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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 marzo 2023

Cassazione n. 09234/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.3794/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] COOPERAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELL'ELETTRONICA 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. dell a Sicilia, sez.

PALERMOn.2991/2015 depositata i l 09/07/2015 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che: L’Istituto regionale per il credito alla cooperazione ([OSCURATO:PERSONA]) ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, n. 2991/25/15 dep. 9 luglio 2015, che in controversia su impugnazione del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso Ires anno 1984, presentata 11.5.1985, in considerazione delle ritenute d’acconto subite e dell’acconto versato, ha parzialmente accolto l’appello della contribuente limitatamente al pagamento delle spese processuali.

La CTP aveva rigettato il ricorso, accogliendo l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Ufficio (richiamando S.U. 2687/2007).

La CTR richiamato l’art. 2 comma 58 l. 350/2003, a norma del quale “l’Agenzia provvede all’erogazione delle eccedenze di Irpef e Irpeg dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti” ha ritenuto l’appello non interamente accoglibile.

Ricorre con due motivi l’[OSCURATO:PERSONA]; resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

La ricorrente deposita successiva memoria.

Considerato che: 1.Col primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 comma 58 l. 350/2003, ex art. 360 n. 3 c.p.c., in ragione dell’erroneità della tesi secondo cui tale norma recherebbe solo un invito rivolto all’AF non suscettibile di diretta applicazione da parte del giudice; rileva che la CTR ha riportato un brano di una sentenza erroneamente attribuito alle sez. un. ma in realtà riferibile a Cass.26453/2008, che solo come obiter dictum hanno evidenziato il principio posto a base della decisione (che la norma in esame conteneva un mero invito all’AF).

Ciò premesso trattandosi di norma agevolativa destinata a prevalere sulle norme di carattere generale, deve ritenersi che il diritto del creditore ad ottenere il rimborso non sia venuto meno.

Ciò anche in relazione alla ratio della norma in questione che è stata emanata per favorire il rimborso dei tributi non operato dall’AF per carenza di risorse. . né può ritenersi che la scelta di restituire o meno le somme dal contribuente possa essere rimessa all’Agenzia delle entrate.

In pendenza del giudizio di secondo grado la Corte cost., n. 112 del 2013 confermando la natura della norma, che costituisce deroga a principi generali, ha dichiarato la manifesta infondatezza della legittimità costituzionale dell’art. 2 comma 58 l. 350/2003 , affermando che tuttavia la norma non contiene un invito ma un precetto al quale l’AF non può sottrarsi. 2.Col secondo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 n. 5 c.p.c. in ragione dell’omessa valutazione di un documento depositato in secondo grado idoneo a giustificare il diritto al rimborso.

Istanza del 30.9.1994 idonea a interrompere la prescrizione.

Rilevato che: nell'adunanza camerale del 15 marzo 2023, in causa analoga fra le stesse parti (causa RG 17935/16 Agenzia delle entrate contro [OSCURATO:PERSONA]), è stata resa ordinanza interlocutoria di rimessione degli atti alla P.P. per l'eventuale assegnazione alle SU affinché si valuti se debba trovare conferma o debba invece superarsi il principio espresso da Cass.

SU 7 febbraio 2007, n.2787, richiamato dalla giurisprudenza sezionale successiva, secondo cui l'art. 2, comma 58, l. n. 350/2003 non ha carattere precettivo, ma contiene un mero "invito" agli uffici a non eccepire la prescrizione, non suscettibile di applicazione diretta da parte del giudice, alla stregua della sopravvenienza di Corte costituzionale n. 112 del 29 maggio 2013, non considerata dai precedenti successivi a detta data.

Preso atto che le altre cause analoghe pendenti tra le stesse parti sono state rinviate a nuovo ruolo in attesa delle determinazioni della P.P. (in relazione all’ordinanza di rimessione relativa alla causa RG 17935/16, Agenzia delle entrate contro [OSCURATO:PERSONA]).

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa delle determinazioni della Prima Pres idente al fine della rimessione della ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.3794/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] COOPERAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELL'ELETTRONICA 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. dell a Sicilia, sez. PALERMOn.2991/2015 depositata i l 09/07/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: L’Istituto regionale per il credito alla cooperazione ([OSCURATO:PERSONA]) ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, n. 2991/25/15 dep. 9 luglio 2015, che in controversia su impugnazione del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso Ires anno 1984, presentata 11.5.1985, in considerazione delle ritenute d’acconto subite e dell’acconto versato, ha parzialmente accolto l’appello della contribuente limitatamente al pagamento delle spese processuali. La CTP aveva rigettato il ricorso, accogliendo l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Ufficio (richiamando S.U. 2687/2007). La CTR richiamato l’art. 2 comma 58 l. 350/2003, a norma del quale “l’Agenzia provvede all’erogazione delle eccedenze di Irpef e Irpeg dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti” ha ritenuto l’appello non interamente accoglibile. Ricorre con due motivi l’[OSCURATO:PERSONA]; resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. La ricorrente deposita successiva memoria. Considerato che: 1.Col primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 comma 58 l. 350/2003, ex art. 360 n. 3 c.p.c., in ragione dell’erroneità della tesi secondo cui tale norma recherebbe solo un invito rivolto all’AF non suscettibile di diretta applicazione da parte del giudice; rileva che la CTR ha riportato un brano di una sentenza erroneamente attribuito alle sez. un. ma in realtà riferibile a Cass.26453/2008, che solo come obiter dictum hanno evidenziato il principio posto a base della decisione (che la norma in esame conteneva un mero invito all’AF). Ciò premesso trattandosi di norma agevolativa destinata a prevalere sulle norme di carattere generale, deve ritenersi che il diritto del creditore ad ottenere il rimborso non sia venuto meno. Ciò anche in relazione alla ratio della norma in questione che è stata emanata per favorire il rimborso dei tributi non operato dall’AF per carenza di risorse. . né può ritenersi che la scelta di restituire o meno le somme dal contribuente possa essere rimessa all’Agenzia delle entrate. In pendenza del giudizio di secondo grado la Corte cost., n. 112 del 2013 confermando la natura della norma, che costituisce deroga a principi generali, ha dichiarato la manifesta infondatezza della legittimità costituzionale dell’art. 2 comma 58 l. 350/2003 , affermando che tuttavia la norma non contiene un invito ma un precetto al quale l’AF non può sottrarsi. 2.Col secondo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione fra le parti ex art. 360 n. 5 c.p.c. in ragione dell’omessa valutazione di un documento depositato in secondo grado idoneo a giustificare il diritto al rimborso. Istanza del 30.9.1994 idonea a interrompere la prescrizione. Rilevato che: nell'adunanza camerale del 15 marzo 2023, in causa analoga fra le stesse parti (causa RG 17935/16 Agenzia delle entrate contro [OSCURATO:PERSONA]), è stata resa ordinanza interlocutoria di rimessione degli atti alla P.P. per l'eventuale assegnazione alle SU affinché si valuti se debba trovare conferma o debba invece superarsi il principio espresso da Cass. SU 7 febbraio 2007, n.2787, richiamato dalla giurisprudenza sezionale successiva, secondo cui l'art. 2, comma 58, l. n. 350/2003 non ha carattere precettivo, ma contiene un mero "invito" agli uffici a non eccepire la prescrizione, non suscettibile di applicazione diretta da parte del giudice, alla stregua della sopravvenienza di Corte costituzionale n. 112 del 29 maggio 2013, non considerata dai precedenti successivi a detta data. Preso atto che le altre cause analoghe pendenti tra le stesse parti sono state rinviate a nuovo ruolo in attesa delle determinazioni della P.P. (in relazione all’ordinanza di rimessione relativa alla causa RG 17935/16, Agenzia delle entrate contro [OSCURATO:PERSONA]). P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa delle determinazioni della Prima Pres idente al fine della rimessione della ca
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