Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 giugno 2025

Cassazione n. 20003/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr.22761-2022 R .G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] GIROLAMOgiusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -resistente- avverso la sentenza n. 638/2022 della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],depositata il 25 / 2 / 202 2 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del12/6/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Italia [OSCURATO:SOCIETA].(di seguito la Società) proponericorso, affidato ad unico motivo,per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia aveva respinto l’appelloincidentale della società , limitatamente alla compensazione delle spese di lite,avverso la sentenza n. in accoglimento del ricorso avverso avviso di liquidazione di imposta di registro.

Agenzia delle entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione.

La ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. C on unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 15 D.L gs . n. 546/1992 e dell’art. 92 c.p.c. per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto corretta la compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado «nonostante l’integrale soccombenza dell’amministrazione finanziaria e in assenza di gravi e giustificati motivi». 1.2.La censura va disattesa.

1.3. Va premesso cheil potere del Giudice di compensare le spese di lite presentanatura discrezionale, sicché il sindacato di questa Corte, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass. n. 10685del 2019), «per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi»(cfr. Cass. n. 24502 /2017; nello stesso senso anche Cass. n. 19613 del 2017), e ciò «in ragione della “elasticità”costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, “non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese”in favore della parte vittoriosa » (così Cass. n. 21400/2021, che richiama Corte cost., sent. n. 157/2014).

1.4. Rimane tuttavia censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione, risultando suscettibile di cassazione la « motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea» (così, in motivazione, Cass. n. 17816/2019).

1.5. Tale evenienza non ricorre nel caso che occupa, per le ragioni di seguito illustrate.

1.6. Al riguardo, deve preliminarmente osservarsi che –essendo stato il presente giudizio instaurato, in primo grado, nel l’anno 2019 – trova applicazione ratione temporis il testo dell’art. 15 comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546(invariato sino al 4 gennaio 2024), secondo cui « Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate».

1.7. S econdo quanto già affermato da questa Corte, tali gravi ed eccezionali ragioni sono da ravvisare «nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni» (cioè, quelle trattate in giudizio) o « di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, c.p.c.» (cfr. Cass. n. 4696del 2019; in senso conforme Cass. n. 3977 del 2020 ) .

1.8. In particolare, in tema di spese legali, lacompensazione per « gravi ed eccezionali ragioni», nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettivaincertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente; tuttavia il sindacato della Corte di cassazione non può giungere sino a misurare «gravità ed eccezionalità», al di là delle ipotesi in cui all'affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata(cfr. Cass. n. 15495 del 2022 ).

1.9. Nel caso in esame, la Corte territoriale, nella piena consapevolezza della disposizione normativa ratione temporis applicabile, non si è dunque trincerata dietro un’insondabile formula di stile, ma, proprio come richiede la legge, ha esplicitamente indicato quelle che costituivano «gravi ed eccezionali ragioni», riportandosi alla vicenda giudiziale in concreto.

1.10. Quanto evidenziato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per giustificare la compensazione delle spese di lite («...l’oggettivo contrasto tra la giurisprudenza di merito e di legittimità-anche sulla portata interpretativa della modifica dell’art. 20 del D.P.R. 131/86 -fanno ritenere sussistenti le ragionivolute dalla legge per disporre tra le parti, l’integrale compensazione delle spese di lite...»), riportandosi alla vicenda giudiziale in concreto, integra, pertanto, le «gravi ed eccezionali ragioni» che, sole, possono giustificare la compensazione di lite in pregiudizio della parte vittoriosa, tenendo peraltro conto che, nel corso del giudizio,sulla predetta questione interpretativa per ben due volte è intervenuta la Corte Cost. (pronunce 158/2020 e 39/2021) e poi, da ultimo, su rinvio pregiudiziale di Cass. n. 10283/2022, la Corte di Giustizia 21.12.2022 in C-250/22.

2. Sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso va respinto.

3. Nulla sulle spese stante la mancata attività difensivadell’Agenzia delle entrate.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bisdello stesso art.13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella came

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr.22761-2022 R .G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] GIROLAMOgiusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -resistente- avverso la sentenza n. 638/2022 della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],depositata il 25 / 2 / 202 2 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del12/6/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] Italia [OSCURATO:SOCIETA].(di seguito la Società) proponericorso, affidato ad unico motivo,per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia aveva respinto l’appelloincidentale della società , limitatamente alla compensazione delle spese di lite,avverso la sentenza n. in accoglimento del ricorso avverso avviso di liquidazione di imposta di registro. Agenzia delle entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione. La ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. C on unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 15 D.L gs . n. 546/1992 e dell’art. 92 c.p.c. per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto corretta la compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado «nonostante l’integrale soccombenza dell’amministrazione finanziaria e in assenza di gravi e giustificati motivi». 1.2.La censura va disattesa. 1.3. Va premesso cheil potere del Giudice di compensare le spese di lite presentanatura discrezionale, sicché il sindacato di questa Corte, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (cfr. Cass. n. 10685del 2019), «per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi»(cfr. Cass. n. 24502 /2017; nello stesso senso anche Cass. n. 19613 del 2017), e ciò «in ragione della “elasticità”costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, “non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese”in favore della parte vittoriosa » (così Cass. n. 21400/2021, che richiama Corte cost., sent. n. 157/2014). 1.4. Rimane tuttavia censurabile in sede di legittimità la coerenza e la razionalità (non della scelta di compensare le spese, ma) della motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione, risultando suscettibile di cassazione la « motivazione palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea» (così, in motivazione, Cass. n. 17816/2019). 1.5. Tale evenienza non ricorre nel caso che occupa, per le ragioni di seguito illustrate. 1.6. Al riguardo, deve preliminarmente osservarsi che –essendo stato il presente giudizio instaurato, in primo grado, nel l’anno 2019 – trova applicazione ratione temporis il testo dell’art. 15 comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546(invariato sino al 4 gennaio 2024), secondo cui « Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate». 1.7. S econdo quanto già affermato da questa Corte, tali gravi ed eccezionali ragioni sono da ravvisare «nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni» (cioè, quelle trattate in giudizio) o « di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, c.p.c.» (cfr. Cass. n. 4696del 2019; in senso conforme Cass. n. 3977 del 2020 ) . 1.8. In particolare, in tema di spese legali, lacompensazione per « gravi ed eccezionali ragioni», nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettivaincertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente; tuttavia il sindacato della Corte di cassazione non può giungere sino a misurare «gravità ed eccezionalità», al di là delle ipotesi in cui all'affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata(cfr. Cass. n. 15495 del 2022 ). 1.9. Nel caso in esame, la Corte territoriale, nella piena consapevolezza della disposizione normativa ratione temporis applicabile, non si è dunque trincerata dietro un’insondabile formula di stile, ma, proprio come richiede la legge, ha esplicitamente indicato quelle che costituivano «gravi ed eccezionali ragioni», riportandosi alla vicenda giudiziale in concreto. 1.10. Quanto evidenziato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per giustificare la compensazione delle spese di lite («...l’oggettivo contrasto tra la giurisprudenza di merito e di legittimità-anche sulla portata interpretativa della modifica dell’art. 20 del D.P.R. 131/86 -fanno ritenere sussistenti le ragionivolute dalla legge per disporre tra le parti, l’integrale compensazione delle spese di lite...»), riportandosi alla vicenda giudiziale in concreto, integra, pertanto, le «gravi ed eccezionali ragioni» che, sole, possono giustificare la compensazione di lite in pregiudizio della parte vittoriosa, tenendo peraltro conto che, nel corso del giudizio,sulla predetta questione interpretativa per ben due volte è intervenuta la Corte Cost. (pronunce 158/2020 e 39/2021) e poi, da ultimo, su rinvio pregiudiziale di Cass. n. 10283/2022, la Corte di Giustizia 21.12.2022 in C-250/22. 2. Sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso va respinto. 3. Nulla sulle spese stante la mancata attività difensivadell’Agenzia delle entrate. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bisdello stesso art.13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella came
Sentenza Cassazione n. 20003/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris