CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01803/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1077-2022 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], che la rappresenta e difende ex lege; - .,ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; intimata - avverso la sentenza n. 1832/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 27/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente; contro tale decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate dinnanzi alla [OSCURATO:PERSONA] la quale lo dichiarava inammissibile in quanto la sentenza appellata è stata depositata il 23 gennaio 2017, mentre l'appello è stato notificato tardivamente (dal momento che termine ultimo era lunedì 24 luglio 2017), solo in data 27 luglio 2017, come risulta dall'avviso di ricevimento, sul quale non risultava apposta con stampigliatura meccanografica la data di spedizione, mentre non assume valore un foglio con apposta la data di spedizione dell'appello a mezzo posta in data 18 luglio 2017; l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso dinnanzi alla Corte di Cassazione affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre il contribuente non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 53, comma 2, e 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 in quanto, con la produzione dell'elenco delle spedizioni delle raccomandate in data 18 luglio 2017, risulta evidente dagli atti processuali come l'Ufficio abbia dimostrato sia la tempestività della proposizione dell'appello rispetto al termine d'impugnazione sia la tempestività della propria costituzione nel giudizio di secondo grado. Ric. 2022 n. 01077 sez. MT - ud. 15-12-2022 -2- Il motivo di impugnazione è fondato. Secondo questa Corte, infatti: nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto d'appello per il notificante nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall'elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all'apposizione di quest'ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all'ufficio postale (Cass.29 settembre 2017, n. 22878); nel processo tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto di appello è validamente fornita dal notificante mediante la produzione dell'elenco delle raccomandate recante il timbro delle poste, poiché la veridicità dell'apposizione della data mediante lo stesso è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi all'attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell'esercizio delle sue funzioni di ricezione, senza che assuma rilevanza la mancanza di sottoscrizione, che non fa venir meno la qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilità d'identificarne la provenienza e non essendo la stessa richiesta dalla legge ad substantiam (Cass. 4 giugno 2018, n. 14163); in tema di notificazione, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 477 del 2002 - dichiarativa della sentenza della illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 149 cod. proc. civ. e dell'art. 4, comma terzo, della legge n. 890 del 1982, nella parte in cui prevede che la notificazione di atti a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - deve ritenersi operante Ric. 2022 n. 01077 sez. MT ud. 15-12-2022 -3- nell'ordinamento vigente un principio generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento (sulla base di tale principio le SS.UU. hanno ritenuto tempestiva la notificazione a mezzo posta di un ricorso per cassazione, per la quale la spedizione all'Avvocatura Generale dello Stato, titolare della rappresentanza tecnica nel giudizio in cassazione, era avvenuta entro il termine per l'impugnazione: Cass. S.U. n. 13970 del 2004) che nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto d'appello per il notificante nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall'elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all'apposizione di quest'ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all'ufficio postale (Cass. 29 settembre 2017, n. 22878); considerato che nel processo tributario il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell'appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione): Cass. SU 29 maggio 2017, n. 13452). Nella specie l'Agenzia delle entrate ha prodotto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, l'elenco delle Ric. 2022 n. 01077 sez. MT - ud. 15-12-2022 -4- raccomandate, che reca la data e il timbro dell'ufficio postale del 18 luglio 2017, data che consente di affermare la tempestività dell'appello (Cass. 8 maggio 2019, n. 12219), dal momento che la sentenza appellata è stata depositata il 23 gennaio 2017 e non è stata notificata e si applica dunque al caso di specie il termine lungo di sei mesi di cui all'art. 327 cod. proc. civ. Pertanto, il ricorso dell'Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giud