CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 gennaio 2022
Cassazione n. 08767/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10151-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 2536/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 29/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 2536/2020 che ha respinto il gravame da ella proposto, confermando la decisione di primo grado. Il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 334/2016, aveva condannato la ricorrente a pagare la somma di euro 8.521,93. L'[OSCURATO:PERSONA] s.r1. non ha proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] I. I tre motivi in cui è articolato il ricorso sono inammissibili, in quanto non rispondono ai requisiti di cui al n. 4 dell'art. 366 c.p.c.: 1) il primo motivo contesta alla Corte d'appello di non avere ritenuto applicabile l'art. 4 del contratto di vendita concluso tra le parti, senza neppure individuare quale dei parametri di cui all'art. 360 c.p.c. venga invocato; 2) allo stesso modo il secondo motivo lamenta che il giudice d'appello abbia ritenuto infondato "questo motivo d'appello" e non indica quale fosse il motivo; d'altro canto, nella "esposizione sommaria dei fatti di causa" manca qualsiasi riferimento al contenuto dei motivi d'appello; c) il terzo motivo contesta la liquidazione delle spese operata dal giudice di primo grado e al riguardo si limita a parlare di sentenza del giudice d'appello "su tale punto inesistente o nulla", senza specificare quale violazione questi avrebbe posto in essere. II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Non vi è provvedimento sulle spese, non avendo l'intimata proposto difese nel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore Ric. 2021 n. 10151 sez. M2 - ud. 20-01-2022 -2- importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 20 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA]