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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 04944/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata. v [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento del 26/1/2022, preceduto da un rinvio interlocutorio ai sensi dell'art. 309 cod. proc. civ. in data 20/10/2021 a causa dell'assenza delle parti, il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano ha disposto la cancella- zione dal ruolo del procedimento originato dal ricorso avanzato da [OSCURATO:PERSONA]- sio avverso il rigetto dell'avanzata richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, l'Attanasio, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come di- sposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. violazione degli artt. 181 e 309 cod. proc. civ.; 99, co. 2, DPR 2002/115 e 702-bis cod. proc. civ.

Lamenta il ricorrente che, alla prima udienza del 20/10/2021 la Presidente disponeva il rinvio al 26/01/2022 sul presupposto che nessuno fosse comparso, e questo nonostante l' Attanasio avesse provveduto alla notificazione all'Ufficio delle Entrate in data 13/7/2021, inviata per conoscenza anche al Tribunale di Sorve- glianza di Milano.

Peraltro, si rileva in ricorso che la mancata comparizione è ampiamente con- sentita ed in supporto a ciò si riporta quanto disposto proprio da questa Sez. 4 n. 53366/16 in un procedimento che riguardava l'odierno ricorrente, secondo cui "non è prevista, invece, la notifica al PG, né la presenza dell'interessato o del difensore".

A seguito del decreto di rinvio all'udienza dei [OSCURATO:DATA_NASCITA] -prosegue il ricorso- l'Attanasio provvedeva nuovamente, in data 22/10/2021, a notificare all'Ufficio delle Entrate il decreto e il ricorso attraverso l'Ufficio matricola, secondo quanto asseverato da questa Sez. 4 nn. 18442/16 e n, 852/22, sempre in procedure che lo riguardano, secondo cui "è validamente adempiuta dal soggetto impugnante, che si trovi detenuto, mediante la richiesta all'ufficio matricola della casa circon- dariale di provvedere alla trasmissione all'ufficio finanziario".

E anche in questo secondo caso l'istanza di notificazione veniva inviata per conoscenza al Tribunale di Sorveglianza di Milano quale prova dell'avvenuta notifica.

La Presidente del Tribunale di Sorveglianza -si sottolinea- era dunque ben a conoscenza che l'Attanasio è detenuto e che la sua mancata comparsa, oltre ad essere del tutto ininfluente per la trattazione del ricorso, non dipende certo dallo stesso.

In ogni caso, si denuncia essere del tutto inconferente il richiamo all'art. 309 cod. proc. civ., e implicitamente all'art. 181 cod. proc. civ., che si applicano solo al procedimento civile e non certo alla procedura mista ex art. 702-bis cod. proc.civ. che caratterizza il ricorso avverso il rigetto della richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, secondo quanto ribadito da questa Sez. 4 n. 43227/19, Atta- nasio.

Il secondo comma dell'art. 99 DPR 2002/115 -sottolinea il ricorrente- impone soltanto la notificazione all'ufficio finanziario, onere adempiuto in tempo dal ricor- rente, da cui non sì può pretendere altro, meno che mai la comparsa visto che si tratta soggetto detenuto.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. In data 5/12/2022 il P.G. presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. chiedendo annullarsi l'ordinanza im- pugnata con rinvio per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi proposti sono fondati e, pertanto, il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano per l'ulteriore corso.

2. Ed invero, ha ragione il difensore ricorrente nel lamentare: a. che, secondo giurisprudenza costante, la presenza dell'interessato e/o del suo difensore non fosse necessaria; b. che l'Attanasio aveva adempiuto validamente agli oneri noti- ficatori all'ufficio finanziario interessato, avanzando richiesta all'ufficio matricola della [OSCURATO:PERSONA] in cui era detenuto di provvedere alla trasmissione dell'istanza medesima; c. che il procedimento in questione ex art. 99 D.P.R. n. 115 del 2002 risultava assoggettato alle regole del procedimento penale e non a quelle del rito civile, erroneamente richiamate nell'ordinanza impugnata.

3. Dunque, partendo dalla doglianza sub c. , va evidenziato che tutta la pro- cedura seguita si palesa abnorme in quanto l'opposizione proposta avverso il de- creto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell'ambito di un procedimento penale, a differenza di quella al decreto di liquida- zione del compenso al custode o all'ausiliario del giudice, deve essere decisa dal giudice penale, stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale e con le forma di tale ultimo processo (così, oltre la richiamata Sez. 4 n. 43227 del 25/9/2019, Attanasio, n.m., questa Sez. 4, n. 1223 del 16/10/2018 dep. 2019, Mucci, Rv. 274908, alla cui articolata e condivisibile motivazione si rimanda che richiama i ditta di Sez. 1 civ., ord. n. 6840 del 24/03/2011, Rv. 617366 che chiarisce come anche presso la Corte di Cassazione la competenza sia delle sezioni penali, Sez. 4, n. 6875 del 13/1/2021, Tallarico, Rv. 280540 e quelli di Sez.

Un. n. 36168 del 14/7/2004, Pangallo, Rv. 228667 e Sez.

Un. n. 19161 del 03/09/2009, Rv. 609887).

Va dunque qui ribadito l'orientamento attualmente consolidato nella giurispru- denza di questa Corte, il quale distingue tra le controversie sui compensi, nelle quali primeggia il rilievo della natura squisitamente civilistica, patrimoniale della causa, dalle controversie sull'ammissione alla fruizione al diritto alla difesa gratuita ed alla revoca di tali atti, nelle quali, "pur non difettando certamente un profilo patrimoniale, acquista un importante peso il fatto che il diritto di cui si discute si riverbera in primo luogo sull'effettivo esercizio del diritto di difesa nel processo penale.

In tale ambito, dunque, appare razionale ritenere che il carattere acces- sorie della controversia rispetto al processo penale debba orientare ad attingere, fin dove possibile, ai principi ed alle regole dell'ordinamento penale" (Sez. 4, n. 12491 del 2/3/2011, Esposito, Rv. 250134; e più di recente Sez. 4, n. 18697 del 21/3/2018, Marilli e altro, Rv. 273254).

Tale posizione - come ricorda la richiamata sentenza 1223/2019 - è condivisa ormai anche dalla giurisprudenza civile, per la quale l'opposizione alla revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta nel procedimento penale, va proposta alle sezioni penali della Corte di cassazione, contrariamente all'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi al custode e agli ausiliari dei magistrati e ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale (Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 6840 del 24/03/2011, Rv. 617366).

Ancora di recente è stato chiarito che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il rinvio al processo "speciale" per gli onorari di avvocato di cui all'art. 99, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non esclude, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 14 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 e del richiamo in esso previsto alla disciplina del rito sommario di cognizione di cui all'art. 702-bis e segg. cod. proc. civ., che al procedimento di opposizione avverso il rigetto dell'istanza di am- missione al beneficio si applichino le previsioni degli artt. 76 e segg. d.P.R. n. 115 del 2002, che devono essere coordinate, per le fasi non espressamente discipli- nate, con le disposizioni generali relative al processo penale principale (così Sez. 4, n. 29385 del 26/5/2022, Vetrugno, Rv. 283424 che, in applicazione del princi- pio, ha ritenuto corretta la decisione dichiarativa della tardività di opposizione al decreto reiettivo dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per superamento del termine di giorni venti di cui all'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002).

Deve essere quindi ribadito che il procedimento previsto dall'art. 99 d.p.r. n. 115/2002 è assoggettato alle regole del procedimento penale, sia pure nei limiti derivanti dalla previsione dell'innesto del rito previsto per gli onorari di avvocato (Sez. 4, n. 10009 del 3/12/2021, dep. 2022, Prevete, Rv. 282858).

4. Il provvedimento che ci occupa, dunque richiama - non conferentemente con l'art. 99 Dpr. 115/02- gli artt. 309 e 181 cod. proc. civ.

Peraltro, questa Corte di legittimità ha anche chiarito (cfr. ex multis Sez. 4 m. 53366 del 9/11/2016, Attanasio, n. m.), che, secondo il meccanismo processuale previsto dall'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002, "quando il ricorso in opposizione dell'interessato avverso il provvedimento impugnato sia stato tempestivamente depositato presso il giudice ad quem, ma non notificato alla Direzione regionale delle Entrate a cura dell'istante, non si configura inammissibilità del gravame, non essendo tale sanzione prevista dalla legge, sicché va disposta la rituale notifica del ricorso all'Amministrazione finanziaria, da eseguire a cura del ricorrente ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio (v.

Sez. 4, n. 18842 del 13/04/2016, Attanasio, Rv. 266846).

Ciò che rileva è, pertanto, il tempestivo deposito dell'atto introduttivo, che realizza la edictio actionis necessaria al rituale e valido radicarsi della seconda fase processuale e che nessuna decadenza per detta inattività risulta espressamente prevista.

Non è prevista, invece, la notifica al PG, né la presenza dell'interessato o del difensore.

Nel caso di specie, peraltro, il ricorrente - detenuto - aveva già comunque richiesto all'ufficio matricola della casa circondariale presso cui era ristretto la tra- smissione del ricorso all'Ufficio finanziario competente, che ne era controparte: condotta, questa, certamente esaustiva ai fini dell'assolvimento dell'onere relativo da parte del ricorrente, detenuto, secondo plurimi arresti del giudice di legittimità (per tutte, v.

Sez. 4, n. 52872 del 15/11/2016, Attanasio, Rv. 268686 secondo cui «'incombente, previsto a pena di inammissibilità, della notifica all'ufficio finanziario Idei ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza all'ammissione al pa- trocinio a spese dello Stato è validamente adempiuto dal soggetto impugnante, che si trovi detenuto, mediante la richiesta all'ufficio matricola della casa circon- dariale di provvedere alla trasmissione all'ufficio finanziario delle copie del ri- corso»; Sez. 4, n. 5045 del 10/11/2010, dep. 2011, Antonov e [OSCURATO:PERSONA]., Rv. 249564 secondo cui "l'incombente, previsto a pena di inammissibilità, della notifica all'ufficio finanziario del ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 99, co. 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) è validamente adempiuto dal soggetto impugnante, che si trovi detenuto, mediante la richiesta all'ufficio matricola della casa circondariale di prov- vedere alla trasmissione all'ufficio finanziario delle copie del ricorso»).Da tali considerazioni, segue che erroneamente e sulla base di ritenute viola- zioni processuali in realtà del tutto inesistenti relative all'assenza delle parti, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha disposto il sostanziale rigetto dell'opposi- zione, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo.

Pertanto, va disposto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impu- gnato con la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano per nuovo esame con le forme di cui all'art. 99 Dpr. 309/90.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata. v [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 26/1/2022, preceduto da un rinvio interlocutorio ai sensi dell'art. 309 cod. proc. civ. in data 20/10/2021 a causa dell'assenza delle parti, il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano ha disposto la cancella- zione dal ruolo del procedimento originato dal ricorso avanzato da [OSCURATO:PERSONA]- sio avverso il rigetto dell'avanzata richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, l'Attanasio, deducendo, quale unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come di- sposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. violazione degli artt. 181 e 309 cod. proc. civ.; 99, co. 2, DPR 2002/115 e 702-bis cod. proc. civ. Lamenta il ricorrente che, alla prima udienza del 20/10/2021 la Presidente disponeva il rinvio al 26/01/2022 sul presupposto che nessuno fosse comparso, e questo nonostante l' Attanasio avesse provveduto alla notificazione all'Ufficio delle Entrate in data 13/7/2021, inviata per conoscenza anche al Tribunale di Sorve- glianza di Milano. Peraltro, si rileva in ricorso che la mancata comparizione è ampiamente con- sentita ed in supporto a ciò si riporta quanto disposto proprio da questa Sez. 4 n. 53366/16 in un procedimento che riguardava l'odierno ricorrente, secondo cui "non è prevista, invece, la notifica al PG, né la presenza dell'interessato o del difensore". A seguito del decreto di rinvio all'udienza dei [OSCURATO:DATA_NASCITA] -prosegue il ricorso- l'Attanasio provvedeva nuovamente, in data 22/10/2021, a notificare all'Ufficio delle Entrate il decreto e il ricorso attraverso l'Ufficio matricola, secondo quanto asseverato da questa Sez. 4 nn. 18442/16 e n, 852/22, sempre in procedure che lo riguardano, secondo cui "è validamente adempiuta dal soggetto impugnante, che si trovi detenuto, mediante la richiesta all'ufficio matricola della casa circon- dariale di provvedere alla trasmissione all'ufficio finanziario". E anche in questo secondo caso l'istanza di notificazione veniva inviata per conoscenza al Tribunale di Sorveglianza di Milano quale prova dell'avvenuta notifica. La Presidente del Tribunale di Sorveglianza -si sottolinea- era dunque ben a conoscenza che l'Attanasio è detenuto e che la sua mancata comparsa, oltre ad essere del tutto ininfluente per la trattazione del ricorso, non dipende certo dallo stesso. In ogni caso, si denuncia essere del tutto inconferente il richiamo all'art. 309 cod. proc. civ., e implicitamente all'art. 181 cod. proc. civ., che si applicano solo al procedimento civile e non certo alla procedura mista ex art. 702-bis cod. proc.civ. che caratterizza il ricorso avverso il rigetto della richiesta di ammissione al gratuito patrocinio, secondo quanto ribadito da questa Sez. 4 n. 43227/19, Atta- nasio. Il secondo comma dell'art. 99 DPR 2002/115 -sottolinea il ricorrente- impone soltanto la notificazione all'ufficio finanziario, onere adempiuto in tempo dal ricor- rente, da cui non sì può pretendere altro, meno che mai la comparsa visto che si tratta soggetto detenuto. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. In data 5/12/2022 il P.G. presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. chiedendo annullarsi l'ordinanza im- pugnata con rinvio per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi proposti sono fondati e, pertanto, il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano per l'ulteriore corso. 2. Ed invero, ha ragione il difensore ricorrente nel lamentare: a. che, secondo giurisprudenza costante, la presenza dell'interessato e/o del suo difensore non fosse necessaria; b. che l'Attanasio aveva adempiuto validamente agli oneri noti- ficatori all'ufficio finanziario interessato, avanzando richiesta all'ufficio matricola della [OSCURATO:PERSONA] in cui era detenuto di provvedere alla trasmissione dell'istanza medesima; c. che il procedimento in questione ex art. 99 D.P.R. n. 115 del 2002 risultava assoggettato alle regole del procedimento penale e non a quelle del rito civile, erroneamente richiamate nell'ordinanza impugnata. 3. Dunque, partendo dalla doglianza sub c. , va evidenziato che tutta la pro- cedura seguita si palesa abnorme in quanto l'opposizione proposta avverso il de- creto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell'ambito di un procedimento penale, a differenza di quella al decreto di liquida- zione del compenso al custode o all'ausiliario del giudice, deve essere decisa dal giudice penale, stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale e con le forma di tale ultimo processo (così, oltre la richiamata Sez. 4 n. 43227 del 25/9/2019, Attanasio, n.m., questa Sez. 4, n. 1223 del 16/10/2018 dep. 2019, Mucci, Rv. 274908, alla cui articolata e condivisibile motivazione si rimanda che richiama i ditta di Sez. 1 civ., ord. n. 6840 del 24/03/2011, Rv. 617366 che chiarisce come anche presso la Corte di Cassazione la competenza sia delle sezioni penali, Sez. 4, n. 6875 del 13/1/2021, Tallarico, Rv. 280540 e quelli di Sez. Un. n. 36168 del 14/7/2004, Pangallo, Rv. 228667 e Sez. Un. n. 19161 del 03/09/2009, Rv. 609887). Va dunque qui ribadito l'orientamento attualmente consolidato nella giurispru- denza di questa Corte, il quale distingue tra le controversie sui compensi, nelle quali primeggia il rilievo della natura squisitamente civilistica, patrimoniale della causa, dalle controversie sull'ammissione alla fruizione al diritto alla difesa gratuita ed alla revoca di tali atti, nelle quali, "pur non difettando certamente un profilo patrimoniale, acquista un importante peso il fatto che il diritto di cui si discute si riverbera in primo luogo sull'effettivo esercizio del diritto di difesa nel processo penale. In tale ambito, dunque, appare razionale ritenere che il carattere acces- sorie della controversia rispetto al processo penale debba orientare ad attingere, fin dove possibile, ai principi ed alle regole dell'ordinamento penale" (Sez. 4, n. 12491 del 2/3/2011, Esposito, Rv. 250134; e più di recente Sez. 4, n. 18697 del 21/3/2018, Marilli e altro, Rv. 273254). Tale posizione - come ricorda la richiamata sentenza 1223/2019 - è condivisa ormai anche dalla giurisprudenza civile, per la quale l'opposizione alla revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, disposta nel procedimento penale, va proposta alle sezioni penali della Corte di cassazione, contrariamente all'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi al custode e agli ausiliari dei magistrati e ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale (Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 6840 del 24/03/2011, Rv. 617366). Ancora di recente è stato chiarito che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il rinvio al processo "speciale" per gli onorari di avvocato di cui all'art. 99, comma 3, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non esclude, anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 14 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 e del richiamo in esso previsto alla disciplina del rito sommario di cognizione di cui all'art. 702-bis e segg. cod. proc. civ., che al procedimento di opposizione avverso il rigetto dell'istanza di am- missione al beneficio si applichino le previsioni degli artt. 76 e segg. d.P.R. n. 115 del 2002, che devono essere coordinate, per le fasi non espressamente discipli- nate, con le disposizioni generali relative al processo penale principale (così Sez. 4, n. 29385 del 26/5/2022, Vetrugno, Rv. 283424 che, in applicazione del princi- pio, ha ritenuto corretta la decisione dichiarativa della tardività di opposizione al decreto reiettivo dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per superamento del termine di giorni venti di cui all'art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002). Deve essere quindi ribadito che il procedimento previsto dall'art. 99 d.p.r. n. 115/2002 è assoggettato alle regole del procedimento penale, sia pure nei limiti derivanti dalla previsione dell'innesto del rito previsto per gli onorari di avvocato (Sez. 4, n. 10009 del 3/12/2021, dep. 2022, Prevete, Rv. 282858). 4. Il provvedimento che ci occupa, dunque richiama - non conferentemente con l'art. 99 Dpr. 115/02- gli artt. 309 e 181 cod. proc. civ. Peraltro, questa Corte di legittimità ha anche chiarito (cfr. ex multis Sez. 4 m. 53366 del 9/11/2016, Attanasio, n. m.), che, secondo il meccanismo processuale previsto dall'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002, "quando il ricorso in opposizione dell'interessato avverso il provvedimento impugnato sia stato tempestivamente depositato presso il giudice ad quem, ma non notificato alla Direzione regionale delle Entrate a cura dell'istante, non si configura inammissibilità del gravame, non essendo tale sanzione prevista dalla legge, sicché va disposta la rituale notifica del ricorso all'Amministrazione finanziaria, da eseguire a cura del ricorrente ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio (v. Sez. 4, n. 18842 del 13/04/2016, Attanasio, Rv. 266846). Ciò che rileva è, pertanto, il tempestivo deposito dell'atto introduttivo, che realizza la edictio actionis necessaria al rituale e valido radicarsi della seconda fase processuale e che nessuna decadenza per detta inattività risulta espressamente prevista. Non è prevista, invece, la notifica al PG, né la presenza dell'interessato o del difensore. Nel caso di specie, peraltro, il ricorrente - detenuto - aveva già comunque richiesto all'ufficio matricola della casa circondariale presso cui era ristretto la tra- smissione del ricorso all'Ufficio finanziario competente, che ne era controparte: condotta, questa, certamente esaustiva ai fini dell'assolvimento dell'onere relativo da parte del ricorrente, detenuto, secondo plurimi arresti del giudice di legittimità (per tutte, v. Sez. 4, n. 52872 del 15/11/2016, Attanasio, Rv. 268686 secondo cui «'incombente, previsto a pena di inammissibilità, della notifica all'ufficio finanziario Idei ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza all'ammissione al pa- trocinio a spese dello Stato è validamente adempiuto dal soggetto impugnante, che si trovi detenuto, mediante la richiesta all'ufficio matricola della casa circon- dariale di provvedere alla trasmissione all'ufficio finanziario delle copie del ri- corso»; Sez. 4, n. 5045 del 10/11/2010, dep. 2011, Antonov e [OSCURATO:PERSONA]., Rv. 249564 secondo cui "l'incombente, previsto a pena di inammissibilità, della notifica all'ufficio finanziario del ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 99, co. 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) è validamente adempiuto dal soggetto impugnante, che si trovi detenuto, mediante la richiesta all'ufficio matricola della casa circondariale di prov- vedere alla trasmissione all'ufficio finanziario delle copie del ricorso»).Da tali considerazioni, segue che erroneamente e sulla base di ritenute viola- zioni processuali in realtà del tutto inesistenti relative all'assenza delle parti, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha disposto il sostanziale rigetto dell'opposi- zione, disponendo la cancellazione della causa dal ruolo. Pertanto, va disposto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impu- gnato con la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano per nuovo esame con le forme di cui all'art. 99 Dpr. 309/90. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di S
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