Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 gennaio 2024

Cassazione n. 06914/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14226/2019proposto da: Aldo CECCARELLI, Rosario LOPRETE , Nicolino BENADUCE, Simona SPACCI e Carmen MANNOCCHI, tutti elettivamente domiciliati in Roma, via D.A.

Azuni n. 9, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che li rappresenta e difende -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] (ora Ministero delle Imprese e del Made in I taly ) , in persona del Ministro pro tempore,domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è difeso ex lege -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] pubblico.

Passaggio da I.P.I. a M.I.S.E.

Riconoscimento anzianità e quantificazione assegno personale.

R.G.N.14226/2019 Cron.

Rep.

Ud.24/1/2024 CC– Aula B avverso la sentenza n. 3692/2018della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 5/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 4 / 1 /202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Roma, pronunciandosi sull’appello del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], in riforma del la sentenza del Tribunale di Roma,ha rigettato le domande degli attuali ricorrenti – già dipendent i dell’Istituto per la [OSCURATO:PERSONA] (I.P.I.), transitat i nei ruoli del Ministero ai sensi del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010– volte ad ottenere l’accertamento del diritto alla conservazione dell’anzianità di servizio maturata nell’ente di provenienza e all’inclusione nell’assegno personale riassorbibile del la quota del 50% del premio di produttività, dei versamenti effettuati dal datore di lavoro al fondo di previdenza complementare Previgene alla cassa di assistenza Asfalisis per le polizz e malattia, nonché per i premi delle polizze , morte e infortuni professionali ed extralavorativi;

2. per la cassazione della sentenza i lavoratori ha nno proposto ricorso articolato in tre motivi; il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si è difeso concontroricorso; il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso; entrambe le parti ha nno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. il ricorso, con il primo motivo formulato ai sensi dell’art.360, comma 1,n. 3 c.p.c., denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. , dell’art. 31 d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 7, comma 20, d.l . n. 78/2010 , convertito in modificazioni dalla legge n. 122/2010, nonché violazione della Direttiva 2001/23/CE del 12.3.2001; inoltre, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., omesso esame d i una circostanza che è stata oggetto di discussione tra le parti e cioè che il trattamento economico complessivamente percepito dai ricorrenti presso il soppresso I.P.I., prima del passaggio al Ministero, era notevolmente superiore a quello attualmente in godimento;

2. il secondo motivo censura, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 48 del CCNL per il personale I.P.I. 2004-2007, e, di nuovo, dell’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010, dell’art. 2112 c.c., dell’art. 2120 c.c. e dell’art. 31 d.lgs. n. 165/2001;

3. con il terzo motivo si censura , ancora in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 50 del CCNL per il personale I.P.I. 2004-2007, e dell’art. 7, comma 20, deld.l. n. 78/2010, dell’art. 2112 c.c., dell’art. 2120 c.c. e dell’art. 31 d.lgs. n. 165/2001;4.il primo motiv o è inammissibile, perché – riguardando il mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio, a prescindere dai suoi contenuti economici (che, come osservato dalla Corte territoriale, sono tutelati dal meccanismo dell’assegno ad personam) – è in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte che, quanto all’anzianità di servizio, haosservato che, anche nei casi di applicazione dell’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 (non invocabile nella fattispecie perché prevale la lex specialis contenuta nell’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010) e di trasferimento di azienda, la stessa non costituisce un diritto che il lavoratore possa fare valere nei confronti del nuovo datore di lavoro, dovendo essere salvaguardata in modo assoluto solo ove ad essa si correlino benefici economici ed il suo mancato riconoscimento comporti un peggioramento del trattamento retributivo in precedenza goduto dal lavoratore trasferito; l’anzianità pregressa, invece, non può essere fatta valere per rivendicare ricostruzioni di carriera sulla base della diversa disciplina applicabile al cessionario,né può essere opposta al nuovo datore di lavoro per ottenere un miglioramento della posizione giuridica ed economica, perché l’ordinamento garantisce solo la conservazione dei diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore alla data della cessione del contratto, non delle mere aspettative (cfr. Cass. n. 641/2022 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione);

5. il secondo motivo è volto a contestare la mancata inclusione nel computo dell’assegno ad personam della quota del premio di produttività (50%) di cui l’invocato art. 48 del CCNL per il personale I.P.I. 2004-2007 prevede il pagamentoin funzione dei giorni di effettiva presenza in servizio;

6. analogamente, il terzo motivo contesta la decisione assunta dalla Corte d’Appello sulla mancata inclusione nell’assegno ad personam dell’equivalente monetario dei versamenti al fondo di previdenza complementare Previgen, dei premi per polizze infortuni, malattia e morte, previsti dall’art. 50 del CCNL per il personale I.P.I. 2004- 2007;

7. anche questi motivi, da esaminare congiuntamenteper la stretta connessione logica, sono inammissibili, in quanto– al netto dei pleonastici riferimenti alle norme di legge – nella sostanza denunciano la violazione diretta della contrattazione aziendale, mentre è principio consolidato che nel giudizio di cassazione la denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. è circoscritta ai soli contratti collettivi nazionali (equiparati quanto al regime processuale alle norme di diritto) mentre per la contrattazione aziendale nonché, nell’impiego pubblico contrattualizzato, per la contrattazione integrativa decentrata ( essendo tale anche quella stipulata da una singola amministrazione con uffici dislocati sull’intero territorio nazionale), il sindacato di legittimità può essere esercitato soltanto con riguardo ai vizi di motivazione del provvedimento impugnato, nei limiti della disciplina processuale ratione temporisapplicabile, oppure –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –per violazione delle norme contenute ne gli artt. 1362 e segg. c.c., a condizione, per detta ipotesi, che i motivi di ricorso non si limitino a contrapporre una diversa interpretazione rispetto a quella del provvedimento gravato, ma individuino i canoni interpretativi violati e le ragioni in iure di detta violazione; nel caso di specie,i due motivi non fa nno alcun cenno alle disposizioni del codice civile sull’interpretazione dei contratti e ai relativi canoni di ermeneutica contrattuale, sicché sollecitano inammissibilmente una diversa interpretazione del contratto collettivo aziendale per il personale I.P.I. da parte della Corte di Cassazione ( sui limiti di sindacabilità in cassazione della contrattazione decentrata, v., ex multis , Cass. nn. 5565/2004; 20599/2006; 28859/2008; 6748/2010; 15934/2013; 4921/2016; 16705/2018; 33312/2018; 20917/2019; 7568/2020; 25626/2020; 32697/2022; 3367/2023; 8906/2023; 30282/2023; 36211/2023);

8. si deve aggiung ere che la sentenza impugnata è conforme all’orientamento già espresso da questa Corte nelle motivazioni di numerose pronunce relative all e medesime questioni di diritto, con le quali si è osservato che, seppure al momento della soppressione l’I.P.I. avessegià acquisito la personalità di diritto pubblico (per le ragioni indicate da Cass. nn. 28409/2020, 28624/2020, 40399/2021), nondimeno al fenomeno successorio che viene in rilievo non è applicabile l’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001,bensì l’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010, che costituisce norma speciale, e che garantisce la sola conservazione del trattamento retributivo fondamentale e di quello accessorio, se caratterizzato da fissità e continuità; si è scritto, in particolare, che la disposizione richiama una distinzione tipica dell’impiego pubblico contrattualizzato (art. 45 d.lgs. n. 165/2001),nel cui ambito il trattamento fondamentale è quello diretto a retribuire la prestazione base del dipendente, ossia la prestazione corrispondente all’orario ordinario di lavoro ed alla professionalità media della qualifica rivestita, mentre quello accessorio si pone in nesso di corrispettività con la performance individuale, con quella organizzativa e con lo svolgimento di attività «particolarmente disagiate, ovvero pericolose o dannose per la salute»(art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 nel testo applicabile ratione temporis); la distinzione fra le componenti non riposa sui requisiti di fissità e continuità, in quanto gli stessi, connaturati al trattamento fondamentale, possono ricorrere anche per quelle voci del trattamento accessorio che siano correlate non al conseguimento di specifici obiettivi, bensì al profilo professionale o alle peculiarità dell’amministrazione di appartenenza; se ne è tratta la conseguenza che in tutte quelle fattispecie nelle quali venga in rilievo il principio della irriducibilità della retribuzione è necessario accertare se la voce che il dipendente rivendica in relazione al divieto di reformatio in peius, abbia carattere retributivo e sia certa nell’ane nel quantum;9. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese legali relative al giudizio di legittimità, che si liquidano in dispositivo;

10. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.

S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dairicorrenti; P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquida te in € 4 . 5 00 per compe nsi , oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorren

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14226/2019proposto da: Aldo CECCARELLI, Rosario LOPRETE , Nicolino BENADUCE, Simona SPACCI e Carmen MANNOCCHI, tutti elettivamente domiciliati in Roma, via D.A. Azuni n. 9, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che li rappresenta e difende -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] (ora Ministero delle Imprese e del Made in I taly ) , in persona del Ministro pro tempore,domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è difeso ex lege -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] pubblico. Passaggio da I.P.I. a M.I.S.E. Riconoscimento anzianità e quantificazione assegno personale. R.G.N.14226/2019 Cron. Rep. Ud.24/1/2024 CC– Aula B avverso la sentenza n. 3692/2018della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 5/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 4 / 1 /202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Roma, pronunciandosi sull’appello del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], in riforma del la sentenza del Tribunale di Roma,ha rigettato le domande degli attuali ricorrenti – già dipendent i dell’Istituto per la [OSCURATO:PERSONA] (I.P.I.), transitat i nei ruoli del Ministero ai sensi del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010– volte ad ottenere l’accertamento del diritto alla conservazione dell’anzianità di servizio maturata nell’ente di provenienza e all’inclusione nell’assegno personale riassorbibile del la quota del 50% del premio di produttività, dei versamenti effettuati dal datore di lavoro al fondo di previdenza complementare Previgene alla cassa di assistenza Asfalisis per le polizz e malattia, nonché per i premi delle polizze , morte e infortuni professionali ed extralavorativi; 2. per la cassazione della sentenza i lavoratori ha nno proposto ricorso articolato in tre motivi; il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si è difeso concontroricorso; il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso; entrambe le parti ha nno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorso, con il primo motivo formulato ai sensi dell’art.360, comma 1,n. 3 c.p.c., denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. , dell’art. 31 d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 7, comma 20, d.l . n. 78/2010 , convertito in modificazioni dalla legge n. 122/2010, nonché violazione della Direttiva 2001/23/CE del 12.3.2001; inoltre, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., omesso esame d i una circostanza che è stata oggetto di discussione tra le parti e cioè che il trattamento economico complessivamente percepito dai ricorrenti presso il soppresso I.P.I., prima del passaggio al Ministero, era notevolmente superiore a quello attualmente in godimento; 2. il secondo motivo censura, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 48 del CCNL per il personale I.P.I. 2004-2007, e, di nuovo, dell’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010, dell’art. 2112 c.c., dell’art. 2120 c.c. e dell’art. 31 d.lgs. n. 165/2001; 3. con il terzo motivo si censura , ancora in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 50 del CCNL per il personale I.P.I. 2004-2007, e dell’art. 7, comma 20, deld.l. n. 78/2010, dell’art. 2112 c.c., dell’art. 2120 c.c. e dell’art. 31 d.lgs. n. 165/2001;4.il primo motiv o è inammissibile, perché – riguardando il mancato riconoscimento dell’anzianità di servizio, a prescindere dai suoi contenuti economici (che, come osservato dalla Corte territoriale, sono tutelati dal meccanismo dell’assegno ad personam) – è in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte che, quanto all’anzianità di servizio, haosservato che, anche nei casi di applicazione dell’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001 (non invocabile nella fattispecie perché prevale la lex specialis contenuta nell’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010) e di trasferimento di azienda, la stessa non costituisce un diritto che il lavoratore possa fare valere nei confronti del nuovo datore di lavoro, dovendo essere salvaguardata in modo assoluto solo ove ad essa si correlino benefici economici ed il suo mancato riconoscimento comporti un peggioramento del trattamento retributivo in precedenza goduto dal lavoratore trasferito; l’anzianità pregressa, invece, non può essere fatta valere per rivendicare ricostruzioni di carriera sulla base della diversa disciplina applicabile al cessionario,né può essere opposta al nuovo datore di lavoro per ottenere un miglioramento della posizione giuridica ed economica, perché l’ordinamento garantisce solo la conservazione dei diritti già entrati nel patrimonio del lavoratore alla data della cessione del contratto, non delle mere aspettative (cfr. Cass. n. 641/2022 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione); 5. il secondo motivo è volto a contestare la mancata inclusione nel computo dell’assegno ad personam della quota del premio di produttività (50%) di cui l’invocato art. 48 del CCNL per il personale I.P.I. 2004-2007 prevede il pagamentoin funzione dei giorni di effettiva presenza in servizio; 6. analogamente, il terzo motivo contesta la decisione assunta dalla Corte d’Appello sulla mancata inclusione nell’assegno ad personam dell’equivalente monetario dei versamenti al fondo di previdenza complementare Previgen, dei premi per polizze infortuni, malattia e morte, previsti dall’art. 50 del CCNL per il personale I.P.I. 2004- 2007; 7. anche questi motivi, da esaminare congiuntamenteper la stretta connessione logica, sono inammissibili, in quanto– al netto dei pleonastici riferimenti alle norme di legge – nella sostanza denunciano la violazione diretta della contrattazione aziendale, mentre è principio consolidato che nel giudizio di cassazione la denuncia ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. è circoscritta ai soli contratti collettivi nazionali (equiparati quanto al regime processuale alle norme di diritto) mentre per la contrattazione aziendale nonché, nell’impiego pubblico contrattualizzato, per la contrattazione integrativa decentrata ( essendo tale anche quella stipulata da una singola amministrazione con uffici dislocati sull’intero territorio nazionale), il sindacato di legittimità può essere esercitato soltanto con riguardo ai vizi di motivazione del provvedimento impugnato, nei limiti della disciplina processuale ratione temporisapplicabile, oppure –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –per violazione delle norme contenute ne gli artt. 1362 e segg. c.c., a condizione, per detta ipotesi, che i motivi di ricorso non si limitino a contrapporre una diversa interpretazione rispetto a quella del provvedimento gravato, ma individuino i canoni interpretativi violati e le ragioni in iure di detta violazione; nel caso di specie,i due motivi non fa nno alcun cenno alle disposizioni del codice civile sull’interpretazione dei contratti e ai relativi canoni di ermeneutica contrattuale, sicché sollecitano inammissibilmente una diversa interpretazione del contratto collettivo aziendale per il personale I.P.I. da parte della Corte di Cassazione ( sui limiti di sindacabilità in cassazione della contrattazione decentrata, v., ex multis , Cass. nn. 5565/2004; 20599/2006; 28859/2008; 6748/2010; 15934/2013; 4921/2016; 16705/2018; 33312/2018; 20917/2019; 7568/2020; 25626/2020; 32697/2022; 3367/2023; 8906/2023; 30282/2023; 36211/2023); 8. si deve aggiung ere che la sentenza impugnata è conforme all’orientamento già espresso da questa Corte nelle motivazioni di numerose pronunce relative all e medesime questioni di diritto, con le quali si è osservato che, seppure al momento della soppressione l’I.P.I. avessegià acquisito la personalità di diritto pubblico (per le ragioni indicate da Cass. nn. 28409/2020, 28624/2020, 40399/2021), nondimeno al fenomeno successorio che viene in rilievo non è applicabile l’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001,bensì l’art. 7, comma 20, del d.l. n. 78/2010, che costituisce norma speciale, e che garantisce la sola conservazione del trattamento retributivo fondamentale e di quello accessorio, se caratterizzato da fissità e continuità; si è scritto, in particolare, che la disposizione richiama una distinzione tipica dell’impiego pubblico contrattualizzato (art. 45 d.lgs. n. 165/2001),nel cui ambito il trattamento fondamentale è quello diretto a retribuire la prestazione base del dipendente, ossia la prestazione corrispondente all’orario ordinario di lavoro ed alla professionalità media della qualifica rivestita, mentre quello accessorio si pone in nesso di corrispettività con la performance individuale, con quella organizzativa e con lo svolgimento di attività «particolarmente disagiate, ovvero pericolose o dannose per la salute»(art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001 nel testo applicabile ratione temporis); la distinzione fra le componenti non riposa sui requisiti di fissità e continuità, in quanto gli stessi, connaturati al trattamento fondamentale, possono ricorrere anche per quelle voci del trattamento accessorio che siano correlate non al conseguimento di specifici obiettivi, bensì al profilo professionale o alle peculiarità dell’amministrazione di appartenenza; se ne è tratta la conseguenza che in tutte quelle fattispecie nelle quali venga in rilievo il principio della irriducibilità della retribuzione è necessario accertare se la voce che il dipendente rivendica in relazione al divieto di reformatio in peius, abbia carattere retributivo e sia certa nell’ane nel quantum;9. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese legali relative al giudizio di legittimità, che si liquidano in dispositivo; 10. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dairicorrenti; P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquida te in € 4 . 5 00 per compe nsi , oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorren
Sentenza Cassazione n. 06914/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris