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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15575/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO DI PALERMOudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del pubblico ministero, sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 21 gennaio 2021 la Corte d'appello di Palermo, riformando parzialmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Palermo del 12 dicembre 2018, emessa all'esito di rito abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di nove mesi di reclusione e 2.100 euro di multa per il reato previsto dagli artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con cui lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 62-bis cod. pen., in quanto la sentenza impugnata avrebbe motivato il diniego delle attenuanti generiche con la pena troppo blanda cui si arriverebbe attraverso esse, mentre avrebbe dovuto ancorare il giudizio alla gravità del fatto.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato.

Il motivo di ricorso proposto dalla difesa dell'imputato ha ad oggetto una statuizione, il diniego delle attenuanti generiche, su cui la sentenza della Corte d'appello ha confermato la decisione di primo grado; la riforma parziale intervenuta in appello ha riguardato, infatti, parti della decisione che sono estranee a questo giudizio.

Nel caso in cui una statuizione della pronuncia di primo grado sia confermata in appello, ai fini del controllo di legittimità, la motivazione della sentenza di primo grado e quella della sentenza di appello si integrano vicendevolmente (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595: "ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione").

Nel caso in esame, il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato in primo grado con la seguente motivazione: "vista la condotta tenuta dal Caruso, particolarmente grave in relazione alla pluralità di armi illegittimamente detenute ed alla quantità di munizioni a disposizione per le quali nessuna prova è stata fornita in ordine alle modalità e data di acquisizione, nonchè agli scopi che hanno spinto Caruso alla conservazione, e rilevato che la scoperta è stata resa possibile solo a seguito di una perquisizione eseguita nell'ambito di una più vasta indagine della direzione distrettuale antimafia, tenuto conto che nessuna versione difensiva egli ha offerto al processo, non sussistono elementi per ravvisare in suo favore le circostanze attenuanti generiche".

In secondo grado, invece, il diniego è motivato con l'affermazione: "detta pena finale appare del tutto congrua ed idonea a remunerare il disvalore della condotta del Caruso, per cui non possono essere riconosciute a quest'ultimo le richieste attenuanti generiche, altrimenti si giungerebbe ad una pena troppo blanda, e quindi incongrua per difetto".

Posto che, come detto, le due sentenze si integrano vicendevolmente, il diniego delle attenuanti generiche risulta, in definitiva, motivato con il riferimento operato dal giudice di primo grado alle modalità dell'azione oggetto di giudizio, e quindi ad un parametro che trova in effetti aggancio normativo nell'art. 133, comma 1, n. 1, cod. pen.

Va in ogni caso ricordato che, in punto di riconoscimento o meno delle attenuanti generiche, il giudice di appello non è tenuto a motivare in modo particolare il rigetto quando si insista per il riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (Sez. 1, Sentenza n. 33951 del 19/05/2021, Avallorie, Rv. 281999 - 02: Il giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione).

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO DI PALERMOudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del pubblico ministero, sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 21 gennaio 2021 la Corte d'appello di Palermo, riformando parzialmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Palermo del 12 dicembre 2018, emessa all'esito di rito abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di nove mesi di reclusione e 2.100 euro di multa per il reato previsto dagli artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con cui lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 62-bis cod. pen., in quanto la sentenza impugnata avrebbe motivato il diniego delle attenuanti generiche con la pena troppo blanda cui si arriverebbe attraverso esse, mentre avrebbe dovuto ancorare il giudizio alla gravità del fatto. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Il motivo di ricorso proposto dalla difesa dell'imputato ha ad oggetto una statuizione, il diniego delle attenuanti generiche, su cui la sentenza della Corte d'appello ha confermato la decisione di primo grado; la riforma parziale intervenuta in appello ha riguardato, infatti, parti della decisione che sono estranee a questo giudizio. Nel caso in cui una statuizione della pronuncia di primo grado sia confermata in appello, ai fini del controllo di legittimità, la motivazione della sentenza di primo grado e quella della sentenza di appello si integrano vicendevolmente (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595: "ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione"). Nel caso in esame, il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato in primo grado con la seguente motivazione: "vista la condotta tenuta dal Caruso, particolarmente grave in relazione alla pluralità di armi illegittimamente detenute ed alla quantità di munizioni a disposizione per le quali nessuna prova è stata fornita in ordine alle modalità e data di acquisizione, nonchè agli scopi che hanno spinto Caruso alla conservazione, e rilevato che la scoperta è stata resa possibile solo a seguito di una perquisizione eseguita nell'ambito di una più vasta indagine della direzione distrettuale antimafia, tenuto conto che nessuna versione difensiva egli ha offerto al processo, non sussistono elementi per ravvisare in suo favore le circostanze attenuanti generiche". In secondo grado, invece, il diniego è motivato con l'affermazione: "detta pena finale appare del tutto congrua ed idonea a remunerare il disvalore della condotta del Caruso, per cui non possono essere riconosciute a quest'ultimo le richieste attenuanti generiche, altrimenti si giungerebbe ad una pena troppo blanda, e quindi incongrua per difetto". Posto che, come detto, le due sentenze si integrano vicendevolmente, il diniego delle attenuanti generiche risulta, in definitiva, motivato con il riferimento operato dal giudice di primo grado alle modalità dell'azione oggetto di giudizio, e quindi ad un parametro che trova in effetti aggancio normativo nell'art. 133, comma 1, n. 1, cod. pen. Va in ogni caso ricordato che, in punto di riconoscimento o meno delle attenuanti generiche, il giudice di appello non è tenuto a motivare in modo particolare il rigetto quando si insista per il riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (Sez. 1, Sentenza n. 33951 del 19/05/2021, Avallorie, Rv. 281999 - 02: Il giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione). 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua
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