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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1999

ECLI:EU:T:1999:51
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61994A0148 - IT Avis juridique important | 61994A0148 Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) dell'11 marzo 1999. - [OSCURATO:PERSONA] AG contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee. - Trattato CECA - Concorrenza - Accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate - Fissazione dei prezzi - Ripartizione dei mercati - Sistema di scambio di informazioni. - [OSCURATO:PERSONA]148/94. raccolta della giurisprudenza 1999 pagina II-00613 Pub.RJ pagina Pub ext [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] chiave 1 CECA - Intese - Ammende - Importo - Determinazione - Criteri - Situazione economica difficile dell'impresa interessata - Presa in considerazione - Obbligo - Assenza (Trattato CECA, art. 65, n. 5) 2 CECA - Intese - Ammende - Importo - Determinazione - Criteri - Normativa tributaria di uno Stato membro - Esclusione (Trattato CECA, art. 65, n. 5) 3 CECA - Intese - Ammende - Importo - Determinazione - Fissazione dell'ammenda da parte del giudice comunitario - Competenza anche di merito (Trattato CECA, art. 36, secondo comma)

[OSCURATO:PERSONA]

1 [OSCURATO:PERSONA] determinazione dell'importo delle ammende da infliggere ad imprese siderurgiche per violazione delle regole di concorrenza la [OSCURATO:PERSONA] può legittimamente tener conto della difficile situazione economica delle imprese medesime, mantenendo al tempo stesso le ammende ad un livello a suo giudizio adeguato.

Tuttavia, riconoscere la sussistenza di un obbligo che imponga alla [OSCURATO:PERSONA] di tener conto della situazione finanziaria deficitaria di un'impresa finirebbe per procurare un vantaggio ingiustificato, sotto il profilo della concorrenza, alle imprese meno adeguate alle condizioni del mercato. 2 La normativa tributaria di uno Stato membro, in particolare una normativa che non consenta all'impresa interessata di dedurre dai propri redditi fiscalmente imponibili le ammende inflitte per violazione della disciplina comunitaria in materia di concorrenza, non può costituire un criterio rilevante ai fini della fissazione delle ammende medesime. 3 Per sua natura, la fissazione di un'ammenda ad opera del Tribunale, nell'esercizio della sua competenza anche di merito, non corrisponde ad un calcolo aritmetico preciso.

Peraltro, il Tribunale non è tenuto ad attenersi ai calcoli della [OSCURATO:PERSONA], ma deve effettuare la propria valutazione tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie. [OSCURATO:PERSONA] causa T-148/94, [OSCURATO:PERSONA] AG, società di diritto tedesco, con sede in Salzgitter (Germania), rappresentata dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] M. Maassen, del foro di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Brema, con domicilio eletto a Lussemburgo presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], 6, rue [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata inizialmente dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], membri del servizio giuridico, e Géraud de Bergues, funzionario nazionale in distacco presso la [OSCURATO:PERSONA], e successivamente dai signori Jean-[OSCURATO:PERSONA], direttore generale del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], funzionario nazionale in distacco presso la [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto, in via principale, il ricorso diretto all'annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi (GU L 116, pag. 1),

[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

(Seconda Sezione ampliata), composto dai signori C.W.

Bellamy, facente funzione di presidente, A. Potocki e J. Pirrung, giudici, cancelliere: J. [OSCURATO:PERSONA], amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 23, 24, 25, 26 e 27 marzo 1998, ha pronunciato la seguente Sentenza(1) Motivazione della sentenza Fatti all'origine del ricorso A - Osservazioni preliminari 1 Il presente ricorso è diretto all'annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi (GU L 116, pag. 1; in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), con la quale era stata constatata la partecipazione di 17 imprese siderurgiche europee e una delle loro associazioni di categoria ad una serie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di scambio di informazioni riservate concernenti il mercato comunitario delle travi, in violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, ed erano state irrogate ammende a quattordici imprese del medesimo settore per infrazioni commesse nel periodo tra il 1º luglio 1988 e il 31 dicembre 1990. 2 La ricorrente, già denominata [OSCURATO:PERSONA]Salzgitter AG (indicata nella [OSCURATO:PERSONA] con il nome di «[OSCURATO:PERSONA]-Salzgitter»), appartiene ad un gruppo di società di cui la società madre è la [OSCURATO:PERSONA] AG.

Questa costituisce uno dei principali produttori di acciaio in Germania ed il suo volume di affari consolidato ammontava nel 1989/1990 a 3,225 miliardi di DM.

Nel 1990, le sue vendite di travi nella [OSCURATO:PERSONA] si attestavano a 352 milioni di DM, vale a dire 172 milioni di ECU. (...)

D - [OSCURATO:PERSONA]

3 [OSCURATO:PERSONA], notificata alla ricorrente il 3 marzo 1994, unita alla lettera 28 febbraio 1994 a firma del signor [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «Lettera»), recava un dispositivo del seguente tenore: «Articolo 1 Le seguenti imprese hanno partecipato, nella misura descritta nella presente decisione, alle pratiche anticoncorrenziali, elencate per ciascuna di esse, che hanno impedito, limitato ed alterato il gioco normale della concorrenza sul mercato comune.

Per le ammende inflitte, la durata dell'infrazione è indicata in mesi, ad eccezione dell'armonizzazione degli extra per la quale la partecipazione all'infrazione è contraddistinta da una "x". (...) [OSCURATO:PERSONA]-Salzgitter

a) Scambio di informazioni riservate tramite la commissione travi e Walzstahl-Vereinigung (30)

b) Fissazione dei prezzi nella commissione travi (30) c) Fissazione dei prezzi per il mercato tedesco (3)

d) Fissazione dei prezzi per il mercato italiano (9)

e) Fissazione del prezzi per il mercato danese (30)

f) Ripartizione del mercato, "metodo Traverso" (3 + 3)

g) Ripartizione del mercato francese (3)

h) Ripartizione del mercato tedesco (6)

i) Ripartizione del mercato italiano (3)

i) Armonizzazione degli extra (x) (...) Articolo 4 Per le infrazioni indicate all'articolo 1 commesse dopo il 30 giugno 1988 (dopo il 31 dicembre 1989 (2)nel caso di Aristrain e Ensidesa), vengono inflitte le seguenti ammende: (...)

[OSCURATO:PERSONA] AG 9 500 000 ECU

(...) (...) Articolo 6 Sono destinatarie della presente decisione: (...)

- [OSCURATO:PERSONA] AG (...)»

Sulla domanda, dedotta in subordine, diretta all'annullamento dell'art. 4 della [OSCURATO:PERSONA] o quantomeno, alla riduzione dell'importo dell'ammenda (...) B - In ordine all'assenza di illeciti da parte della ricorrente ed in ordine alla pretesa necessità di definire le pratiche vietate piuttosto che imporre ammende (...) Giudizio del Tribunale 4 Il Tribunale ha già accertato che la pretesa partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] alle violazioni contestate alla ricorrente non è minimamente provata nella specie (v. supra, parte D).

Il Tribunale ha parimenti rilevato che la ricorrente non poteva ignorare l'illiceità dei comportamenti di cui trattasi, quantomeno a decorrere dal 30 giugno 1988, e che la [OSCURATO:PERSONA] non ha illegittimamente «allineato» il Trattato CECA al Trattato CE.

Parimenti, nessun elemento contenuto nei vari pareri, decisioni, commenti o relazioni interne della [OSCURATO:PERSONA] poteva indurre la ricorrente a ritenere legittimo un qualsiasi suo comportamento.

Ne consegue che gli argomenti dedotti in merito relativi alla buona fede ed all'assenza di illeciti da parte del ricorrente devono essere respinti. 5 Non può nemmeno trovare accoglimento l'argomento secondo cui, alla luce della precedente prassi amministrativa della [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente non avrebbe potuto prevedere l'irrogazione di un'ammenda.

Infatti, da un lato, una serie di decisioni della [OSCURATO:PERSONA] hanno inflitto nel passato ammende (v. le decisioni menzionate nella [OSCURATO:PERSONA] generale dell'[OSCURATO:PERSONA], 1966, pag. 185 (punto 221); decisione della [OSCURATO:PERSONA] 21 gennaio 1970, 70/118/CECA, relativa ad una procedura, a norma dell'art. 65 del Trattato CECA, riguardante accordi e pratiche concordate esistenti sul mercato tedesco del rottame (GU L 29, pag. 30); decisioni 27 marzo 1980, C(80)236 def/1, 2 e 3, emanate nel settore degli acciai speciali, riassunte nella [OSCURATO:PERSONA] sulla politica di.. concorrenza, punti 109 e 110, nonché la decisione sull'acciaio inossidabile, menzionata supra).

D'altro canto, in ogni caso, la circostanza che una determinata decisione sia stata eventualmente preceduta da procedimenti analoghi in cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha ritenuto opportuno infliggere un'ammenda non fa venir meno, nell'ambito di tale decisione, il potere sanzionatorio della [OSCURATO:PERSONA] espressamente attribuitole dall'art. 65, n. 5, del Trattato (v., in tal senso, con riguardo al Trattato CE, la sentenza della Corte 12 luglio 1979, cause riunite 32/78 e 36/78-82/78, BMW Belgium e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2435, punto 53). 6 Deve essere parimenti respinto, per i motivi esposti supra ai punti 280-285 (3), l'argomento relativo alla pretesa contraddizione tra la disciplina dei prezzi, contenuta in particolare nell'art. 60 del Trattato, e la realtà del mercato. 7 La tesi secondo cui la [OSCURATO:PERSONA], in luogo di imporre ammende, avrebbe dovuto definire, a termini dell'art. 60, n. 1, secondo comma, del Trattato, le pratiche vietate non trova alcun sostegno nella menzionata sentenza 21 marzo 1955, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA].

Il potere di procedere a tale definizione, nell'ambito dell'art. 60 del Trattato, non ha infatti nulla che vedere con il divieto di accordi e di pratiche concordate anticoncorrenziali contemplato dall'art. 65 del Trattato. 8 Ne consegue che gli argomenti relativi all'assenza di illeciti da parte della ricorrente ed alla pretesa necessità, in luogo dell'irrogazione di un'ammenda, di definire le pratiche vietate devono essere respinti.

C - In ordine al carattere sproporzionato dell'ammenda (...) - Sulla situazione economica della ricorrente e dell'industria siderurgica 9 L'argomento dedotto dalla ricorrente relativo all'esiguità dei benefici dalla stessa tratti rispetto a quelli di altre imprese, esiguità che risulterebbe dalle cifre indicate al punto 301 (nota 1) della [OSCURATO:PERSONA], è privo di pertinenza.

Le ammende inflitte alle singole imprese sono state, infatti, determinate non in funzione dei benefici dalle medesime ricavati, bensì dei rispettivi volumi di affari, conformemente al dettato dell'art. 65, n. 5, del Trattato. 10 Applicando tale criterio ad ogni singola impresa, ai sensi dell'art. 65, n. 5, del Trattato, la [OSCURATO:PERSONA] ha peraltro tenuto sufficientemente in considerazione l'importanza economica relativa di ognuna di esse sul mercato comunitario delle travi, unico interessato dalle violazioni.

Il richiamo della ricorrente alla propria ridotta rilevanza sul mercato dell'acciaio grezzo appare, in tale contesto, privo di pertinenza.

Lo stesso ragionamento deve applicarsi alla dichiarazione del signor [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Parlamento europeo. (...) 11 Legittimamente la [OSCURATO:PERSONA] ha ignorato il fatto che la ricorrente, secondo quanto dalla medesima esposto in ordine alla normativa tributaria tedesca, non può dedurre l'ammenda dai propri redditi imponibili.

La normativa tributaria di uno Stato membro non può costituire un criterio pertinente ai fini della fissazione di un'ammenda per violazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza. 12 Per quanto attiene, infine, alle pretese difficoltà di adeguamento dell'industria al termine del regime di crisi, il Tribunale ha già rilevato che le imprese erano a conoscenza, sin dal settembre del 1985 se non da prima, di essere entrate in un regime transitorio. [OSCURATO:PERSONA] ha peraltro emanato vari provvedimenti diretti ad accompagnare la transizione, in particolare il regime di sorveglianza previsto dalla decisione n. 2448/88. 13 Devono quindi essere respinti gli argomenti relativi alla situazione economica della ricorrente e dell'industria siderurgica. (...) - Sull'esercizio da parte del Tribunale della propria competenza anche di merito 14 Occorre ricordare che il Tribunale ha già annullato l'art. 1 della [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui accerta la partecipazione della ricorrente a un accordo per la fissazione dei prezzi sul mercato tedesco (v. supra, punto 410-413).

L'ammenda irrogata dalla [OSCURATO:PERSONA] per questa infrazione è stata stabilita in 90 300 ECU. 15 Per le ragioni esposte al precedente punto 509 (4), si deve inoltre escludere il periodo compreso tra il 1º luglio e il 31 dicembre 1988 ai fini del calcolo dell'ammenda relativa all'infrazione consistente nella fissazione di prezzi sul mercato danese, il che corrisponde, nel caso della ricorrente, a una riduzione dell'ammenda pari a 17 200 ECU, secondo il metodo seguito dalla [OSCURATO:PERSONA]. 16 Infine, per le ragioni già indicate ai punti 687-693 (5), il Tribunale ritiene che occorra ridurre del 15% l'importo totale dell'ammenda irrogata per gli accordi e le pratiche concordate per la fissazione dei prezzi, per il fatto che la [OSCURATO:PERSONA], in qualche modo, ha esagerato gli effetti anticoncorrenziali delle infrazioni accertate.

Tenendo conto delle riduzioni già menzionate per quanto riguarda gli accordi sui mercati tedesco e danese, tale riduzione ammonta, secondo il metodo di calcolo utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA], a 811 410 ECU. 17 In applicazione del metodo di calcolo della [OSCURATO:PERSONA], l'ammenda irrogata alla ricorrente deve essere ridotta di 918 910 ECU. 18 Per sua natura, la fissazione di un'ammenda ad opera del Tribunale, nell'esercizio della sua competenza anche di merito, non corrisponde a un calcolo aritmetico preciso.

Il Tribunale non è tenuto ad attenersi ai calcoli della [OSCURATO:PERSONA], ma deve effettuare la propria valutazione tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie. 19 Il Tribunale ritiene che l'impostazione generale seguita dalla [OSCURATO:PERSONA] per determinare il livello delle ammende (v. supra, punto 629) (6) sia giustificata dalle circostanze della fattispecie.

Infatti, le infrazioni consistenti nel fissare i prezzi e ripartire i mercati, espressamente vietate dall'art. 65, n. 1, del Trattato, devono essere considerate particolarmente gravi dal momento che esse comportano un intervento diretto sui parametri essenziali della concorrenza nel mercato considerato.

Del pari, i sistemi di scambio di informazioni riservate imputati alla ricorrente perseguivano uno scopo analogo a quello di una ripartizione dei mercati secondo i flussi tradizionali.

Tutte le infrazioni prese in considerazione ai fini dell'ammenda sono state commesse, dopo la fine del regime di crisi, quando le imprese avevano già ricevuto avvertimenti in proposito.

Come il Tribunale ha rilevato, l'obiettivo principale degli accordi e delle pratiche di cui trattasi era appunto quello di impedire o di falsare il ritorno al gioco normale della concorrenza, che era inerente alla scomparsa del regime di crisi manifesta.

Inoltre, le imprese erano a conoscenza della loro illiceità e li hanno scientemente occultati alla [OSCURATO:PERSONA]. 20 Tenuto conto, da un lato, di quel che precede e, dall'altro, dell'entrata in vigore, il 1º gennaio 1999, del regolamento (CE) del Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro, l'importo dell'ammenda deve essere fissato in 8 600 000 euro. (...) [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

IL TRIBUNALE

(Seconda Sezione ampliata) dichiara e statuisce: 1) L'art. 1 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA, concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi, è annullato nella parte in cui addebita alla ricorrente la partecipazione ad un accordo di fissazione dei prezzi per il mercato tedesco per una durata di tre mesi. 2) L'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente dall'art. 4 della decisione 94/215/CECA è fissato in 8 600 000 euro. 3) Il ricorso è respinto quanto al resto. 4) La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quattro quinti delle spese della convenuta.

La convenuta sopporterà un quinto delle proprie spese. (1) - I punti della motivazione della presente sentenza sono ampiamente identici o analoghi a quelli della sentenza del Tribunale 11 marzo 1999, causa T-141/94, Thyssen/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-347), ad esclusione, segnatamente, dei punti 74-91, 373-378, 566-574 e 614-625 della medesima, che non presentano corrispondenza equivalente nella presente sentenza.

Parimenti, le violazioni dell'art. 65, n. 1, del Trattato contestate alla ricorrente su taluni mercati nazionali non sono identiche a quelle contestate alla ricorrente nella causa Thyssen/[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] specie, l'annullamento parziale dell'art. 1 della [OSCURATO:PERSONA], è motivato, sostanzialmente, dalla mancata prova della partecipazione della ricorrente alle violazioni di cui al punto 1 del dispositivo della presente sentenza. (2) - Data menzionata nelle versioni francese e spagnola della [OSCURATO:PERSONA].

Le versioni tedesche ed inglese indicano la data del 31 dicembre 1988. (3) -

V. sentenza Thyssen/[OSCURATO:PERSONA], punti 310-316. (4) -

V. sentenza Thyssen/[OSCURATO:PERSONA], punto

451. (5) -

V. sentenza Thyssen/[OSCURATO:PERSONA], punti 640-646. (6) -

V. sentenza Thyssen/[OSCURATO:PERSONA], punto 577.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61994A0148 - IT Avis juridique important | 61994A0148 Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) dell'11 marzo 1999. - [OSCURATO:PERSONA] AG contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee. - Trattato CECA - Concorrenza - Accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate - Fissazione dei prezzi - Ripartizione dei mercati - Sistema di scambio di informazioni. - [OSCURATO:PERSONA]148/94. raccolta della giurisprudenza 1999 pagina II-00613 Pub.RJ pagina Pub ext [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] chiave 1 CECA - Intese - Ammende - Importo - Determinazione - Criteri - Situazione economica difficile dell'impresa interessata - Presa in considerazione - Obbligo - Assenza (Trattato CECA, art. 65, n. 5) 2 CECA - Intese - Ammende - Importo - Determinazione - Criteri - Normativa tributaria di uno Stato membro - Esclusione (Trattato CECA, art. 65, n. 5) 3 CECA - Intese - Ammende - Importo - Determinazione - Fissazione dell'ammenda da parte del giudice comunitario - Competenza anche di merito (Trattato CECA, art. 36, secondo comma) [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] determinazione dell'importo delle ammende da infliggere ad imprese siderurgiche per violazione delle regole di concorrenza la [OSCURATO:PERSONA] può legittimamente tener conto della difficile situazione economica delle imprese medesime, mantenendo al tempo stesso le ammende ad un livello a suo giudizio adeguato. Tuttavia, riconoscere la sussistenza di un obbligo che imponga alla [OSCURATO:PERSONA] di tener conto della situazione finanziaria deficitaria di un'impresa finirebbe per procurare un vantaggio ingiustificato, sotto il profilo della concorrenza, alle imprese meno adeguate alle condizioni del mercato. 2 La normativa tributaria di uno Stato membro, in particolare una normativa che non consenta all'impresa interessata di dedurre dai propri redditi fiscalmente imponibili le ammende inflitte per violazione della disciplina comunitaria in materia di concorrenza, non può costituire un criterio rilevante ai fini della fissazione delle ammende medesime. 3 Per sua natura, la fissazione di un'ammenda ad opera del Tribunale, nell'esercizio della sua competenza anche di merito, non corrisponde ad un calcolo aritmetico preciso. Peraltro, il Tribunale non è tenuto ad attenersi ai calcoli della [OSCURATO:PERSONA], ma deve effettuare la propria valutazione tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie. [OSCURATO:PERSONA] causa T-148/94, [OSCURATO:PERSONA] AG, società di diritto tedesco, con sede in Salzgitter (Germania), rappresentata dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] M. Maassen, del foro di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA], del foro di Brema, con domicilio eletto a Lussemburgo presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], 6, rue [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata inizialmente dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], membri del servizio giuridico, e Géraud de Bergues, funzionario nazionale in distacco presso la [OSCURATO:PERSONA], e successivamente dai signori Jean-[OSCURATO:PERSONA], direttore generale del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], funzionario nazionale in distacco presso la [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto, in via principale, il ricorso diretto all'annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi (GU L 116, pag. 1), [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione ampliata), composto dai signori C.W. Bellamy, facente funzione di presidente, A. Potocki e J. Pirrung, giudici, cancelliere: J. [OSCURATO:PERSONA], amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 23, 24, 25, 26 e 27 marzo 1998, ha pronunciato la seguente Sentenza(1) Motivazione della sentenza Fatti all'origine del ricorso A - Osservazioni preliminari 1 Il presente ricorso è diretto all'annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi (GU L 116, pag. 1; in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), con la quale era stata constatata la partecipazione di 17 imprese siderurgiche europee e una delle loro associazioni di categoria ad una serie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di scambio di informazioni riservate concernenti il mercato comunitario delle travi, in violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, ed erano state irrogate ammende a quattordici imprese del medesimo settore per infrazioni commesse nel periodo tra il 1º luglio 1988 e il 31 dicembre 1990. 2 La ricorrente, già denominata [OSCURATO:PERSONA]Salzgitter AG (indicata nella [OSCURATO:PERSONA] con il nome di «[OSCURATO:PERSONA]-Salzgitter»), appartiene ad un gruppo di società di cui la società madre è la [OSCURATO:PERSONA] AG. Questa costituisce uno dei principali produttori di acciaio in Germania ed il suo volume di affari consolidato ammontava nel 1989/1990 a 3,225 miliardi di DM. Nel 1990, le sue vendite di travi nella [OSCURATO:PERSONA] si attestavano a 352 milioni di DM, vale a dire 172 milioni di ECU. (...) D - [OSCURATO:PERSONA] 3 [OSCURATO:PERSONA], notificata alla ricorrente il 3 marzo 1994, unita alla lettera 28 febbraio 1994 a firma del signor [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «Lettera»), recava un dispositivo del seguente tenore: «Articolo 1 Le seguenti imprese hanno partecipato, nella misura descritta nella presente decisione, alle pratiche anticoncorrenziali, elencate per ciascuna di esse, che hanno impedito, limitato ed alterato il gioco normale della concorrenza sul mercato comune. Per le ammende inflitte, la durata dell'infrazione è indicata in mesi, ad eccezione dell'armonizzazione degli extra per la quale la partecipazione all'infrazione è contraddistinta da una "x". (...) [OSCURATO:PERSONA]-Salzgitter a) Scambio di informazioni riservate tramite la commissione travi e Walzstahl-Vereinigung (30) b) Fissazione dei prezzi nella commissione travi (30) c) Fissazione dei prezzi per il mercato tedesco (3) d) Fissazione dei prezzi per il mercato italiano (9) e) Fissazione del prezzi per il mercato danese (30) f) Ripartizione del mercato, "metodo Traverso" (3 + 3) g) Ripartizione del mercato francese (3) h) Ripartizione del mercato tedesco (6) i) Ripartizione del mercato italiano (3) i) Armonizzazione degli extra (x) (...) Articolo 4 Per le infrazioni indicate all'articolo 1 commesse dopo il 30 giugno 1988 (dopo il 31 dicembre 1989 (2)nel caso di Aristrain e Ensidesa), vengono inflitte le seguenti ammende: (...) [OSCURATO:PERSONA] AG 9 500 000 ECU (...) (...) Articolo 6 Sono destinatarie della presente decisione: (...) - [OSCURATO:PERSONA] AG (...)» Sulla domanda, dedotta in subordine, diretta all'annullamento dell'art. 4 della [OSCURATO:PERSONA] o quantomeno, alla riduzione dell'importo dell'ammenda (...) B - In ordine all'assenza di illeciti da parte della ricorrente ed in ordine alla pretesa necessità di definire le pratiche vietate piuttosto che imporre ammende (...) Giudizio del Tribunale 4 Il Tribunale ha già accertato che la pretesa partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] alle violazioni contestate alla ricorrente non è minimamente provata nella specie (v. supra, parte D). Il Tribunale ha parimenti rilevato che la ricorrente non poteva ignorare l'illiceità dei comportamenti di cui trattasi, quantomeno a decorrere dal 30 giugno 1988, e che la [OSCURATO:PERSONA] non ha illegittimamente «allineato» il Trattato CECA al Trattato CE. Parimenti, nessun elemento contenuto nei vari pareri, decisioni, commenti o relazioni interne della [OSCURATO:PERSONA] poteva indurre la ricorrente a ritenere legittimo un qualsiasi suo comportamento. Ne consegue che gli argomenti dedotti in merito relativi alla buona fede ed all'assenza di illeciti da parte del ricorrente devono essere respinti. 5 Non può nemmeno trovare accoglimento l'argomento secondo cui, alla luce della precedente prassi amministrativa della [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente non avrebbe potuto prevedere l'irrogazione di un'ammenda. Infatti, da un lato, una serie di decisioni della [OSCURATO:PERSONA] hanno inflitto nel passato ammende (v. le decisioni menzionate nella [OSCURATO:PERSONA] generale dell'[OSCURATO:PERSONA], 1966, pag. 185 (punto 221); decisione della [OSCURATO:PERSONA] 21 gennaio 1970, 70/118/CECA, relativa ad una procedura, a norma dell'art. 65 del Trattato CECA, riguardante accordi e pratiche concordate esistenti sul mercato tedesco del rottame (GU L 29, pag. 30); decisioni 27 marzo 1980, C(80)236 def/1, 2 e 3, emanate nel settore degli acciai speciali, riassunte nella [OSCURATO:PERSONA] sulla politica di.. concorrenza, punti 109 e 110, nonché la decisione sull'acciaio inossidabile, menzionata supra). D'altro canto, in ogni caso, la circostanza che una determinata decisione sia stata eventualmente preceduta da procedimenti analoghi in cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha ritenuto opportuno infliggere un'ammenda non fa venir meno, nell'ambito di tale decisione, il potere sanzionatorio della [OSCURATO:PERSONA] espressamente attribuitole dall'art. 65, n. 5, del Trattato (v., in tal senso, con riguardo al Trattato CE, la sentenza della Corte 12 luglio 1979, cause riunite 32/78 e 36/78-82/78, BMW Belgium e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2435, punto 53). 6 Deve essere parimenti respinto, per i motivi esposti supra ai punti 280-285 (3), l'argomento relativo alla pretesa contraddizione tra la disciplina dei prezzi, contenuta in particolare nell'art. 60 del Trattato, e la realtà del mercato. 7 La tesi secondo cui la [OSCURATO:PERSONA], in luogo di imporre ammende, avrebbe dovuto definire, a termini dell'art. 60, n. 1, secondo comma, del Trattato, le pratiche vietate non trova alcun sostegno nella menzionata sentenza 21 marzo 1955, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]. Il potere di procedere a tale definizione, nell'ambito dell'art. 60 del Trattato, non ha infatti nulla che vedere con il divieto di accordi e di pratiche concordate anticoncorrenziali contemplato dall'art. 65 del Trattato. 8 Ne consegue che gli argomenti relativi all'assenza di illeciti da parte della ricorrente ed alla pretesa necessità, in luogo dell'irrogazione di un'ammenda, di definire le pratiche vietate devono essere respinti. C - In ordine al carattere sproporzionato dell'ammenda (...) - Sulla situazione economica della ricorrente e dell'industria siderurgica 9 L'argomento dedotto dalla ricorrente relativo all'esiguità dei benefici dalla stessa tratti rispetto a quelli di altre imprese, esiguità che risulterebbe dalle cifre indicate al punto 301 (nota 1) della [OSCURATO:PERSONA], è privo di pertinenza. Le ammende inflitte alle singole imprese sono state, infatti, determinate non in funzione dei benefici dalle medesime ricavati, bensì dei rispettivi volumi di affari, conformemente al dettato dell'art. 65, n. 5, del Trattato. 10 Applicando tale criterio ad ogni singola impresa, ai sensi dell'art. 65, n. 5, del Trattato, la [OSCURATO:PERSONA] ha peraltro tenuto sufficientemente in considerazione l'importanza economica relativa di ognuna di esse sul mercato comunitario delle travi, unico interessato dalle violazioni. Il richiamo della ricorrente alla propria ridotta rilevanza sul mercato dell'acciaio grezzo appare, in tale contesto, privo di pertinenza. Lo stesso ragionamento deve applicarsi alla dichiarazione del signor [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Parlamento europeo. (...) 11 Legittimamente la [OSCURATO:PERSONA] ha ignorato il fatto che la ricorrente, secondo quanto dalla medesima esposto in ordine alla normativa tributaria tedesca, non può dedurre l'ammenda dai propri redditi imponibili. La normativa tributaria di uno Stato membro non può costituire un criterio pertinente ai fini della fissazione di un'ammenda per violazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza. 12 Per quanto attiene, infine, alle pretese difficoltà di adeguamento dell'industria al termine del regime di crisi, il Tribunale ha già rilevato che le imprese erano a conoscenza, sin dal settembre del 1985 se non da prima, di essere entrate in un regime transitorio. [OSCURATO:PERSONA] ha peraltro emanato vari provvedimenti diretti ad accompagnare la transizione, in particolare il regime di sorveglianza previsto dalla decisione n. 2448/88. 13 Devono quindi essere respinti gli argomenti relativi alla situazione economica della ricorrente e dell'industria siderurgica. (...) - Sull'esercizio da parte del Tribunale della propria competenza anche di merito 14 Occorre ricordare che il Tribunale ha già annullato l'art. 1 della [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui accerta la partecipazione della ricorrente a un accordo per la fissazione dei prezzi sul mercato tedesco (v. supra, punto 410-413). L'ammenda irrogata dalla [OSCURATO:PERSONA] per questa infrazione è stata stabilita in 90 300 ECU. 15 Per le ragioni esposte al precedente punto 509 (4), si deve inoltre escludere il periodo compreso tra il 1º luglio e il 31 dicembre 1988 ai fini del calcolo dell'ammenda relativa all'infrazione consistente nella fissazione di prezzi sul mercato danese, il che corrisponde, nel caso della ricorrente, a una riduzione dell'ammenda pari a 17 200 ECU, secondo il metodo seguito dalla [OSCURATO:PERSONA]. 16 Infine, per le ragioni già indicate ai punti 687-693 (5), il Tribunale ritiene che occorra ridurre del 15% l'importo totale dell'ammenda irrogata per gli accordi e le pratiche concordate per la fissazione dei prezzi, per il fatto che la [OSCURATO:PERSONA], in qualche modo, ha esagerato gli effetti anticoncorrenziali delle infrazioni accertate. Tenendo conto delle riduzioni già menzionate per quanto riguarda gli accordi sui mercati tedesco e danese, tale riduzione ammonta, secondo il metodo di calcolo utilizzato dalla [OSCURATO:PERSONA], a 811 410 ECU. 17 In applicazione del metodo di calcolo della [OSCURATO:PERSONA], l'ammenda irrogata alla ricorrente deve essere ridotta di 918 910 ECU. 18 Per sua natura, la fissazione di un'ammenda ad opera del Tribunale, nell'esercizio della sua competenza anche di merito, non corrisponde a un calcolo aritmetico preciso. Il Tribunale non è tenuto ad attenersi ai calcoli della [OSCURATO:PERSONA], ma deve effettuare la propria valutazione tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie. 19 Il Tribunale ritiene che l'impostazione generale seguita dalla [OSCURATO:PERSONA] per determinare il livello delle ammende (v. supra, punto 629) (6) sia giustificata dalle circostanze della fattispecie. Infatti, le infrazioni consistenti nel fissare i prezzi e ripartire i mercati, espressamente vietate dall'art. 65, n. 1, del Trattato, devono essere considerate particolarmente gravi dal momento che esse comportano un intervento diretto sui parametri essenziali della concorrenza nel mercato considerato. Del pari, i sistemi di scambio di informazioni riservate imputati alla ricorrente perseguivano uno scopo analogo a quello di una ripartizione dei mercati secondo i flussi tradizionali. Tutte le infrazioni prese in considerazione ai fini dell'ammenda sono state commesse, dopo la fine del regime di crisi, quando le imprese avevano già ricevuto avvertimenti in proposito. Come il Tribunale ha rilevato, l'obiettivo principale degli accordi e delle pratiche di cui trattasi era appunto quello di impedire o di falsare il ritorno al gioco normale della concorrenza, che era inerente alla scomparsa del regime di crisi manifesta. Inoltre, le imprese erano a conoscenza della loro illiceità e li hanno scientemente occultati alla [OSCURATO:PERSONA]. 20 Tenuto conto, da un lato, di quel che precede e, dall'altro, dell'entrata in vigore, il 1º gennaio 1999, del regolamento (CE) del Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro, l'importo dell'ammenda deve essere fissato in 8 600 000 euro. (...) [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata) dichiara e statuisce: 1) L'art. 1 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA, concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi, è annullato nella parte in cui addebita alla ricorrente la partecipazione ad un accordo di fissazione dei prezzi per il mercato tedesco per una durata di tre mesi. 2) L'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente dall'art. 4 della decisione 94/215/CECA è fissato in 8 600 000 euro. 3) Il ricorso è respinto quanto al resto. 4) La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quattro quinti delle spese della convenuta. La convenuta sopporterà un quinto delle proprie spese. (1) - I punti della motivazione della presente sentenza sono ampiamente identici o analoghi a quelli della sentenza del Tribunale 11 marzo 1999, causa T-141/94, Thyssen/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-347), ad esclusione, segnatamente, dei punti 74-91, 373-378, 566-574 e 614-625 della medesima, che non presentano corrispondenza equivalente nella presente sentenza. Parimenti, le violazioni dell'art. 65, n. 1, del Trattato contestate alla ricorrente su taluni mercati nazionali non sono identiche a quelle contestate alla ricorrente nella causa Thyssen/[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] specie, l'annullamento parziale dell'art. 1 della [OSCURATO:PERSONA], è motivato, sostanzialmente, dalla mancata prova della partecipazione della ricorrente alle violazioni di cui al punto 1 del dispositivo della presente sentenza. (2) - Data menzionata nelle versioni francese e spagnola della [OSCURATO:PERSONA]. Le versioni tedesche ed inglese indicano la data del 31 dicembre 1988. (3) - V. sentenza Thyssen/[OSCURATO:PERSONA], punti 310-316. (4) - V. sentenza Thyssen/[OSCURATO:PERSONA], punto 451. (5) - V. sentenza Thyssen/[OSCURATO:PERSONA], punti 640-646. (6) - V. sentenza Thyssen/[OSCURATO:PERSONA], punto 577.