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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13919/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letto il ricorso; Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza ha negato il permesso premio, richiesto da soggetto detenuto per reati ostativi ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen., non collaborante con la giustizia, e ciò dopo aver rilevato, in linea con i dettami della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, l'assenza di elementi che consentissero di escludere l'esistenza di collegamenti con la criminalità organizzata e/o il pericolo del loro ripristino; che tale ultima valutazione, validamente argomentata, è dal ricorrente censurata su un piano di puro fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letto il ricorso; Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza ha negato il permesso premio, richiesto da soggetto detenuto per reati ostativi ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen., non collaborante con la giustizia, e ciò dopo aver rilevato, in linea con i dettami della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, l'assenza di elementi che consentissero di escludere l'esistenza di collegamenti con la criminalità organizzata e/o il pericolo del loro ripristino; che tale ultima valutazione, validamente argomentata, è dal ricorrente censurata su un piano di puro fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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