CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37290/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. n(.3 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte Appello Torino, nel confermare la decisione del Tribunale di Novara quanto alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai delitti di cui agli artt. 216, commi 1 e 2, 219, 223, 217- 224 I. fall, ha, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rideterminato la pena in anni due di reclusione, eliminando la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e riducendo le pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, I. fall., ad anni due. 2. Avverso la citata sentenza ha presentato ricorso l'imputato, per il tramite del suo difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando le proprie censure in tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, lamenta erronea applicazione dell'art. 216 e ss. I. fall., nonché «mancanza e manifesta illogicità della motivazione». Preliminarmente, la difesa eccepisce vizio di motivazione dell'impugnata sentenza, dal momento che la Corte territoriale si sarebbe limitata a ricopiare integralmente, salva fatta qualche minima interpolazione, la motivazione di primo grado, tralasciando quindi di valutare gli specifici motivi d'impugnazione proposti dall'appellante. Nel merito, lamenta difetto di accertamento probatorio in ordine ai singoli fatti di bancarotta distrattiva ascritti all'imputato, oltre che mancanza di qualsivoglia valutazione sull'elemento psicologico del reato. La Corte territoriale avrebbe apoditticamente ricondotto il disavanzo sociale al comportamento distrattivo del Galiano, senza tuttavia lasciar comprendere «se e quali beni siano entrati a far parte della Galform» e senza dar conto della idoneità dei comportamenti distrattivi a recare offesa agli interessi della massa dei creditori. 2.2 Del pari indimostrato sarebbe l'elemento piscologico del reato di bancarotta fraudolenta documentale, di cui si discute nel secondo motivo di ricorso, ove si sottolinea la regolare consegna, da parte dell'amministratore, del bilancio relativo all'anno 2005 e si contesta la mancata dimostrazione della consapevolezza e volontà, in capo all'imputato, di celare la movimentazione economica dell'impresa. 2.3 Col terzo motivo, si eccepisce la mancata motivazione in ordine alla contestata aggravante di cui all'art. 219, comma 1, I. fall. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Con riguardo alle censure sollevate nel primo motivo, può osservarsi che l'orientamento giurisprudenziale citato dalla difesa a supporto delle proprie tesi è stato superato da successive decisioni di questa Corte. In particolare, il ricorrente invoca una pronuncia (Sez. 5, n. 47502 del 24/09/2012, Corvetta, Rv. 253493 - 01), secondo la quale, nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, lo stato di insolvenza che dà luogo al fallimento costituisce elemento essenziale i del reato, in qualità di evento dello stesso e, pertanto, deve porsi in rapporto causale con la condotta dell'agente e deve essere, altresì, sorretto dall'elemento soggettivo del dolo. Ebbene, siffatta ricostruzione è rimasta isolata poiché la granitica giurisprudenza successiva si è attestata sul principio per il quale l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato, avuto riguardo a cointeressenze dell'amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte, nella irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevolezza imprenditoriale, necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa. (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 — 01). Posto che il dolo della bancarotta distrattiva è generico, esso, alla luce dell'orientamento sopra ricordato, va apprezzato alla luce del rilevante importo delle merci sottratte nel caso di specie (550.000 euro). In tale cornice, la critica rivolta alla sentenza di secondo grado per l'utilizzo di una motivazione che sostanzialmente ripercorre le argomentazioni del giudice di primo grado è del tutto infondata, in quanto l'autonomia delle valutazioni del giudice d'appello va calibrata rispetto alla specificità — nella specie, praticamente insussistente — dei motivi di impugnazione. Coerentemente si è ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione col quale si deduca l'illegittimità della sentenza d'appello solo perché motivata "per relationem" alla decisione di primo grado, senza indicare i punti dell'atto di appello non valutati dalla decisione impugnata. (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Rv. 277161 — 01). La motivazione "per relationem" dell'impugnata sentenza ha peraltro recepito «in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa» ed è pertanto, a parere di questo Collegio, incensurabile (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, cit., dove si rinvia a Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014 - dep. 13/05/2014, Bruno e altri, Rv. 25992901). Nel merito, le censure indicate dalla difesa aspirano in termini di assoluta genericità alla rivalutazione delle risultanze istruttorie e del fatto, preclusi in sede di legittimità. Posto che siffatta premessa è fuori discussione, era onere del ricorrente indicare la sorte dei beni stessi. Al riguardo, va ribadito che la responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede l'accertamento della previa disponibilità, da parte dell'imputato, dei beni non rinvenuti in seno all'impresa (Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Buttitta, Rv. 249715). Una volta raggiunta tale dimostrazione, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della ffi destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385), in quanto le condotte descritte all'art. 216, comma primo, n. 1 I. fall., hanno (anche) diretto riferimento alla condotta infedele o sleale del fallito nel contesto della garanzia che su di lui grava in vista della conservazione delle ragioni creditorie. È in funzione di siffatta garanzia che si spiega l'onere dimostrativo posto a carico del fallito, nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura. Trattasi, invero, di sollecitazione al diretto interessato perché fornisca la dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l'artefice della gestione, può rendere (Sez. 5, n. 7588 del 2011 cit. supra). In altri termini, a fronte del sicuro ingresso nel patrimonio dell'imprenditore di componenti attive e dell'assoluta impossibilità di ricostruire la destinazione delle stesse, del tutto ragionevolmente si può desumere che queste ultime siano state sottratte alla garanzia dei creditori, nella piena consapevolezza della concreta pericolosità di tali condotte in vista del soddisfacimento delle loro pretese. E allora, a ben guardare, non viene in questione un ribaltamento dell'onere probatorio, ma la sollecitazione a fornire elementi idonei a scardinare, introducendo un ragionevole dubbio, le conclusioni altrimenti univocamente raggiungibili sul piano logico. Ed è appena il caso di sottolineare che il dubbio ragionevole di cui all'art. 530, primo comma, cod. proc. pen. deve identificarsi in una ricostruzione della vicenda non solo astrattamente ipotizzabile in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza. È dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430). 2. Quanto alle censure di cui al secondo motivo, esse appaiono, del pari, del tutto infondate, avendo i Giudici d'appello chiarito come sia rimasto incontestato che il ricorrente non abbia consegnato null'altro che il bilancio 2005 e scarni documenti relativi all'esercizio 2006. La Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione sul fatto dell'esistenza delle scritture, della loro sottrazione, illustrando inoltre come la finalità di detta sottrazione fosse stata quella di non consentire l'individuazione dei destinatari delle merci. 3. Il rilevante importo delle merci sottratte (pari a 550.000 euro) conferma la ritenuta sussistenza della aggravante del danno di rilevante entità, contestata dal ricorrente col terzo motivo. 4. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, pertanto, inammissibile il ricorso; alla pronuncia di inammissibilità, consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata n43 in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di