CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12480/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OutMOTIVI DELLA DECISIONE [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale locale con cui è stato ritenuto resposabile del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 per avere detenuto e ceduto a terzi sostanza stupefacente, limitatamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché reitera un profilo di censura, che è stato ampiamente vagliato, con motivazione non illogica, senza una specifica critica degli argomenti posti alla base della sentenza impugnata che ha ricostruito l'attività di spaccio direttamente osservata dagli operanti, con il [OSCURATO:PERSONA] attorniato da più persone alle quali cedeva qualcosa in cambio di denaro, con l'at-tività di riscontro rappresentata dall'aver fermato gli acquirenti ai quali veniva tro-vata la sostanza stupefacente appena acquistata. La Corte territoriale ha rigettato la richiesta di riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti generiche affermando che detto riconoscimento non costi-tuisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi ma richiede elementi di segno positivo attinenti tanto al fatto quanto al soggetto che se ne sia reso responsabile. Da ciò si è desunta la gravità del fatto avuto riguardo alle modalità esecutive della condotta, posta in essere mediante l'organizzazione di una base di spaccio su strada connotata da stabilità, tenuto conto della affluenza di auto do-cumentata dalla polizia giudiziaria e dal numero di cessioni osservate (sei-sette nell'arco di due ore). A ciò si è aggiunto che i precedenti penali annoverati dal ricorrente deno-tano una personalità trasgressiva del [OSCURATO:PERSONA] in uno alla mancanza di elementi positivamente apprezzabili dimostrativi della attualità del suo allontanamento dall'ambiente delinquenziale di riferimento. La condizione personale .e lavorativa del Muselia della quale la Corte terri-toriale non avrebbe tenuto conto rimane meramente e genericamente allegata. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pa-gamento delle spese del procedimento oltre che della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). 2t P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e cond P.Q.M