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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2022

Cassazione n. 17276/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Roma, il quale, in funzione di giudice di appello, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Roma che lo ha condannato per il reato di lesioni personali; Considerato che i due motivi di ricorso, entrambi proposti in relazione alla affermazione di responsabilità, oltre ad articolare censure in fatto, si risolvono nella denunzia di vizi motivazionali, non ammissibile, ex art. 606 co. 2-bis cod.proc.pen., per i reati di competenza del giudice di pace; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 dicembre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Roma, il quale, in funzione di giudice di appello, ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Roma che lo ha condannato per il reato di lesioni personali; Considerato che i due motivi di ricorso, entrambi proposti in relazione alla affermazione di responsabilità, oltre ad articolare censure in fatto, si risolvono nella denunzia di vizi motivazionali, non ammissibile, ex art. 606 co. 2-bis cod.proc.pen., per i reati di competenza del giudice di pace; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022
Sentenza Cassazione n. 17276/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris