Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26749/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

guente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 emessa dalla Corte di appello di Genova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in ordine all'omessa motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché la sentenza impugnata -nel considerare tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. nonché il fatto e le ragioni della misura cautelare cui il prevenuto risultava sottoposto per altra causa- è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 emessa dalla Corte di appello di Genova; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso in ordine all'omessa motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché la sentenza impugnata -nel considerare tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. nonché il fatto e le ragioni della misura cautelare cui il prevenuto risultava sottoposto per altra causa- è sorretta da sufficiente e non illogica motivazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/
Sentenza Cassazione n. 26749/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris