CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2024
Cassazione n. 25319/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; vista la memoria trasmessa in data 13.5.2024 con cui la difesa insiste sul motivo relativo al dedotto vizio di violazione di legge con riguardo alle lesioni personali a carico della Ciccone; ritenuto che il primo motivo del ricorso prospetta una serie di considerazioni attinenti la attendibilità della persona offesa che, lungi dall'evidenziare dei profili di legittimità, ovvero vizi concernenti il percorso logico della valutazione operata dal giudice di merito, si risolvono invero nel prospettare alla Corte una diversa lettura ed una diversa ponderazione della loro portata, alla luce di criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, operazione all'evidenza estranea al sindacato di legittimità dove non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, d'altra parte, in tema di valutazione della prova, le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (cfr., Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214); che, per altro verso, anche il vizio di travisamento della prova è stato evocato in termini impropri avendo la difesa lamentato non già il disconoscimento di un elemento fattuale acquisito ma la sua inadeguata e non condivisa considerazione ad opera del giudice di merito, laddove il vizio di "travisamento" deve in realtà riguardare una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo "significato" ma) dal suo "significante" e che venga individuata specificamente e "puntualmente" come idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione; ritenuto che il secondo motivo del ricorso la difesa denuncia "omessa e falsa applicazione del principio di legalità" lamentando, in sostanza, l'erronea qualificazione giuridica delle lesioni patite dalla Ciccone a séguito della condotta del ricorrente che avrebbe invero avuto di mira soltanto il D'Alfonso, è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale replicato all'omologo motivo di appello in coerenza con il principio secondo cui raberratio ictus" bi-offensiva, che si verifica nel caso in cui l'autore abbia arrecato offesa non solo alla persona diversa, ma anche a quella nei cui confronti era originariamente diretta la sua azione, attribuisce la responsabilità a titolo di dolo per la parte di fatto non voluta mediante la traslazione normativa del dolo dal fatto per cui v'è stata rappresentazione e volontà al fatto ulteriore non voluto, né rappresentato, in quanto il soggetto si è posto consapevolmente in una situazione di illiceità potenzialmente aperta a sviluppi diversi e ulteriori rispetto a quelli presi di mira (cfr., in tal senso, Sez. 5 - , n. 10975 del 03/02/2023, [OSCURATO:PERSONA]. 284372 - 01); rilevato che il terzo motivo, articolato in punto di trattamento sanzionatorio e sul diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è formulato in termini non consentiti, risolvendosi nella riaffermazione delle ragioni che, a detta della difesa, avrebbero giustificato una risposta punitiva complessivamente più mite in relazione alla entità ed alle caratteristiche della vicenda in esame; in tal modo, tuttavia, il motivo di impugnazione finisce con l'esulare dal modello delineato dal legislatore introducendo richieste "di merito" non consentite in questa sede (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 24576 del 26/04/2018, Rv. 272809, Ngonn, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, pur contendo l'indicazione dei motivi, formuli richieste estranee alla fase di legittimità, tra l'altro in violazione del "Protocollo d'intesa tra Corte di Cassazione e [OSCURATO:PERSONA] sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015, che va considerato quale strumento esplicativo del dato normativo dettato dall'art. 606, cod. proc. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas