CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 febbraio 2023
Cassazione n. 08196/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente: ORDINANZA sul ricorso 1977/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona dell'amministratore delegato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], n. 76 presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da quest'ultimo e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 716/2018 della Corte di Appello di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], R.G. n. 714/2017; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 703/2016, pubblicata il 2.5.2017, il Tribunale di Teramo - in parziale accoglimento del ricorso proposto dall'attore ,v [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per la quale era stato agente di commercio nel periodo dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 25.7.2007, svolgendo attività di promozione e vendita dei prodotti editoriali senza esclusiva nelle zone di Teramo e [OSCURATO:PERSONA] - aveva condannato la preponente al pagamento, in favore dell'attore, delle somme indicate, rispettivamente, a titolo di differenze provvigionali sui contratti di conversione con cambiamento di supporto, a titolo di indennità di riscossione e a titolo di FIRR, respingendo invece le ulteriori domande del Tavoni. 2. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di L'Aquila rigettava l'appello principale proposto dal Tavoni contro la decisione di primo grado e, accogliendo parzialmente l'appello della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in riforma di detta decisione, rigettava la domanda di condanna al pagamento delle differenze provvigionali, formulata dal Tavoni, compensando integralmente fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio e ponendo le spese della C.T.U. espletata in primo grado a carico di ciascuna parte per la metà. 3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, dopo aver respinto i tre motivi dell'appello principale del Tavoni, accoglieva solo il primo motivo dell'appello incidentale della preponente, perché, andando in contrario avviso rispetto al primo giudice, riteneva che la missiva del 13.11.2000 non modificava in peius il mandato di agenzia relativamente all'introduzione dell'aliquota dell'8°/0 (invece di quella del 20%), per il calcolo delle provvigioni spettanti sui contratti di conversione con cambiamento di supporto (da cartaceo a CD ovvero da CD a DVD o on line), bensì all'opposto introduceva a vantaggio dell'agente nuove opportunità di vendita senza modificare affatto, tantomeno in peius, il contenuto del mandato agenziale ovvero il relativo regime provvigionale, che rimaneva del tutto inalterato. 4. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 5. Ha resistito l'intimata con controricorso. 6. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione dei canoni ermeneutici ex art. 1362 e ss. cod. civ., nonché dell'art. 2113 cod. civ. (in relazione all'art. 360, I comma, n. 3, cod. proc. civ.)". Censura il punto dell'impugnata sentenza, in cui si era ritenuto che la "missiva del 13 novembre 2000 non modificava le aliquote delle provvigioni contrattualmente pattuite - pari al 20% per contratti con nuovi clienti o per contratti con vecchi clienti ma relativi a nuovi prodotti - bensì introduceva nuove fattispecie di vendita per l'agente, alle quali corrispondevano apposite aliquote provvigionali". Assume "non essere chiaro da quali emergenze processuali la Corte di merito abbia tratto la conclusione (ovvero l'interpretazione del contratto)" suddetta. Si trattava di "una interpretazione che non trova alcun fondamento alla luce degli atti processuali e che pertanto configura, oltre che la violazione dei canoni ermeneutici, valevoli anche per l'interpretazione dell'atto unilaterale, anche un vizio della motivazione (di cui al motivo che segue)". 2. Con il secondo motivo, denuncia "Violazione dell'art. 111, sesto comma, Cost. e dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per motivazione incoerente (in relazione all'art. 360, I comma, n. 4, cod.proc. civ.)". Richiamati taluni precedenti di merito, che avevano affrontato un caso ritenuto identico a quello di specie, applicando correttamente l'art. 1372 c.c., deduce che tale giurisprudenza aveva anche giudicato illegittima sia l'applicazione dell'aliquota dell'8% sia dell'11%. 3. Ritiene il Collegio che entrambi i così riassunti motivi debbano essere giudicati inammissibili. 3.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in una duplice chiave. 3.2. In particolare, anche nello sviluppo del primo motivo il ricorrente neppure precisa quali canoni ermeneutici legali sarebbero stati violati dalla Corte territoriale nell'interpretazione della missiva del 13.11.2000 e come. In alcun modo, poi, è illustrato in tale censura come sarebbe stato violato anche l'art. 2113 c.c., pure menzionato nella rubrica del motivo in esame. Invero, lo sviluppo del primo motivo riporta piuttosto ampi passi di talune deposizioni testimoniali, riproducendo i relativi verbale (cfr. pagg. 36-49 del ricorso). 3.3. L'impugnante, inoltre, non considera che la Corte territoriale, oltre ad aver affrontato il tema toccato nei motivi in esame anche per accogliere il primo motivo d'appello della società preponente (cfr. pagg. 11-13 dell'impugnata sentenza), nel respingere il primo motivo dell'appello del Tavoni, aveva ulteriormente osservato: "D'altra parte, lo stesso Tavoni ammetteva in primo grado che le modifiche apportate alle percentuali stabilite per la provvigioni non andassero a modificare il regime provvisionale originario, come stabilito in contratto, essendosi riconosciute nuove provvigioni per tipologie di affari prima non considerate, cioè, conversioni con o senza ricarico su supporto elettronico (cfr. memoria in opposizione a riconvenzionale, pag. 8).In ogni caso, deve osservarsi che l'art. 2 dell'AEC [OSCURATO:PERSONA] prevedeva espressamente la facoltà della preponente di modificare unilateralmente il contratto mediante semplice comunicazione scritta all'agente, il quale aveva la facoltà di accettare ovvero rifiutare e recedere dal contratto per fatto imputabile alla preponente" (così a pag. 6 della decisione gravata). 3.4. Pertanto, in aggiunta al rilievo già svolto circa l'assenza della specificità del motivo di ricorso, richiesta dall'art. 366, comma primo, n. 4), c.p.c., deve farsi applicazione nella specie del principio, assolutamente fermo nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione che non attinga tutte le rationes decidendi autonomamente idonee a supportare la decisione, giacché l'eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe mai estendersi alle ragioni non sottoposte a gravame (come di recente confermato da Cass. civ., sez. un., 4.4.2022, n. 10852; id., sez. un., 4.4.2022, n. 10847). Il ricorrente, difatti, neppure ha tenuto conto di quella che rappresentava all'evidenza un'ulteriore ed autonoma ragione di rigetto del primo motivo d'appello, in quanto del tutto indipendente dal terreno dell'interpretazione della nota del 13.11.2000, come tale, e fondata, infatti, su quello che aveva ammesso a riguardo lo stesso Tavoni e su quanto previsto dall'AEC circa lo ius variandi riconosciuto al preponente. 4. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso, nello svolgimento del quale, dopo aver fatto riferimento in rubrica ad una "motivazione incoerente", non viene assolutamente spiegato perché la motivazione della Corte distrettuale, di cui non si nega l'esistenza, sarebbe meramente apparente, ovvero del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili) oppure ancora perplessa ed obiettivamente incomprensibile. Piuttosto, come si è accennato, il secondo motivo si diffonde nel richiamo di taluni precedenti di merito, che avrebbero deciso il medesimo caso di modifica unilaterale in senso difforme rispetto alla sentenza qui impugnata, il che, attenendo al diritto sostanziale, ben poco riguarda l'asserito vizio processuale relativo alla motivazione oggetto del secondo motivo. 5. Il ricorrente, pertanto, di nuovo soccombente, dev'essere condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 200,00 per esborsi ed C 4.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis