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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15980/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa su atto allegato al controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA], alla via [OSCURATO:PERSONA]. 14 in Roma; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 799, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 12.2.2018; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto:Previdenza integrativa - Aliquota di tassazione degli interessi - Istanza di rimborso - Termini - Questione di puro diritto - Pronuncia della Cassazione -Necessita.

1. [OSCURATO:PERSONA] ha lavorato, fin da prima del 1993, quale dipendente della [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA].

A seguito del pensionamento, intervenuto al termine dell’anno 2001, percepiva dal [OSCURATO:PERSONA] le prestazioni di previdenza complementare, per un importo complessivo di Euro 79.914,09, di cui Euro 75.187,28 maturati fino al 31.12.2000.

Su questa somma il Fondo operava una ritenuta del 28,48%.

I redditi conseguiti erano riportati nella dichiarazione presentata nel 2002.

Il 19 maggio 2006 l’Amministrazione finanziaria, ritenendo dovuto il pagamento di maggiori tributi, lo comunicava al contribuente con proprio atto, qualificato nei documenti di causa quale “avviso bonario”, o atto impositivo (ric., p. 2). [OSCURATO:PERSONA] produceva documentazione, e l’Agenzia delle Entrate disponeva l’annullamento in autotutela.

L’Ufficio provvedeva quindi al ricalcolo del dovuto e, in relazione ai redditi soggetti a tassazione separata dichiarati nel 2002, richiedeva il versamento di un saldo Irpef pari ad Euro 720,65, oltre interessi.

1.1. In data 1°.4.2009 [OSCURATO:PERSONA] presentava istanza di rimborso della somma di Euro 12.154,26, dipendente dall’applicazione dell’aliquota del 28,48% sull’intero ammontare del credito previdenziale maturato fino al 31.12.2000, somma corrispondente al capitale versato dalle parti (datore di lavoro e lavoratore), nonché interessi maturati.

Diversamente, secondo il lavoratore, su quanto corrisposto a titolo di interessi, pari ad Euro 42.676,45, non avrebbe dovuto essere applicata alcuna ulteriore imposizione all’atto dell’erogazione, in quanto le somme erano già state tassate alla fonte.

L’Amministrazione finanziaria opponeva all’istanza di rimborso presentata dal lavoratore il proprio silenzio.

2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava il silenzio-rifiuto serbato dall’Agenzia delle Entrate in ordine alla sua istanza di rimborso, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, richiedendo il riconoscimento del diritto al rimborso di Euro 12.154,26, che indicava come somma versata a titolo di Irpef sui ricordati interessi e, in subordine, domandava il rimborso della somma di Euro 6.820,00 “pari alla differenza tra l’imposta pagata in applicazione dell’aliquota del 28,48% e l’imposta calcolata applicando l’aliquota del 12,50%, prevista per le somme incassate a titolo di interessi sugli accantonamenti operati nei fondi di previdenza complementare” (ric., p. 3).

L’Ufficio si costituiva ed affermava innanzitutto la tardiva proposizione dell’istanza di rimborso.

Nel merito sosteneva che nessun rimborso era comunque dovuto, non avendo il ricorrente provato che le somme da lui percepite fossero l’equivalente dell’investimento nei mercati finanziari da parte del Fondo di previdenza complementare, e dovesse quindi applicarsi alle stesse un’aliquota di tassazione agevolata.

La CTP riteneva tempestiva l’istanza di rimborso, poiché l’entità delle somme in contestazione era divenuta certa solo a seguito del ricalcolo effettuato dall’Amministrazione finanziaria nel 2007, e la domanda proposta dal contribuente nel 2009 doveva pertanto stimarsi tempestiva.

Nel merito accoglieva la domanda subordinata proposta dal contribuente, ed affermava che doveva riconoscersi il diritto dell’istante ad ottenere la tassazione sulla “componente interessi” nella misura ridotta del 12,50%.

3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione assunta dalla CTP, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, rinnovando le proprie richieste.

Si costituiva per resistere il contribuente, che introduceva anche ricorso incidentale rinnovando la richiesta di esclusione da ogni ulteriore tassazione delle somme corrispostegli in ragione degli interessi maturati.

La CTR rigettava sia l’appello principale che quello incidentale, e pertanto confermava la decisione di primo grado.

4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione assunta dalla CTR, l’Amministrazione finanziaria, affidandosi a quattro strumenti di impugnazione.

Resiste mediante controricorso [OSCURATO:PERSONA], che ha pure proposto un motivo di impugnazione incidentale.

Il contribuente ha anche depositato memoria, così come l’Amministrazione finanziaria.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione o falsa applicazione dell’art. 38, secondo comma, del Dpr n. 602 del 1973, in combinato disposto con l’art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR erroneamente ritenuto che il contribuente non fosse decaduto dalla facoltà di domandare il rimborso richiesto.

2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente censura la nullità della sentenza adottata dalla CTR, in conseguenza della violazione degli artt. 132, primo comma, e 161, primo comma, cod. proc. civ., in conseguenza dell’insanabile contrasto che si rinviene, nella decisione adottata dal giudice dell’appello, tra la parte motiva ed il dispositivo.

3. Con il terzo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria critica la nullità della decisione impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost., degli artt. 61 e 36, comma secondo, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e dell’art.118 disp. att. cod. proc. civ., “per insanabile contraddittorietà della motivazione della sentenza di appello” (ric., p. 14).

4. Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 38 del Dpr n. 602 del 1973, dell’art.2697 cod. civ., nonché della “complessiva disciplina discendente dagli artt. 13, comma 9, del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, 3 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, nel testo modificato dall’art. 9, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, e 6 della L. 26 settembre 1985, n. 482” (ric., p. 15), per avere la CTR ritenuto legittima la pretesa del contribuente di applicare l’aliquota di tassazione agevolata al 12,50%, sebbene egli non abbia provato che le somme corrispostegli derivino da investimenti sul mercato effettuati dal Fondo di previdenza.

5. Con il suo motivo di ricorso incidentale, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost., in relazione agli artt. 3, 53 e 38 della Costituzione, dell’art. 163 del Dpr n. 917 del 1996 [ma 1986] “per erronea applicazione della doppia tassazione, oltre che violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ., in combinato con la complessiva disciplina in materia di trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari e dei capitali corrisposti in dipendenza di rendimenti liquidati da enti non commerciali quali la [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] in questione, di cui all’art. 13, comma 9, D.Lgs. n. 124/1993, all’art. 3 D.Lgs. n. 47/2000, come mod. dall’art. 9 comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 168/2001 e all’art. 6 L. n. 482/1985” (controric., p. 20 s.).

6. Mediante il primo strumento di impugnazione l’Ente impositore critica la decisione adottata dalla CTR per non avere rilevato la decadenzadel contribuente dalla facoltà di domandare il rimborso delle maggiori imposte che asserisce di avere versato.

La CTR osserva sinteticamente, sul punto, che “in particolare giustamente il primo giudice ha considerato che il termine di decadenza del diritto al rimborso debba nel caso di specie, decorrere dal momento della ricezione da parte del contribuente dell’avviso bonario per l’applicazione della tassazione separata” (sent.

CTR, p.

III).

Il giudice dell’appello, però, non spiega per quale ragione ritenga corretta la valutazione operata dalla CTP.

Trattasi, peraltro, di questione di diritto, e non si è mancato di chiarire che “nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto”, Cass. sez.

V, 28.10.2015, n. 21968 (conf.

Cass. sez.

VI-III, 8.10.2014, n. 21257).

Nel caso di specie la valutazione richiesta dalla parte pone una questione di puro diritto, che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, pertanto questa Corte di legittimità è chiamata a pronunciarsi sul punto.

6. Evidenzia l’Amministrazione finanziaria che lo stesso contribuente, nella sua istanza di rimborso, affermava che “dai conteggi relativi alla posizione chiusa al 31/12/2000, l’imponibile Irpef ammontava a Euro 75.187,28 sul quale è stata applicata una trattenuta Irpef del 28,48% pari a Euro 21.413,34”, in conseguenza “il diritto al rimborso della ritenuta indebitamente operata … sarebbe da ritenersi venuto ad esistenza fin dalla data in cui è stata operata la medesima ritenuta, ossia fin dal 2002 … il termine perentorio di quarantotto mesi di cui all’art. 38, II comma, del D.P.R. n. 602 del 1973 deve farsi decorrere dalla data del versamento … un eventuale differimento del dies a quo …. può ammettersi, sulla scorta del disposto del nominato art. 21, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. n. 546 del 1992, unicamente nel caso in cui il diritto ad ottenere il rimborso si fondi su un presupposto venuto ad esistenza in un momento successivo, così che il rimborso non avrebbe potuto essere domandato prima di quel momento” (ric., p. 7 ss.).

6.1. Replica il contribuente che “nel caso de quo non è intervenuto alcunevento ultroneo o alieno al rapporto tra le parti, a valere quale eventuale causa impeditiva del corso decadenziale, bensì solamente un autonomo ricalcolo globale e definitivo, coinvolgente sia le aliquote che gli imponibili, ed evidenziante un ulteriore residuo di obbligazione nei confronti del fisco che, essendo corredato per la prima volta da un prospetto esaustivo dei conteggi effettuati, pone il contribuente nella posizione di poter far valere il suo diritto al rimborso.

Ciò giustifica l’esercizio della pretesa alla restituzione solo a decorrere dall’invio del prospetto con la contestuale richiesta di versamento” (controric., p. 9).

7. Invero, la circostanza che l’Amministrazione finanziaria abbia alfine notificato al contribuente un “prospetto esaustivo dei conteggi effettuati”, non nega la circostanza che le trattenute in ordine alle quali il rimborso è stato richiesto fossero state effettuate, si assume indebitamente, ben più di quarantotto mesi prima che l’istanza di rimborso venisse presentata.

7.1. In proposito questa Corte regolatrice ha affermato che “il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso delle imposte sui redditi, previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, decorre dal giorno dei singoli versamenti in acconto, nel caso in cui questi, già all'atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, sussistendo, in questa ipotesi, l'interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sin da tale momento, a nulla rilevando la successiva riliquidazione dell'imposta complessivamente dovuta. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la decisione impugnata, ritenendo che il termine per l'istanza di rimborso decorresse, nell'ipotesi di effettuazione di una ritenuta da parte del sostituto d'imposta, da detto momento e non da quello in cui sia stato ricalcolato l'ammontare dell'imposta dovuta con l'evidenziazione del saldo a credito del contribuente)”, Cass. sez.

VI-V, 1.2.2018, n. 2533.

7.2. Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto, cassandosi la decisione impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte può decidere nel merito, rigettando l’originario ricorso, proposto dal contribuente avverso il silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria alla sua istanza di rimborso.

Gli ulteriori strumenti di impugnazione, ed il motivo di ricorso incidentale proposto dal contribuente, rimangono assorbiti.

8. Sussistono giuste ragioni per dichiarare compensate tra le parti le spese dei gradi di merito del processo, mentre le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza con riferimento al giudizio di cassazione, e sono liquidate in dispositivo, in considerazione delle ragioni della decisione e del valore della causa.

La Corte, P.Q.M. accoglie il ricorso introdotto dall’Agenzia delle Entratee, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., cassa la decisione impugnata, rigettando l’originari o ri corso del contribuente.

Dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti in relazione ai gradi di merito del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa su atto allegato al controricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA], alla via [OSCURATO:PERSONA]. 14 in Roma; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 799, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 12.2.2018; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto:Previdenza integrativa - Aliquota di tassazione degli interessi - Istanza di rimborso - Termini - Questione di puro diritto - Pronuncia della Cassazione -Necessita. 1. [OSCURATO:PERSONA] ha lavorato, fin da prima del 1993, quale dipendente della [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA]. A seguito del pensionamento, intervenuto al termine dell’anno 2001, percepiva dal [OSCURATO:PERSONA] le prestazioni di previdenza complementare, per un importo complessivo di Euro 79.914,09, di cui Euro 75.187,28 maturati fino al 31.12.2000. Su questa somma il Fondo operava una ritenuta del 28,48%. I redditi conseguiti erano riportati nella dichiarazione presentata nel 2002. Il 19 maggio 2006 l’Amministrazione finanziaria, ritenendo dovuto il pagamento di maggiori tributi, lo comunicava al contribuente con proprio atto, qualificato nei documenti di causa quale “avviso bonario”, o atto impositivo (ric., p. 2). [OSCURATO:PERSONA] produceva documentazione, e l’Agenzia delle Entrate disponeva l’annullamento in autotutela. L’Ufficio provvedeva quindi al ricalcolo del dovuto e, in relazione ai redditi soggetti a tassazione separata dichiarati nel 2002, richiedeva il versamento di un saldo Irpef pari ad Euro 720,65, oltre interessi. 1.1. In data 1°.4.2009 [OSCURATO:PERSONA] presentava istanza di rimborso della somma di Euro 12.154,26, dipendente dall’applicazione dell’aliquota del 28,48% sull’intero ammontare del credito previdenziale maturato fino al 31.12.2000, somma corrispondente al capitale versato dalle parti (datore di lavoro e lavoratore), nonché interessi maturati. Diversamente, secondo il lavoratore, su quanto corrisposto a titolo di interessi, pari ad Euro 42.676,45, non avrebbe dovuto essere applicata alcuna ulteriore imposizione all’atto dell’erogazione, in quanto le somme erano già state tassate alla fonte. L’Amministrazione finanziaria opponeva all’istanza di rimborso presentata dal lavoratore il proprio silenzio. 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava il silenzio-rifiuto serbato dall’Agenzia delle Entrate in ordine alla sua istanza di rimborso, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, richiedendo il riconoscimento del diritto al rimborso di Euro 12.154,26, che indicava come somma versata a titolo di Irpef sui ricordati interessi e, in subordine, domandava il rimborso della somma di Euro 6.820,00 “pari alla differenza tra l’imposta pagata in applicazione dell’aliquota del 28,48% e l’imposta calcolata applicando l’aliquota del 12,50%, prevista per le somme incassate a titolo di interessi sugli accantonamenti operati nei fondi di previdenza complementare” (ric., p. 3). L’Ufficio si costituiva ed affermava innanzitutto la tardiva proposizione dell’istanza di rimborso. Nel merito sosteneva che nessun rimborso era comunque dovuto, non avendo il ricorrente provato che le somme da lui percepite fossero l’equivalente dell’investimento nei mercati finanziari da parte del Fondo di previdenza complementare, e dovesse quindi applicarsi alle stesse un’aliquota di tassazione agevolata. La CTP riteneva tempestiva l’istanza di rimborso, poiché l’entità delle somme in contestazione era divenuta certa solo a seguito del ricalcolo effettuato dall’Amministrazione finanziaria nel 2007, e la domanda proposta dal contribuente nel 2009 doveva pertanto stimarsi tempestiva. Nel merito accoglieva la domanda subordinata proposta dal contribuente, ed affermava che doveva riconoscersi il diritto dell’istante ad ottenere la tassazione sulla “componente interessi” nella misura ridotta del 12,50%. 3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione assunta dalla CTP, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, rinnovando le proprie richieste. Si costituiva per resistere il contribuente, che introduceva anche ricorso incidentale rinnovando la richiesta di esclusione da ogni ulteriore tassazione delle somme corrispostegli in ragione degli interessi maturati. La CTR rigettava sia l’appello principale che quello incidentale, e pertanto confermava la decisione di primo grado. 4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione assunta dalla CTR, l’Amministrazione finanziaria, affidandosi a quattro strumenti di impugnazione. Resiste mediante controricorso [OSCURATO:PERSONA], che ha pure proposto un motivo di impugnazione incidentale. Il contribuente ha anche depositato memoria, così come l’Amministrazione finanziaria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione o falsa applicazione dell’art. 38, secondo comma, del Dpr n. 602 del 1973, in combinato disposto con l’art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR erroneamente ritenuto che il contribuente non fosse decaduto dalla facoltà di domandare il rimborso richiesto. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente censura la nullità della sentenza adottata dalla CTR, in conseguenza della violazione degli artt. 132, primo comma, e 161, primo comma, cod. proc. civ., in conseguenza dell’insanabile contrasto che si rinviene, nella decisione adottata dal giudice dell’appello, tra la parte motiva ed il dispositivo. 3. Con il terzo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria critica la nullità della decisione impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost., degli artt. 61 e 36, comma secondo, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e dell’art.118 disp. att. cod. proc. civ., “per insanabile contraddittorietà della motivazione della sentenza di appello” (ric., p. 14). 4. Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 38 del Dpr n. 602 del 1973, dell’art.2697 cod. civ., nonché della “complessiva disciplina discendente dagli artt. 13, comma 9, del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, 3 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, nel testo modificato dall’art. 9, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168, e 6 della L. 26 settembre 1985, n. 482” (ric., p. 15), per avere la CTR ritenuto legittima la pretesa del contribuente di applicare l’aliquota di tassazione agevolata al 12,50%, sebbene egli non abbia provato che le somme corrispostegli derivino da investimenti sul mercato effettuati dal Fondo di previdenza. 5. Con il suo motivo di ricorso incidentale, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost., in relazione agli artt. 3, 53 e 38 della Costituzione, dell’art. 163 del Dpr n. 917 del 1996 [ma 1986] “per erronea applicazione della doppia tassazione, oltre che violazione e falsa applicazione dell’art.2697 cod. civ., in combinato con la complessiva disciplina in materia di trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari e dei capitali corrisposti in dipendenza di rendimenti liquidati da enti non commerciali quali la [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] in questione, di cui all’art. 13, comma 9, D.Lgs. n. 124/1993, all’art. 3 D.Lgs. n. 47/2000, come mod. dall’art. 9 comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 168/2001 e all’art. 6 L. n. 482/1985” (controric., p. 20 s.). 6. Mediante il primo strumento di impugnazione l’Ente impositore critica la decisione adottata dalla CTR per non avere rilevato la decadenzadel contribuente dalla facoltà di domandare il rimborso delle maggiori imposte che asserisce di avere versato. La CTR osserva sinteticamente, sul punto, che “in particolare giustamente il primo giudice ha considerato che il termine di decadenza del diritto al rimborso debba nel caso di specie, decorrere dal momento della ricezione da parte del contribuente dell’avviso bonario per l’applicazione della tassazione separata” (sent. CTR, p. III). Il giudice dell’appello, però, non spiega per quale ragione ritenga corretta la valutazione operata dalla CTP. Trattasi, peraltro, di questione di diritto, e non si è mancato di chiarire che “nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto”, Cass. sez. V, 28.10.2015, n. 21968 (conf. Cass. sez. VI-III, 8.10.2014, n. 21257). Nel caso di specie la valutazione richiesta dalla parte pone una questione di puro diritto, che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, pertanto questa Corte di legittimità è chiamata a pronunciarsi sul punto. 6. Evidenzia l’Amministrazione finanziaria che lo stesso contribuente, nella sua istanza di rimborso, affermava che “dai conteggi relativi alla posizione chiusa al 31/12/2000, l’imponibile Irpef ammontava a Euro 75.187,28 sul quale è stata applicata una trattenuta Irpef del 28,48% pari a Euro 21.413,34”, in conseguenza “il diritto al rimborso della ritenuta indebitamente operata … sarebbe da ritenersi venuto ad esistenza fin dalla data in cui è stata operata la medesima ritenuta, ossia fin dal 2002 … il termine perentorio di quarantotto mesi di cui all’art. 38, II comma, del D.P.R. n. 602 del 1973 deve farsi decorrere dalla data del versamento … un eventuale differimento del dies a quo …. può ammettersi, sulla scorta del disposto del nominato art. 21, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. n. 546 del 1992, unicamente nel caso in cui il diritto ad ottenere il rimborso si fondi su un presupposto venuto ad esistenza in un momento successivo, così che il rimborso non avrebbe potuto essere domandato prima di quel momento” (ric., p. 7 ss.). 6.1. Replica il contribuente che “nel caso de quo non è intervenuto alcunevento ultroneo o alieno al rapporto tra le parti, a valere quale eventuale causa impeditiva del corso decadenziale, bensì solamente un autonomo ricalcolo globale e definitivo, coinvolgente sia le aliquote che gli imponibili, ed evidenziante un ulteriore residuo di obbligazione nei confronti del fisco che, essendo corredato per la prima volta da un prospetto esaustivo dei conteggi effettuati, pone il contribuente nella posizione di poter far valere il suo diritto al rimborso. Ciò giustifica l’esercizio della pretesa alla restituzione solo a decorrere dall’invio del prospetto con la contestuale richiesta di versamento” (controric., p. 9). 7. Invero, la circostanza che l’Amministrazione finanziaria abbia alfine notificato al contribuente un “prospetto esaustivo dei conteggi effettuati”, non nega la circostanza che le trattenute in ordine alle quali il rimborso è stato richiesto fossero state effettuate, si assume indebitamente, ben più di quarantotto mesi prima che l’istanza di rimborso venisse presentata. 7.1. In proposito questa Corte regolatrice ha affermato che “il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso delle imposte sui redditi, previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, decorre dal giorno dei singoli versamenti in acconto, nel caso in cui questi, già all'atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, sussistendo, in questa ipotesi, l'interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sin da tale momento, a nulla rilevando la successiva riliquidazione dell'imposta complessivamente dovuta. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la decisione impugnata, ritenendo che il termine per l'istanza di rimborso decorresse, nell'ipotesi di effettuazione di una ritenuta da parte del sostituto d'imposta, da detto momento e non da quello in cui sia stato ricalcolato l'ammontare dell'imposta dovuta con l'evidenziazione del saldo a credito del contribuente)”, Cass. sez. VI-V, 1.2.2018, n. 2533. 7.2. Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto, cassandosi la decisione impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte può decidere nel merito, rigettando l’originario ricorso, proposto dal contribuente avverso il silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria alla sua istanza di rimborso. Gli ulteriori strumenti di impugnazione, ed il motivo di ricorso incidentale proposto dal contribuente, rimangono assorbiti. 8. Sussistono giuste ragioni per dichiarare compensate tra le parti le spese dei gradi di merito del processo, mentre le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza con riferimento al giudizio di cassazione, e sono liquidate in dispositivo, in considerazione delle ragioni della decisione e del valore della causa. La Corte, P.Q.M. accoglie il ricorso introdotto dall’Agenzia delle Entratee, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., cassa la decisione impugnata, rigettando l’originari o ri corso del contribuente. Dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti in relazione ai gradi di merito del
Sentenza Cassazione n. 15980/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris