CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 luglio 2022
Cassazione n. 06556/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 07/09/2022 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. '4-5 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 36907/2022 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 07/09/2022 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano ha confermato l'ordinanza cautelare emessa in data 21.7.2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza con la quale a [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la misura della custodia in carcere in relazione ai reati di cui ai capi 30 (artt. 81, 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), 44 (artt. 1 e 7 I. n. 895/67) e 45 (artt. 81 cod. pen., 2 e 7 I. n. 895/67). 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del Bernabò, deducendo: 2.1. Con il primo motivo violazione del ne bis in idem cautelare e vizio cumulativo della motivazione in relazione al rigetto della pertinente deduzione difensiva che non ha tenuto conto della circostanza che la precedente ordinanza cautelare del 28.4.2022 non era stata impugnata dal ricorrente che, pertanto, era rimasto in vinculis per tale titolo cautelare mai annullato nei suoi confronti. 2.2. Con il secondo motivo violazione dell'art. 294 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla eccepita nullità della ordinanza per mancata assunzione nei termini di legge dell'interrogatorio di garanzia, dovendosi ritenere elemento nuovo della adottata misura la riqualificazione della condotta di cui al capo 30 da parte del Giudice emittente, non valendo la diversa valutazione a riguardo da parte del Tribunale. 2.3. Con il terzo motivo violazione dell'art. 292 lett. c) cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione in ordine alla dedotta mancanza di autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari, essendo quella emessa dal GIP di Monza una pedissequa riedizione della richiesta cautelare, segnatamente con riguardo alla posizione del ricorrente e nonostante la riqualificazione della condotta sub capo 30. 2.4. Con il quarto motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione alla gravità indiziaria. In particolare, in relazione alla data di consumazione del reato sub 30, non risultando condotte successive al 6.4.2018 e riscontri in ordine alla concreta traduzione degli intenti dei dialoganti. Quanto ai reati in materia di armi, mancano i riscontri sulla pretesa intermediazione da parte del ricorrente, non essendo individuati i soggetti fornitori. 2.5. Con il quinto motivo vizio cumulativo della motivazione in relazione alle esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura. Il pericolo cautelare è desunto dalla sola tipologia di reati in contestazione e da elementi tratti da altro procedimento di cui la difesa aveva eccepito la inutilizzabilità, senza considerare che alcuna condotta logistico-organizzativa sia stata perpetrata dal ricorrente e non rilevando i successivi contatti del ricorrente con Bellante e [OSCURATO:PERSONA], privi di valenza penale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in relazione al primo assorbente motivo. 2. Il Tribunale ha negato la sussistenza del bis in idem sul rilievo dell'annullamento della prima ordinanza del 28 aprile 2022 nei confronti di altri coindagati, per vizio radicale in assenza di una valutazione nel merito della istanza di riesame proposta dal ricorrente (v. pg. 3 della ordinanza impugnata). 3.0sserva questa Corte che il consolidato principio della preclusione processuale derivante dall'applicazione del disposto dell'art. 649 cod. proc. pen., nel quale è accolto il principio del ne bis in idem, operativo anche in materia cautelare (Sez. U, n. 11 del 01/07/1992, Grazioso, Rv. 191183 - 01) è stato affermato in relazione a fattispecie nell'ambito delle quali era stata reiterata la misura cautelare dopo l'annullamento della precedente misura nei confronti del medesimo soggetto, stabilendosi che la reiterazione, ammessa quando il precedente provvedimento sia rimasto caducato per ragioni puramente formali, deve invece ritenersi preclusa allorquando il provvedimento sia rimasto caducato in conseguenza del riesame del merito effettuato con decisione giurisdizionale non più soggetta a gravame con la quale sia stata esclusa la ricorrenza delle condizioni generali di legittimità. Come condivisibilmente affermato da Sez. 1 n. 40132 del 30/04/2019, Vertinelli, non mass., "in base a tale principio, il potere del pubblico ministero di richiedere l'applicazione di una misura cautelare deve ritenersi esaurito con la prima richiesta, sicché esso non può essere esercitato nuovamente, in pendenza del relativo procedimento cautelare - pendenza conseguente, ad esempio, all'eventuale esperimento delle impugnazioni - salvo che la richiesta si fondi su elementi nuovi, riguardanti i gravi indizi di colpevolezza o le esigenze cautelari". 4. Nella specie, invece, si tratta della emissione di ordinanza cautelare nella vigenza di altra misura cautelare per gli stessi fatti ed in assenza di ulteriori elementi nei confronti del medesimo soggetto. Iniziativa cautelare conseguente al sopravvenuto annullamento della stessa misura cautelare personale nei confronti di altri coindagati sul rilevato vizio della mancanza di autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari e, pertanto, c.5 sostanzialmente in prevenzione rispetto ad una eventuale decisione futura di annullamento, nella specie non intervenuta in quanto - per stesso dire della ordinanza - il ricorso proposto ex art. 309 cod. proc. pen., dal ricorrente è stato dichiarato inammissibile (v. nota 1 a pg. 3 della ordinanza impugnata). 5. Cosicché non rileva nel caso di specie il principio secondo il quale l'annullamento di una ordinanza cautelare per motivi formali, quali la mancanza di un'autonoma valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari dei requisiti normativi previsti per l'adozione della misura coercitiva, non impedisce la rinnovazione della misura atteso che il divieto di rinnovazione, di cui all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., non si riferisce ai casi di annullamento ex art. 309, comma 9, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 8695 del 09/01/2018, Toriello. Rv. 272217), posto che tale principio presuppone l'annullamento della precedente ordinanza cautelare, risultando del tutto generico il richiamo operato dal Tribunale al principio estensivo ex art. 587 cod. proc. pen. in assenza di una sua specifica applicazione alla primigenia ordinanza nei confronti del ricorrente. 7. Pertanto, errato in diritto è il diniego del bis in idem da parte del Tribunale nella vigenza della ordinanza cautelare emessa il 28 aprile 2022 nei confronti del ricorrente - che non può relegarsi affatto ad un aspetto formale - al momento della emissione della ordinanza del 21 luglio 2022 impugnata dinanzi al Tribunale. 8. Ne consegue l'annullamento della decisione con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Milano competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla cancelleria p