CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2026
Cassazione n. 07109/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso iscritto al n. 25249/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ranuzzi unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO-controricorrente-nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaPUGLIA n. 1079/2021 depositata il 24/03/2021.Numero registro generale 25249/2021Numero sezionale 3815/2025Numero di raccolta generale 7109/2026Data pubblicazione 25/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia (hinc: CTR), con lasentenza n. 1079/2021 depositata in data 24/03/2021, ha accoltol’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate e ha respinto l’appelloincidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] (hinc: Avis) contro lasentenza n. 1022/2016, con cui la Commissione tributaria provinciale diBari aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente contro tre avvisi diaccertamento, con i quali veniva disconosciuto il regime agevolativo exlegge n. 398 del 1991, in relazione agli anni d’imposta 2009, 2010 e 2011.2. La CTR ha rilevato che l’art. 30 d.l. n. 185 del 2008 ha introdottol’obbligo a carico di tutti gli enti privati non commerciali di tipo associativoche si avvalgono del regime tributario disciplinato nell’art. 148 t.u.i.r. edall’art. 4, comma 4, secondo periodo, e sesto comma, d.P.R. n. 633 del1972, di trasmettere una comunicazione di dati e notizie rilevanti ai finifiscali. Il termine per l’invio telematico del modello EAS è stato differito piùvolte per agevolare le associazioni. Tuttavia, in mancanza dell’invio di talemodello non era possibile usufruire delle agevolazioni fiscali, non essendo,altrimenti, possibile per l’Agenzia delle Entrate fare i dovuti controlli. Nonpuò, quindi, assumere alcun rilievo la circostanza che AVIS fosse statacostituita prima che fosse introdotta l’obbligatorietà dell’invio del modelloEAS, che non è mai stato trasmesso. La CTR evidenzia, poi, come AVISnon avesse mai provveduto né a versare l’IVA (nonostante l’emissione difatture anche per importi rilevanti), né a presentare le dichiarazioni IVA.Né può essere di ausilio, per supportare una diversa interpretazione, ilrichiamo a una risalente circolare dell’Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:DATA_NASCITA],n. 9/E), successivamente superata dalla riconosciuta rilevanzadell’adempimento formale da parte della stessa amministrazionefinanziaria. L’invio dell’EAS non può essere surrogato da adempimentiNumero registro generale 25249/2021Numero sezionale 3815/2025Numero di raccolta generale 7109/2026Data pubblicazione 25/03/2026diversi (come l’iscrizione al CONI, la dichiarazione SIAE o lo svolgimento di2.1. È stato, poi, ritenuto fondato il motivo di appello relativo allasottoscrizione dell’avviso di accertamento, dando atto della produzione, daparte dell’amministrazione finanziaria, dell’ordine di servizio in cui eranodisciplinate le modalità di conferimento ed espletamento della delega.Sono state, poi, ritenute infondate le contestazioni della contribuenterelative alla legittimità della forma apposta da un funzionario privo diqualifica dirigenziale.2.2. La CTR ha, infine, ritenuto che non vi fosse stata alcuna violazione delprincipio di obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale,richiamando Cass., Sez. U, 09/12/2015, n. 24283.2.3. Diversamente, è stato ritenuto infondato l’appello incidentale, conparticolare riferimento alle doglianze relative:- all’impossibilità di notificare l’avviso di accertamento all’associazionesuccessivamente alla sua estinzione, dato che l’avviso era statocorrettamente notificato al suo legale rappresentante;- alla violazione del contraddittorio pre-contenzioso: il sig. [OSCURATO:PERSONA] erastato raggiunto dal questionario teso a ottenere la documentazionenecessaria, cui non aveva dato, tuttavia, seguito;- alla violazione dell’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973, essendo statocorrettamente applicato il metodo analitico-induttivo, a fronte dellamancata consegna della documentazione richiesta al contribuente,rendendo grave la presunzione di attività non dichiarate desumibile dalconfronto delle percentuali di ricarico applicate e quelle medie di settore.2.4. È stata, poi, ritenuta priva di fondamento la doglianza della parteappellata relativa all’incapacità del legale rappresentante, da riteneresolidalmente responsabile ai sensi dell’art. 38 cod. civ.2.5. La CTR ha, poi, ritenuto generica e non supportata da adeguatamotivazione la doglianza relativa alle sanzioni applicate, per le quali, inNumero registro generale 25249/2021Numero sezionale 3815/2025Numero di raccolta generale 7109/2026Data pubblicazione 25/03/2026ragione di quanto previsto dall’art. 7 d.lgs. n. 472 del 1997, era statotenuto conto del cd. favor rei.3. Contro la sentenza della CTR il sig. [OSCURATO:PERSONA], in proprio equale ultimo legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso in cassazione con otto motivi.4. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.Considerato che:1. In via preliminare, occorre rilevare ex officio la questione relativa allalegittimazione dell’associazione non riconosciuta – che il ricorrentedichiara essere estinta (v. pag. 2 del ricorso in cassazione) - a proporreimpugnazione dell’avviso di accertamento in persona del legalerappresentante.1.1. Questa Corte – con ordinanze interlocutorie n. 2033 e 2034 del 2026– ha, infatti, evidenziato che, secondo un orientamento di legittimità, ovesi proceda alla liquidazione del patrimonio di un'associazione nonriconosciuta, la stessa non può ritenersi estinta finché sia titolare dirapporti giuridici, non può farsi applicazione della disciplina prevista per leassociazioni riconosciute e non sussiste, quindi, alcun ostacolo all’eserciziodi azioni giudiziali individuali di creditori della associazione medesima(Cass. n. 12528/2018). Quindi, nonostante la dichiarazione del loroscioglimento, ove nel relativo momento siano pendenti rapporti giuridicidei quali le associazioni siano titolari, non si verifica la loro estinzione, edesse rimangono esistenti finché detti rapporti non siano definiti (Cass. n.9656/1992; Cass. n. 5925/1987) tramite i precedenti titolari degli organiesponenziali in carica alla data di scioglimento, operanti in regime diprorogatio (Cass. n. 5925/1987). In caso di rapporti pendenti, pertanto,sussisterebbe una “ultrattività” dell'ente di fatto.1.2. Allo stesso tempo è stato, tuttavia, rilevato come tale orientamento inmancanza di una procedura tesa a garantire la pubblicità dell'eventoNumero registro generale 25249/2021Numero sezionale 3815/2025Numero di raccolta generale 7109/2026Data pubblicazione 25/03/2026estintivo e della conclusione della procedura di liquidazione possa apriredei profili d’incertezza riguardo alla legittimazione attiva e passiva.2. In conclusione, la presente causa – sotto il profilo della legittimazionedel ricorrente a impugnare l’avviso di accertamento per contodell’associazione riconosciuta, che dichiari essere estinta – presenta unaquestione analoga a quella esaminata da Cass., n. 2033 e 2034 del 2026.Al pari di quanto stabilito nelle ordinanze interlocutorie appena richiamateoccorre, quindi, disporne il rinvio a nuovo ruolo per consentirne latrattazione in pubblica udienza.Numero registro generale 25249/2021Numero sezionale 3815/2025Numero di raccolta generale 7109/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] PresidenteA.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Gianluca [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereSalvatore [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereRaffaella [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZA INTERLOCUTORIAsul ricorso iscritto al n. 25249/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ranuzzi unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO-controricorrente-nonché controAGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaPUGLIA n. 1079/2021 depositata il 24/03/2021.Numero registro generale 25249/2021Numero sezionale 3815/2025Numero di raccolta generale 7109/2026Data pubblicazione 25/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2025 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Puglia (hinc: CTR), con lasentenza n. 1079/2021 depositata in data 24/03/2021, ha accoltol’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate e ha respinto l’appelloincidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] (hinc: Avis) contro lasentenza n. 1022/2016, con cui la Commissione tributaria provinciale diBari aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente contro tre avvisi diaccertamento, con i quali veniva disconosciuto il regime agevolativo exlegge n. 398 del 1991, in relazione agli anni d’imposta 2009, 2010 e 2011.2. La CTR ha rilevato che l’art. 30 d.l. n. 185 del 2008 ha introdottol’obbligo a carico di tutti gli enti privati non commerciali di tipo associativoche si avvalgono del regime tributario disciplinato nell’art. 148 t.u.i.r. edall’art. 4, comma 4, secondo periodo, e sesto comma, d.P.R. n. 633 del1972, di trasmettere una comunicazione di dati e notizie rilevanti ai finifiscali. Il termine per l’invio telematico del modello EAS è stato differito piùvolte per agevolare le associazioni. Tuttavia, in mancanza dell’invio di talemodello non era possibile usufruire delle agevolazioni fiscali, non essendo,altrimenti, possibile per l’Agenzia delle Entrate fare i dovuti controlli. Nonpuò, quindi, assumere alcun rilievo la circostanza che AVIS fosse statacostituita prima che fosse introdotta l’obbligatorietà dell’invio del modelloEAS, che non è mai stato trasmesso. La CTR evidenzia, poi, come AVISnon avesse mai provveduto né a versare l’IVA (nonostante l’emissione difatture anche per importi rilevanti), né a presentare le dichiarazioni IVA.Né può essere di ausilio, per supportare una diversa interpretazione, ilrichiamo a una risalente circolare dell’Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:DATA_NASCITA],n. 9/E), successivamente superata dalla riconosciuta rilevanzadell’adempimento formale da parte della stessa amministrazionefinanziaria. L’invio dell’EAS non può essere surrogato da adempimentiNumero registro generale 25249/2021Numero sezionale 3815/2025Numero di raccolta generale 7109/2026Data pubblicazione 25/03/2026diversi (come l’iscrizione al CONI, la dichiarazione SIAE o lo svolgimento di2.1. È stato, poi, ritenuto fondato il motivo di appello relativo allasottoscrizione dell’avviso di accertamento, dando atto della produzione, daparte dell’amministrazione finanziaria, dell’ordine di servizio in cui eranodisciplinate le modalità di conferimento ed espletamento della delega.Sono state, poi, ritenute infondate le contestazioni della contribuenterelative alla legittimità della forma apposta da un funzionario privo diqualifica dirigenziale.2.2. La CTR ha, infine, ritenuto che non vi fosse stata alcuna violazione delprincipio di obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale,richiamando Cass., Sez. U, 09/12/2015, n. 24283.2.3. Diversamente, è stato ritenuto infondato l’appello incidentale, conparticolare riferimento alle doglianze relative:- all’impossibilità di notificare l’avviso di accertamento all’associazionesuccessivamente alla sua estinzione, dato che l’avviso era statocorrettamente notificato al suo legale rappresentante;- alla violazione del contraddittorio pre-contenzioso: il sig. [OSCURATO:PERSONA] erastato raggiunto dal questionario teso a ottenere la documentazionenecessaria, cui non aveva dato, tuttavia, seguito;- alla violazione dell’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973, essendo statocorrettamente applicato il metodo analitico-induttivo, a fronte dellamancata consegna della documentazione richiesta al contribuente,rendendo grave la presunzione di attività non dichiarate desumibile dalconfronto delle percentuali di ricarico applicate e quelle medie di settore.2.4. È stata, poi, ritenuta priva di fondamento la doglianza della parteappellata relativa all’incapacità del legale rappresentante, da riteneresolidalmente responsabile ai sensi dell’art. 38 cod. civ.2.5. La CTR ha, poi, ritenuto generica e non supportata da adeguatamotivazione la doglianza relativa alle sanzioni applicate, per le quali, inNumero registro generale 25249/2021Numero sezionale 3815/2025Numero di raccolta generale 7109/2026Data pubblicazione 25/03/2026ragione di quanto previsto dall’art. 7 d.lgs. n. 472 del 1997, era statotenuto conto del cd. favor rei.3. Contro la sentenza della CTR il sig. [OSCURATO:PERSONA], in proprio equale ultimo legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso in cassazione con otto motivi.4. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.Considerato che:1. In via preliminare, occorre rilevare ex officio la questione relativa allalegittimazione dell’associazione non riconosciuta – che il ricorrentedichiara essere estinta (v. pag. 2 del ricorso in cassazione) - a proporreimpugnazione dell’avviso di accertamento in persona del legalerappresentante.1.1. Questa Corte – con ordinanze interlocutorie n. 2033 e 2034 del 2026– ha, infatti, evidenziato che, secondo un orientamento di legittimità, ovesi proceda alla liquidazione del patrimonio di un'associazione nonriconosciuta, la stessa non può ritenersi estinta finché sia titolare dirapporti giuridici, non può farsi applicazione della disciplina prevista per leassociazioni riconosciute e non sussiste, quindi, alcun ostacolo all’eserciziodi azioni giudiziali individuali di creditori della associazione medesima(Cass. n. 12528/2018). Quindi, nonostante la dichiarazione del loroscioglimento, ove nel relativo momento siano pendenti rapporti giuridicidei quali le associazioni siano titolari, non si verifica la loro estinzione, edesse rimangono esistenti finché detti rapporti non siano definiti (Cass. n.9656/1992; Cass. n. 5925/1987) tramite i precedenti titolari degli organiesponenziali in carica alla data di scioglimento, operanti in regime diprorogatio (Cass. n. 5925/1987). In caso di rapporti pendenti, pertanto,sussisterebbe una “ultrattività” dell'ente di fatto.1.2. Allo stesso tempo è stato, tuttavia, rilevato come tale orientamento inmancanza di una procedura tesa a garantire la pubblicità dell'eventoNumero registro generale 25249/2021Numero sezionale 3815/2025Numero di raccolta generale 7109/2026Data pubblicazione 25/03/2026estintivo e della conclusione della procedura di liquidazione possa apriredei profili d’incertezza riguardo alla legittimazione attiva e passiva.2. In conclusione, la presente causa – sotto il profilo della legittimazionedel ricorrente a impugnare l’avviso di accertamento per contodell’associazione riconosciuta, che dichiari essere estinta – presenta unaquestione analoga a quella esaminata da Cass., n. 2033 e 2034 del 2026.Al pari di quanto stabilito nelle ordinanze interlocutorie appena richiamateoccorre, quindi, disporne il rinvio a nuovo ruolo per consentirne latrattazione in pubblica udienza. P.Q.Mrinvia la causa a nuovo ruolo per consentirne la trattazione in pubblicaudienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2025 e a seguitodi riconvocazione in data 02/03/2026Il PresidenteGiacomo Maria NonnoP.Q.Mrinvia la causa a nuovo ruolo per consentirne la trattazione in pubblicaudienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/05/2025 e a seguitodi riconvocazione in data 02/03/2026Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]