Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:F:2009:136
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Terza Sezione)
7 ottobre 2009
Causa F‑29/08
Y
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Agenti contrattuali – Licenziamento per manifesta inidoneità – Comportamento in servizio insufficiente»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale Y chiede l’annullamento della decisione dell’autorità
abilitata a concludere i contratti del 24 maggio 2007, con cui si è proceduto al suo licenziamento e la condanna della [OSCURATO:PERSONA]
a versargli, da una parte, la retribuzione che egli avrebbe continuato a percepire se non fosse stato prematuramente posto
fine al suo contratto e, dall’altra, una somma di EUR 500 000 per il preteso danno morale subito a seguito della decisione
controversa.
Decisione:
Il ricorso è respinto. Il ricorrente sopporterà la totalità delle spese.
Massime
1.
Funzionari – Agenti contrattuali – Assunzione – Periodo di prova – Decisione di licenziamento prima della fine del periodo
di prova – Mancata comunicazione del parere del comitato dei rapporti
(Statuto dei funzionari, art. 34, n. 2; Regime applicabile agli altri agenti, art. 84, n. 4)
2.
Funzionari – Agenti contrattuali – Assunzione – Periodo di prova – Decisione di licenziamento prima della fine del periodo
di prova – Manifesta inidoneità – Nozione
(Regime applicabile agli altri agenti, art. 84, n. 4)
3.
Funzionari – Agenti contrattuali – Assunzione – Periodo di prova
(Regime applicabile agli altri agenti, art. 84, n. 4)
4.
Funzionari – Agenti contrattuali – Assunzione – Periodo di prova – Decisione di licenziamento prima della fine del periodo
di prova – Manifesta inidoneità
(Regime applicabile agli altri agenti, art. 84, n. 4)
1.
Il rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario e dev’essere garantito,
anche in mancanza di una normativa specifica, in ogni procedimento avviato nei confronti di una persona e che possa sfociare
in un atto che le arrechi pregiudizio. In forza di tale principio, il giudice comunitario deve accertarsi che l’interessato
sia stato messo in grado, prima dell’emanazione della decisione che lo riguarda, di far conoscere utilmente il suo punto di
vista sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze sulla cui base tale decisione è stata adottata. D’altro
canto, secondo il principio generale del rispetto dei diritti della difesa, un funzionario deve avere la possibilità di prendere
posizione su ogni documento che un’istituzione intenda utilizzare contro di lui. Pertanto, qualora una siffatta possibilità
non gli sia stata concessa, i documenti non divulgati non devono essere presi in considerazione come mezzi di prova.
La mancata trasmissione ad un agente contrattuale del parere emesso dal comitato dei rapporti, chiamato ad esprimere il suo
parere sulla proposta di licenziamento che riguarda l’interessato, comporta una violazione dei diritti della difesa solo se
ricorrono talune condizioni. In primo luogo, il detto parere deve menzionare fatti o critiche su cui si fonda la decisione
di licenziamento. Può trattarsi anche di elementi favorevoli all’interessato, qualora tali elementi non concordino con le
deduzioni figuranti nella detta decisione. In secondo luogo, l’interessato, a causa della mancata comunicazione del parere
del comitato dei rapporti, non dev’essere stato messo in condizione di far conoscere utilmente il suo punto di vista su tali
fatti, critiche o elementi. Ciò si verifica qualora questi ultimi siano stati menzionati solo nel detto parere.
Pertanto, più che la mancata comunicazione – di per sé – del parere del comitato dei rapporti, può comportare una violazione
dei diritti della difesa la mancata comunicazione di un fatto o di una critica su cui si fonda la decisione di licenziamento,
o di un elemento che possa essere utile alla difesa dell’agente interessato, qualora tale fatto, tale critica o tale elemento
siano menzionati solo nel parere del comitato dei rapporti.
Di conseguenza, la mancata comunicazione del parere del comitato dei rapporti non costituisce una violazione dei diritti della
difesa, anche se la decisione di licenziamento vi fa riferimento, qualora dalla formulazione della detta decisione risulti
che l’istituzione si è basata unicamente su critiche ed elementi di fatto menzionati nel rapporto sul periodo di prova di
cui l’agente ha ricevuto comunicazione preliminarmente all’adozione della decisione di licenziamento.
D’altro canto, l’art. 84, n. 4, del Regime applicabile agli altri agenti, le cui disposizioni si applicano agli agenti contrattuali,
non prevede, contrariamente all’art. 34, n. 2, dello Statuto, le cui disposizioni si applicano ai funzionari, l’obbligo per
l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione di consultare il comitato dei rapporti. Orbene, pur se l’art. 34,
n. 2, dello Statuto prevede, per quanto riguarda i funzionari, che l’amministrazione raccolga il parere del comitato dei rapporti,
non per questo esso prevede che tale parere sia comunicato all’interessato. Di conseguenza, nessun vizio di procedura distinto
può essere preso in considerazione a seguito della mancata comunicazione del parere del comitato dei rapporti.
(v. punti 34, 36-38, 41-46, 51 e 53)
Riferimento:
Corte: 15 luglio 1970, causa 44/69, Buchler/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 733, punto 9); 10 luglio 1986, causa 234/84, Belgio/[OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. 2263, punto 27); 12 febbraio 1992, cause riunite C‑48/90 e C‑66/90, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑565,
punto 44); 18 novembre 1999, causa C‑191/98 P, Tzoanos/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑8223, punto 34), e 3 ottobre 2000, causa
C‑458/98 P, Industrie des poudres sphériques/Consiglio (Racc. pag. I‑8147, punto 99)
Tribunale di primo grado: 1° aprile 1992, causa T‑26/91, Kupka-Floridi/CES (Racc. pag. II‑1615, punto 38), e 10 ottobre 2006,
causa T‑182/04, Van der Spree/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑205 e II‑A‑2‑1049, punto 56)
2.
Ai sensi dell’art. 84, n. 4, del Regime applicabile agli altri agenti, un agente contrattuale, sulla base di un rapporto compilato
in qualsiasi momento del periodo di prova, può essere licenziato in caso di «manifesta inattitudine». La constatazione dell’esistenza
di siffatta manifesta inattitudine, alla luce dell’utilizzazione del termine «manifesta», deve presentare una certa evidenza.
Di conseguenza, quando un’istituzione adotta una decisione di licenziamento in applicazione delle disposizioni dell’art. 84,
n. 4, del detto regime, essa deve fondarsi su elementi di fatto sufficientemente gravi e che possano, obiettivamente, essere
considerati tali da configurare una manifesta inattitudine. Spetta allora al giudice comunitario – nell’ambito del suo sindacato
dell’errore manifesto di valutazione e tenuto conto nel contempo del margine discrezionale di cui dispone l’amministrazione
quanto alla valutazione dell’idoneità dell’agente nel corso del periodo di prova – accertarsi della presenza di tali elementi.
Pertanto, il mero riferimento all’esistenza di procedimenti penali in corso, quindi non ancora sfociati in accertamenti di
fatto operati in una decisione giurisdizionale divenuta definitiva, e non a fatti che l’istituzione abbia potuto constatare
o che siano ammessi dall’interessato, non si basa su elementi di fatto accertati che siano tali da giustificare una constatazione
di manifesta inattitudine.
A proposito di un agente incaricato di compiti che richiedono un rapporto di fiducia rafforzato con l’istituzione per la quale
lavora, il quale ha condotto un’indagine diretta ad accertare l’esistenza di disfunzioni all’interno stesso dei suoi servizi,
senza informarne alcun membro dell’istituzione e secondo una metodologia che si presta a malintesi ed è tale da pregiudicare
l’immagine dell’istituzione, il fatto di mantenere il silenzio su tale indagine e di giustificare tale silenzio con una mancanza
di fiducia nei confronti dei suoi superiori gerarchici può essere legittimamente considerato dall’istituzione, tenuto conto
delle sue funzioni e delle sue responsabilità, come una manifesta inattitudine a svolgere le sue funzioni. Tale constatazione
può quindi condurre l’istituzione a decidere di licenziarlo, senza viziare tale decisione per errore manifesto di valutazione,
e ciò indipendentemente dai motivi che hanno indotto l’agente ad agire in tal modo.
(v. punti 68, 70, 71, 75, 81 e 82)
3.
Le precisazioni riportate nel formulario utilizzato per redigere il rapporto sul periodo di prova di un agente contrattuale
sono prive di ogni portata normativa e l’istituzione interessata può, di conseguenza, prendere in considerazione altri tipi
di competenze per valutare il comportamento in servizio dell’interessato, fra cui, in particolare, la sua capacità di rispettare
l’obbligo di lealtà cui esso è tenuto nei confronti dell’istituzione da cui dipende.
D’altro canto, la circostanza che taluni fatti siano anteriori alla data dell’assunzione di tale agente non impedisce necessariamente
e in ogni caso all’istituzione di prenderli in considerazione per valutare l’attitudine dell’interessato a svolgere le sue
funzioni, dato che la nozione di «attitudine» è più ampia di quelle di «rendimento» e di «comportamento in servizio».
(v. punti 83 e 86)
4.
Qualora l’esame del comportamento di un agente contrattuale porti a concludere che ricorrono le condizioni di applicazione
dell’art. 84, n. 4, del Regime applicabile agli altri agenti, l’amministrazione è legittimata a ricorrere alla forma di allontanamento
dal servizio prevista dal detto articolo, quand’anche i fatti che hanno condotto l’amministrazione a constatare una manifesta
inattitudine possano eventualmente determinare l’avvio di un procedimento disciplinare.
(v. punto 111)
Riferimento:
Corte: 21 ottobre 1980, causa 101/79, Vecchioli/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 3069, punto 8)