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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 gennaio 2026

Cassazione n. 01489/2026

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24475/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE -intimate- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 9602/2023 depositata il 15/06/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso innanzi al Giudice di Pace di Roma, ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso l’intimazione di pagamento n. 09720199025978 035000 emessa dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione, riferita a cinque cartelle esattoriali per somme dovute a [OSCURATO:PERSONA], per sanzioni a violazioni del codice della strada.

L’opponente deduceva la prescrizione quinquennale delle pretese creditorie contenute nelle prime due cartelle e la nullità delle notifiche della terza, quarta e quinta cartella, nonché, in subordine, la decadenza dell’ ente comunale dal diritto di riscossione per mancata notifica dei verbali di accertamento presupposti.

Si costituivano le opposte [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], contestando le domande attoree e chiedendone il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Roma, con sentenza n. 80/2020, rigettava l’opposizione, ritenendo rituali le notifiche dei verbali di accertamento.

Avverso tale decisione Andretta proponeva appello dinanzi al Tribunale di Roma, reiterando le eccezioni di prescrizione e di nullità delle notifiche e censurando la decisione in punto di valutazione delle prove svolta dal primo giudice.

Si costituivano in appello [OSCURATO:PERSONA] e ADER, entrambe eccependo preliminarmente la tardività del gravame e, nel merito: [OSCURATO:PERSONA] il proprio difetto di legittimazione passiva; ADER l’infondatezza delle doglianze.

Con sentenza n. 9602/2023 il Tribunale di Roma dichiarava l’appello inammissibile perché tardivamente proposto, ritenendo applicabile il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ. senza sospensione feriale, in quanto qualificava la controversia come opposizione all’esecuzione exart. 615 cod. proc. civ., e aggiungendo, ad ogni buon conto, considerazioni di infondatezza nel merito delle censure proposte.

2. Avverso tale sentenza l’Andretta ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Non hanno svolto difese le parti intimate, [OSCURATO:PERSONA] e ADER.

ADER ha, tuttavia, depositato atto di costituzione formale al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 comma 1 cod. proc. civ.

È stata formulata proposta di definizione anticipata del giudizio, ipotizzatane l’inammissibilità e manifesta infondatezza.

L’Andretta ha depositato istanza per la decisione del ricorso, insistendo per l’accoglimento.

Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] di parte ricorrente non ha depositato memoria.

La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso due motivi.

1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 cpc con riguardo agli artt. 327 e 615 cpc; art. 83 dl 18/2020 ed art. 36 c. 1 dl 23/2020», nella parte in cui il tribunale ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello per tardività.

Deduce che il giudizio di primo grado era stato introdotto e definito secondo il rito speciale di cui alla legge n. 689 del 1981 e che tale qualificazione, non essendo stata oggetto di impugnazione, avrebbe dovuto conservare efficacia anche in sede di gravame, in applicazione del principio dell’apparenza e dell’ultrattività del rito.

Sostiene pertanto che la tempestività dell’appello avrebbe dovuto essere valutata con riferimento alla data di deposito del ricorso e tenendo conto sia della sospensione feriale dei termini, sia della sospensione straordinaria disposta dalla normativa emergenziale.

1.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 cpc con riguardo agli artt. 112, 115 e 116 cpc; art. 2697 cc», nella parte in cui il tribunale ha escluso la prescrizione dei crediti portati da alcune cartelle esattoriali e, pertanto, non ha valutato il contenuto effettivo dell’atto di intimazione di pagamento.

Contesta, inoltre, la decisione nella parte in cui il tribunale ha ritenuto rituale la notifica eseguita ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ., deducendo: la mancanza di prova delle vane ricerche; la conoscenza dall’amministrazione della residenza del destinatario, con conseguente necessità di procedere ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ.; l’illegittimità delle notifiche via PEC effettuate da indirizzi non risultanti nei pubblici elenchi. 2.Il ricorso è infondato.

2.1. Infondato è il primo motivo.

La tesi del ricorrente muove dall’assunto che l’azione dovesse restare confinata nell’alveo degli artt. 22-23 L. 689/1981, beneficiando così della sospensione feriale.

Tuttavia, per il principio dell’apparenza, rileva la qualificazione espressamente data dal primo giudice o, in mancanza, dal giudice dell’impugnazione.

Orbene, nella specie, poiché il Giudice di Pace non ha operato una qualificazione espressa in termini di recupero della tutela oppositiva speciale, ma ha deciso su fatti estintivi tipici dell’opposizione all’esecuzione, correttamente il Tribunale ha ritenuto l’azione soggetta al regime dell’art. 615 c.p.c.In tale ambito, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale è esclusa, rendendo l’appello tardivo.

2.2. Il secondo motivo è inammissibile.

Il motivo attiene a questioni di merito relative alla prova degli atti interruttivi della prescrizione.

Secondo il principio stabilito dalle Sezioni Unite (sent. n. 3840/2007), una volta che il giudice ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione per ragioni di rito (tardività), ogni ulteriore argomentazione sul merito deve ritenersi resa ad abundantiam.

La parte non ha né l’onere né l’interesse a impugnare tali profili, poiché la statuizione preliminare di inammissibilità preclude l’esame del merito della pretesa.

2.3. In definitiva: per le ragioni che precedono il ricorso va rigettato, con conferma della sentenza impugnata.

3. Al rigetto del ricorso non consegue condanna in punto di spese, non essendosi difese l e part i intimat e e - in particolare - non possedendo l’atto depositato dall’Avvocatura Generale dello Stato i requisiti di legge per essere qualificato come controricorso, ma consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

Inoltre, essendo la presente pronuncia conforme all’originaria proposta di definizione anticipata, ai sensi dell’art. 380 bis, comma 3, c.p.c., parte ricorrente deve essere condannata ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. al pagamento della somma indicata in dispositivo.

P.Q.M La Corte: -rigetta il ricorso; -condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 5.000 (cinquemila) , ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ.; -ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24475/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE -intimate- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 9602/2023 depositata il 15/06/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso innanzi al Giudice di Pace di Roma, ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso l’intimazione di pagamento n. 09720199025978 035000 emessa dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione, riferita a cinque cartelle esattoriali per somme dovute a [OSCURATO:PERSONA], per sanzioni a violazioni del codice della strada. L’opponente deduceva la prescrizione quinquennale delle pretese creditorie contenute nelle prime due cartelle e la nullità delle notifiche della terza, quarta e quinta cartella, nonché, in subordine, la decadenza dell’ ente comunale dal diritto di riscossione per mancata notifica dei verbali di accertamento presupposti. Si costituivano le opposte [OSCURATO:PERSONA] e Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], contestando le domande attoree e chiedendone il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Roma, con sentenza n. 80/2020, rigettava l’opposizione, ritenendo rituali le notifiche dei verbali di accertamento. Avverso tale decisione Andretta proponeva appello dinanzi al Tribunale di Roma, reiterando le eccezioni di prescrizione e di nullità delle notifiche e censurando la decisione in punto di valutazione delle prove svolta dal primo giudice. Si costituivano in appello [OSCURATO:PERSONA] e ADER, entrambe eccependo preliminarmente la tardività del gravame e, nel merito: [OSCURATO:PERSONA] il proprio difetto di legittimazione passiva; ADER l’infondatezza delle doglianze. Con sentenza n. 9602/2023 il Tribunale di Roma dichiarava l’appello inammissibile perché tardivamente proposto, ritenendo applicabile il termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ. senza sospensione feriale, in quanto qualificava la controversia come opposizione all’esecuzione exart. 615 cod. proc. civ., e aggiungendo, ad ogni buon conto, considerazioni di infondatezza nel merito delle censure proposte. 2. Avverso tale sentenza l’Andretta ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Non hanno svolto difese le parti intimate, [OSCURATO:PERSONA] e ADER. ADER ha, tuttavia, depositato atto di costituzione formale al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 comma 1 cod. proc. civ. È stata formulata proposta di definizione anticipata del giudizio, ipotizzatane l’inammissibilità e manifesta infondatezza. L’Andretta ha depositato istanza per la decisione del ricorso, insistendo per l’accoglimento. Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] di parte ricorrente non ha depositato memoria. La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] articola in ricorso due motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 cpc con riguardo agli artt. 327 e 615 cpc; art. 83 dl 18/2020 ed art. 36 c. 1 dl 23/2020», nella parte in cui il tribunale ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello per tardività. Deduce che il giudizio di primo grado era stato introdotto e definito secondo il rito speciale di cui alla legge n. 689 del 1981 e che tale qualificazione, non essendo stata oggetto di impugnazione, avrebbe dovuto conservare efficacia anche in sede di gravame, in applicazione del principio dell’apparenza e dell’ultrattività del rito. Sostiene pertanto che la tempestività dell’appello avrebbe dovuto essere valutata con riferimento alla data di deposito del ricorso e tenendo conto sia della sospensione feriale dei termini, sia della sospensione straordinaria disposta dalla normativa emergenziale. 1.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 cpc con riguardo agli artt. 112, 115 e 116 cpc; art. 2697 cc», nella parte in cui il tribunale ha escluso la prescrizione dei crediti portati da alcune cartelle esattoriali e, pertanto, non ha valutato il contenuto effettivo dell’atto di intimazione di pagamento. Contesta, inoltre, la decisione nella parte in cui il tribunale ha ritenuto rituale la notifica eseguita ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ., deducendo: la mancanza di prova delle vane ricerche; la conoscenza dall’amministrazione della residenza del destinatario, con conseguente necessità di procedere ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ.; l’illegittimità delle notifiche via PEC effettuate da indirizzi non risultanti nei pubblici elenchi. 2.Il ricorso è infondato. 2.1. Infondato è il primo motivo. La tesi del ricorrente muove dall’assunto che l’azione dovesse restare confinata nell’alveo degli artt. 22-23 L. 689/1981, beneficiando così della sospensione feriale. Tuttavia, per il principio dell’apparenza, rileva la qualificazione espressamente data dal primo giudice o, in mancanza, dal giudice dell’impugnazione. Orbene, nella specie, poiché il Giudice di Pace non ha operato una qualificazione espressa in termini di recupero della tutela oppositiva speciale, ma ha deciso su fatti estintivi tipici dell’opposizione all’esecuzione, correttamente il Tribunale ha ritenuto l’azione soggetta al regime dell’art. 615 c.p.c.In tale ambito, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale è esclusa, rendendo l’appello tardivo. 2.2. Il secondo motivo è inammissibile. Il motivo attiene a questioni di merito relative alla prova degli atti interruttivi della prescrizione. Secondo il principio stabilito dalle Sezioni Unite (sent. n. 3840/2007), una volta che il giudice ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione per ragioni di rito (tardività), ogni ulteriore argomentazione sul merito deve ritenersi resa ad abundantiam. La parte non ha né l’onere né l’interesse a impugnare tali profili, poiché la statuizione preliminare di inammissibilità preclude l’esame del merito della pretesa. 2.3. In definitiva: per le ragioni che precedono il ricorso va rigettato, con conferma della sentenza impugnata. 3. Al rigetto del ricorso non consegue condanna in punto di spese, non essendosi difese l e part i intimat e e - in particolare - non possedendo l’atto depositato dall’Avvocatura Generale dello Stato i requisiti di legge per essere qualificato come controricorso, ma consegue la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Inoltre, essendo la presente pronuncia conforme all’originaria proposta di definizione anticipata, ai sensi dell’art. 380 bis, comma 3, c.p.c., parte ricorrente deve essere condannata ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. al pagamento della somma indicata in dispositivo. P.Q.M La Corte: -rigetta il ricorso; -condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 5.000 (cinquemila) , ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ.; -ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo u
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