CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12732/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 22240-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cf. 042555890966, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via L. Mantegazza n. 24, presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 288/11/2020della Commissione tributaria regionale della Lombardia,depositata il 3.02.2020; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che A conclusione di una verifica condotta da militari della GdF relativamente agli anni d’imposta 2013/2015, l’Agenzia delle entrate notificò alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. l’avviso d’accertamento con cui, per l’anno Condono ex art. 1 co. 197 l. n. 197 del 2022 RGN 22240/2020 Consigliere rel. Federici 2014, rideteterminò l’iva dovuta, per un maggiore importo di € 209.000,00. L’ufficio ritenne che la società, esercente attività di produzione e commercializzazione di prodotti farmaceutici, mediante la sponsorizzazione di una squadra partecipante al motomondiale, avesse partecipato ad un sistema di utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Alla contestazione della maggiore iva dovuta era seguita l’irrogazione delle sanzioni. La società, che contestava gli addebiti, adì la Commissione tributaria provinciale di Pavia, che con sentenza n. 194/02/2018 ne accolse le ragioni. La pronuncia fu impugnata dall’Amministrazione finanziaria dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che con sentenza n. 288/11/2020 riformò le statuizioni di primo grado e accolse l’appello. Il giudice regionale ha ritenuto che l’Agenzia delle entrate avesse provato la consapevole partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] al meccanismo frodatorio. La ricorrente ha censurato la sentenza, della quale ha invocato la cassazione, affidandosi aquattro motiv i, cui ha resistito con controricorso l’Amministrazione finanziaria.È stata anche depositata memoria ex art. 380- bis.1 dalla società Nell’adunanza camerale del 24 novembre 2022 la causa è statadiscussa e decisa, ma, prima della pubblicazionedell’ordinanza, la società ha chiesto la sospensione del giudizio, al fine di avvalersi della disciplina dettata dall’art. 1 della l. 29 dicembre 2022, n. 197, per la definizione agevolata delle cause pendenti dinanzi alla Corte di cassazione. Riconvocato il collegio in data 28 marzo 2023, la causa è stata di nuovo riservata. Considerato che La ricorrente ha manifestato l’intenzione di avvalersi della definizione agevolata del giudizio pendente dinanzi alla Corte di cassazione, disciplinata dall’art. 1, commi 186 e ss., della l. n. 197del 2022. A tal fine ha depositato richiesta di sospensione del giudizio, come previsto dal comma 197 della medesima legge. Non risultano elementi da cui emerga la manifesta inammissibilità della richiesta di definizione agevolata della controversia. La causa va dunque sospesa e rinviata a nuovo ruolo.RGN 22240/2020 Consigliere rel. Federici P.Q.M. Sospende il giudizio ex art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022, e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Rom