvio al recupero dei benie della loro fuoriuscita dal circuito aziendale.Il terzo motivo è, in parte, inammissibile e, per il resto, infondato.La censura, ancorché formalmente veicolata come violazione di legge,tende in realtà, per un primo e assorbente profilo, a sollecitare una nuovavalutazione della concreta idoneità dei formulari e della restantedocumentazione prodotta dalla contribuente a dimostrare la distruzione ol’avvio al recupero dei beni e la loro corrispondenza alle rimanenzemancanti. Ma tale apprezzamento attiene al giudizio di fatto rimesso algiudice di merito, al quale spetta individuare le fonti del proprioconvincimento, assumere e valutare le prove, controllarne attendibilità econcludenza e scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelleritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti, senzaessere tenuto a confutare singolarmente ogni elemento istruttorio nonritenuto decisivo (Cass. n. 16499 del 2009; Cass. n. 13485 del 2014).Nella specie, la Corte territoriale ha preso in esame la documentazioneesibita, ne ha valutato il contenuto e ne ha escluso la decisività sul rilievoche essa non consentiva un raccordo certo tra i beni indicati nei formularie quelli risultanti dalle giacenze inventariali. Sotto tale profilo, pertanto, ilNumero registro generale 21496/2024Numero sezionale 4571/2026Numero di raccolta generale 17830/2026Data pubblicazione 04/06/2026motivo è inammissibile, poiché mira a sostituire alla valutazione compiutadal giudice di appello una diversa lettura del materiale istruttorio, nonconsentita in sede di legittimità.Per il resto, il motivo è infondato. La sentenza impugnata non ha affattonegato in astratto che l’avvio a distruzione dei beni possa esseredimostrato, nei casi consentiti, mediante la documentazione prevista dalladisciplina di settore, ma ha ritenuto, con accertamento conforme a quellogià espresso dal giudice di primo grado, che la prova offerta nel casoconcreto non fosse idonea a vincere la presunzione di cessione, in quanto iformulari prodotti si riferivano, per larga parte, al generico smaltimento di“carta da macero” ed erano privi di elementi specifici atti a ricondurre, intermini quantitativi e qualitativi, i beni avviati a recupero o distruzione allerimanenze mancanti. In tale prospettiva va letta l’affermazione della Corteterritoriale secondo cui la contribuente aveva «esibito solo documenti ditrasporto privi di riferimenti alla quantità numerica degli articoli smaltiti»,nonché il rilievo, già valorizzato dal primo giudice e fatto proprio dallasentenza impugnata, per cui «manca di fatto un collegamento tra lequantità distrutte e le quantità delle rimanenze mancanti in magazzino,eccetto per n. 37.791 calendari».Ne deriva che la ricorrente, lungi dal denunciare un effettivo errorenell’interpretazione degli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 441 del 1997, contestal’esito del giudizio di idoneità probatoria compiuto dalla Corte di merito,che ha invece fatto corretta applicazione del principio secondo cui lapresunzione di cessione può essere superata solo mediante ladimostrazione, nei modi previsti dalla legge, dell’effettiva fuoriuscita deibeni dal circuito aziendale.Del resto, il sindacato di legittimità sulla violazione degli artt. 2727 e 2729c.c. è configurabile solo in presenza di un vizio di sussunzione, e cioèquando il giudice di merito, dopo avere qualificato gli indizi in un certomodo, ne tragga conseguenze logicamente incompatibili con taleNumero registro generale 21496/2024Numero sezionale 4571/2026Numero di raccolta generale 17830/2026Data pubblicazione 04/06/2026qualificazione, ovvero quando si limiti a negare valore indiziario ai singolielementi senza procedere a una valutazione di sintesi della loro rilevanzacomplessiva (Cass. n. 3541 del 2020; Cass. n. 10973 del 2017).Evenienza che non ricorre nella specie, poiché la sentenza impugnata hapreso in considerazione unitariamente il materiale documentale prodotto,spiegando perché esso fosse insufficiente, per genericità e difetto diraccordo, a vincere la presunzione con riguardo alla gran parte dei benioggetto di ripresa. Il motivo deve, pertanto, essere rigettato.Ne consegue il rigetto del ricorso e la regolazione delle spese del giudizioin ragione della soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favoredell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 5.900,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17830/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris