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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27544/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PADOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; letta la memoria; Ritenuto che, in relazione al reato ex art. 10-bis T.U. imm., l'esistenza di un giustificato motivo di ingresso o permanenza in Italia, ancorché formalmente non assentiti, può effettivamente rilevare ai fini dell'applicazione della causa di improcedibilità dell'azione penale di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, ma la sentenza in esame esclude ineccepibilmente che un tale giustificato motivo fosse nella specie riscontrabile; la condanna alla sanzione sostitutiva, per scontare la quale l'imputato si sarebbe trattenuto nel nostro Paese, non era neppure stata pronunciata all'atto dell'accertamento del fatto per cui si procede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PADOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; letta la memoria; Ritenuto che, in relazione al reato ex art. 10-bis T.U. imm., l'esistenza di un giustificato motivo di ingresso o permanenza in Italia, ancorché formalmente non assentiti, può effettivamente rilevare ai fini dell'applicazione della causa di improcedibilità dell'azione penale di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, ma la sentenza in esame esclude ineccepibilmente che un tale giustificato motivo fosse nella specie riscontrabile; la condanna alla sanzione sostitutiva, per scontare la quale l'imputato si sarebbe trattenuto nel nostro Paese, non era neppure stata pronunciata all'atto dell'accertamento del fatto per cui si procede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 27544/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris