CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 febbraio 2026
Cassazione n. 19948/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
025visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleGaspare Sturzo, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 30.5.2025, la Corte d’appello di Firenze ha confermato lasentenza del Tribunale di Prato in data 14.2.2022 di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena disette mesi di reclusione e 10.000 euro di multa in ordine al reato di cui all’art. 22, comma 12,d.lgs. n. 286 del 1998, per avere assunto alle proprie dipendenze due cittadini cinesi privi delpermesso di soggiorno.In particolare, la Corte territoriale, in riferimento al motivo d’appello relativo al diniegodelle attenuanti generiche, ha affermato che non fosse ravvisabile alcun motivo che nepoteva giustificare la concessione, non essendo sufficiente la sola incensuratezzaevidenziata dal difensore e rilevando che l'imputata non avesse ammesso le propriecondotte criminose.2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA],articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen., il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.Il ricorso censura che la Corte di appello abbia, in definitiva, addotto come unico motivodi diniego delle attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen. il contegno processualedell'imputata. Ma la motivazione non tiene conto che la Wu fu arrestata in flagranza di reatoe che, pertanto, l'ammissione di responsabilità da parte sua non avrebbe avuto alcun rilievo.Del resto, la giurisprudenza ha evidenziato che, se la confessione può essere valutatacome un elemento favorevole ai fini della concessione del beneficio, d'altro canto la scelta dirimanere in silenzio non può essere assunta, da sola, come elemento sfavorevole.3. Con requisitoria scritta trasmessa il 13.2.2026, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, in quanto meramente reiterativo di un motivod’appello, riproposto senza alcun confronto con la motivazione della sentenza di secondogrado.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.La motivazione con cui la Corte d’appello di Firenze ha confermato il diniego dellecircostanze attenuanti generiche è incensurabile, perché si fonda sulla corretta applicazionedel principio secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generichepuò essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze disegno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, pereffetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solostato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Guarnieri, Rv. 283489 –01; Sez. 1, n. 39566 del 16/2/2017, Starace, Rv. 270986 – 01;Sez. 3, n. 44071 del25/9/2014, Papini, Rv. 260610 – 01).Né con l’atto di appello, né con il presente ricorso sono state prospettate, al di fuoridell’assenza di precedenti penali a carico dell’imputata, ragioni di segno positivo, tale nonpotendosi considerare la necessità di adeguare la pena all’effettiva gravità del fatto.È vero, a tal proposito, che le circostanze attenuanti generiche hanno anche la funzionedi adeguare la sanzione finale all'effettivo disvalore del fatto oggetto di giudizio, nellaglobalità degli elementi oggettivi e soggettivi. Tuttavia, una volta che il legislatore abbiadisciplinato il trattamento sanzionatorio per una determinata fattispecie di reato nella previaconsiderazione della funzione propria della pena, il giudice di merito, qualora intendaadeguare l'entità della pena al disvalore del fatto anche mediante il ricorso alle attenuantigeneriche, ha l'onere di ben evidenziare gli elementi del caso concreto che giustificano ilriconoscimento di dette attenuanti (Sez. 2, n. 5247 del 15/10/2020, dep. 2021, P., Rv.280639 – 01, anche in motivazione).Ne deriva, come ribadito anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 20808del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, in motivazione), che la meritevolezza di dettoadeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogoall'obbligo, per il giudice, ove ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo,l'affermata insussistenza (cfr. Sez. 3, n. 35570 del 30/5/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv.270694; Sez. 1, n.46568 del 18/5/2017, Lamin, Rv. 271315 - 01).Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se neaffermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementiche sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio, la cuiesclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice,a fronte di specifica richiesta dell'imputato, indichi delle plausibili ragioni a sostegno delrigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità dellacontestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda.Il potere di determinazione giudiziale della sanzione deve essere esercitato innanzituttonel quadro edittale stabilito dal legislatore, in relazione ai limiti – minimo e massimo –predeterminati.La circostanza che il giudice – come nel caso di specie – individui, nel contesto di taleambito privilegiato di commisurazione della pena, una sanzione pressoché coincidente con ilminimo edittale, evidentemente in ragione della limitata complessiva entità del fatto, nongiustifica di per sé anche il contestuale riconoscimento dell’ulteriore mitigazione previstadall’art. 62-bis cod. pen.Ciò richiede comunque l'esistenza di elementi “positivi”, suscettibili, in ragione delleparticolari connotazioni fattuali e soggettive, di consentire in concreto un aggiuntivoadeguamento verso il basso della sanzione, che tuttavia, come espressamente affermatodalle Sezioni unite Schettino sopra citate, deve pur sempre riflettere «la cura nel filtrareeventuali spinte irrazionalistiche attraverso l'ancoraggio ai parametri legali della dosimetriasanzionatoria».Resta, dunque, che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime ungiudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia noncontraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n.43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 – 01).Nel caso in esame, la Corte d’appello ha non incongruamente addotto, a giustificazionedel diniego delle attenuanti generiche, l’assenza di elementi positivi e ha annesso, inaggiunta, una valenza non favorevole al comportamento silente dell’imputata, che, pur nonpotendo effettivamente costituire di per sé un elemento decisivo in senso sfavorevole, ècomunque ulteriormente sintomatico dell’assenza di dati positivamente valutabili a vantaggiodella Wu.Alla luce di quanto fin osservato, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con laconseguente condanna della ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]