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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 settembre 2026

Cassazione n. 24974/2026

Testo disponibile della fonte

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nella, giusta procura speciale in atti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, inpersona del Direttore generale p.t., rappresentate e difese dall’Avvocaturagenerale dello [OSCURATO:PERSONA] -avverso la sentenza n. 4998/2022 resa dalla Corte di giustizia tributaria diII grado di Roma, Sezione 13, depositata in data 9.11.2022 e nonnotificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA];1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava 20 ruoli esattoriali, di cui affermava diessere venuto casualmente a conoscenza tramite un accesso presso ilconcessionario, lamentando l’omessa notifica delle cartelle di pagamento ela prescrizione dei crediti iscritti a ruolo.2.

La C.T.P. di Roma accoglieva il ricorso, ritenendo che l’Ader fosseriuscita a provare la notifica di una sola cartella di pagamento, ma ilNumero registro generale 7243/2023Numero sezionale 5233/2026Numero di raccolta generale 24974/2026Data pubblicazione 03/09/2026credito era ugualmente prescritto, mentre gli altri tributi erano parimentiprescritti, in difetto di prova di atti interruttivi.3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello nei confronti dell’Agenzia delleEntrate, lamentando l’erronea liquidazione per difetto delle speseprocessuali da parte del giudice di primo grado.

L’Agenzia delle Entrateproponeva appello incidentale, lamentando l’omesso accoglimentodell’eccezione di difetto di legittimazione passiva e di conseguenzal’erronea condanna al pagamento delle spese processuali.

L’ A.d.E.R., a suavolta, proponeva separato appello, con il quale denunciava l’erroneità dellasentenza nella parte in cui aveva ritenuto non provata la notifica di tutte lecartelle sottese agli estratti impugnati e di conseguenza maturata laprescrizione.4.

La CGT-2, riuniti gli appelli, dichiarava inammissibile il ricorsointroduttivo di primo grado, assorbito l'appello di [OSCURATO:PERSONA] el’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate.

Condannava UrbaniAntonino al pagamento delle spese processuali.

Riteneva che l’eccezione dinullità della procura alle liti rilasciata al difensore dell’appellante ADERfosse infondata ed improponibile l’impugnazione degli estratti di ruolo, allaluce del decreto-legge n. 146/2021 e della sentenza a Sezioni Unite dellaS.C. n. 26283/2022, oltre che improponibile l’eccezione di prescrizione.5. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato ad un unicomotivo.6.

L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione resistonocon controricorso.7.

Per la trattazione della controversia è stata fissata l'adunanza cameraledel [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo ed unico motivo il ricorrente denuncia «violazione o falsaapplicazione degli artt. 77,83 e 182 c.p.c., con riferimento alla procura alleliti rilasciata in secondo grado all’avv. [OSCURATO:PERSONA] d'Ascoli (Ader) in relazioneNumero registro generale 7243/2023Numero sezionale 5233/2026Numero di raccolta generale 24974/2026Data pubblicazione 03/09/2026all’art. 360 n. 4 c.p.c.», assumendo che la CGT-2 avrebbe dovutodichiarare inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle EntrateRiscossione, come eccepito nelle proprie controdeduzioni, questione in ognicaso rilevabile d’ufficio, in quanto la procura all’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ascoli erastata rilasciata non già dal legale rappresentante, ma da tale NicolaPullano, sedicente responsabile degli atti introduttivi del giudizio Lazio, invirtù di asserita procura speciale rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, nonallegata agli atti, configurandosi dunque il difetto di prova del potere dirappresentanza in capo al soggetto che aveva conferito la procuraall’avvocato del libero Foro.

Inoltre, siccome l’eccezione era stata sollevatada esso appellato e non rilevata d’ufficio, l’Ader avrebbe dovuto depositarela procura rilasciata al dirigente [OSCURATO:PERSONA] nella prima occasione utile,non potendosi applicare l’art. 182 c.p.c..1.1.

Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, non essendo idoneoa condurre al risultato auspicato.1.2.

I giudici di appello hanno infatti rilevato d’ufficio l’improponibilità delricorso di primo grado, ai sensi dell’art. 3-bis del decreto-legge n.146/2021, convertito nella legge n. 215/2021, che ha inserito nel d.P.R. n.602/1973 il comma 4-bis dell’art. 12, stabilendo che l’estratto di ruolo nonè impugnabile e che il ruolo e la cartella di pagamento invalidamentenotificata sono suscettibili di diretta impugnazione esclusivamente quandoil debitore dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli unpregiudizio specifico.

Le ipotesi tassative riguardano la partecipazione aprocedure di appalto pubblico ai sensi dell’art. 80, comma 4, del d.lgs. n.50/2016, la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici secondoil decreto del Ministero dell’Economia n. 40/2008, o la perdita di beneficinei rapporti con pubbliche amministrazioni.

I giudici di appello hannoritenuto tale disposizione applicabile al giudizio pendente, in conformitàall’orientamento espresso da questa Corte nella sentenza a Sezioni UniteNumero registro generale 7243/2023Numero sezionale 5233/2026Numero di raccolta generale 24974/2026Data pubblicazione 03/09/2026n. 26283/2022 ( vedi anche Sez.

U. n. 12459/2024), con motivazione inalcun modo censurata dalla parte ricorrente.1.3.

Trattandosi di questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado delgiudizio (ex multis, Cass. n. 3942/2025), l’ipotetica inammissibilitàdell’atto di appello proposto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, che èstato riunito all’appello principale proposto dall’appellante, non impediva ilrilievo officioso dell’improponibilità dell’azione.2.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.3.

Spese secondo soccombenza.4.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (TestoUnico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per laproposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo, sedovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile;condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida incomplessivi euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (TestoUnico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per laproposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il PresidenteAndreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nella, giusta procura speciale in atti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, inpersona del Direttore generale p.t., rappresentate e difese dall’Avvocaturagenerale dello [OSCURATO:PERSONA] -avverso la sentenza n. 4998/2022 resa dalla Corte di giustizia tributaria diII grado di Roma, Sezione 13, depositata in data 9.11.2022 e nonnotificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA];1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava 20 ruoli esattoriali, di cui affermava diessere venuto casualmente a conoscenza tramite un accesso presso ilconcessionario, lamentando l’omessa notifica delle cartelle di pagamento ela prescrizione dei crediti iscritti a ruolo.2. La C.T.P. di Roma accoglieva il ricorso, ritenendo che l’Ader fosseriuscita a provare la notifica di una sola cartella di pagamento, ma ilNumero registro generale 7243/2023Numero sezionale 5233/2026Numero di raccolta generale 24974/2026Data pubblicazione 03/09/2026credito era ugualmente prescritto, mentre gli altri tributi erano parimentiprescritti, in difetto di prova di atti interruttivi.3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello nei confronti dell’Agenzia delleEntrate, lamentando l’erronea liquidazione per difetto delle speseprocessuali da parte del giudice di primo grado. L’Agenzia delle Entrateproponeva appello incidentale, lamentando l’omesso accoglimentodell’eccezione di difetto di legittimazione passiva e di conseguenzal’erronea condanna al pagamento delle spese processuali. L’ A.d.E.R., a suavolta, proponeva separato appello, con il quale denunciava l’erroneità dellasentenza nella parte in cui aveva ritenuto non provata la notifica di tutte lecartelle sottese agli estratti impugnati e di conseguenza maturata laprescrizione.4. La CGT-2, riuniti gli appelli, dichiarava inammissibile il ricorsointroduttivo di primo grado, assorbito l'appello di [OSCURATO:PERSONA] el’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate. Condannava UrbaniAntonino al pagamento delle spese processuali. Riteneva che l’eccezione dinullità della procura alle liti rilasciata al difensore dell’appellante ADERfosse infondata ed improponibile l’impugnazione degli estratti di ruolo, allaluce del decreto-legge n. 146/2021 e della sentenza a Sezioni Unite dellaS.C. n. 26283/2022, oltre che improponibile l’eccezione di prescrizione.5. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato ad un unicomotivo.6. L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate Riscossione resistonocon controricorso.7. Per la trattazione della controversia è stata fissata l'adunanza cameraledel [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo ed unico motivo il ricorrente denuncia «violazione o falsaapplicazione degli artt. 77,83 e 182 c.p.c., con riferimento alla procura alleliti rilasciata in secondo grado all’avv. [OSCURATO:PERSONA] d'Ascoli (Ader) in relazioneNumero registro generale 7243/2023Numero sezionale 5233/2026Numero di raccolta generale 24974/2026Data pubblicazione 03/09/2026all’art. 360 n. 4 c.p.c.», assumendo che la CGT-2 avrebbe dovutodichiarare inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle EntrateRiscossione, come eccepito nelle proprie controdeduzioni, questione in ognicaso rilevabile d’ufficio, in quanto la procura all’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ascoli erastata rilasciata non già dal legale rappresentante, ma da tale NicolaPullano, sedicente responsabile degli atti introduttivi del giudizio Lazio, invirtù di asserita procura speciale rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, nonallegata agli atti, configurandosi dunque il difetto di prova del potere dirappresentanza in capo al soggetto che aveva conferito la procuraall’avvocato del libero Foro. Inoltre, siccome l’eccezione era stata sollevatada esso appellato e non rilevata d’ufficio, l’Ader avrebbe dovuto depositarela procura rilasciata al dirigente [OSCURATO:PERSONA] nella prima occasione utile,non potendosi applicare l’art. 182 c.p.c..1.1. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, non essendo idoneoa condurre al risultato auspicato.1.2. I giudici di appello hanno infatti rilevato d’ufficio l’improponibilità delricorso di primo grado, ai sensi dell’art. 3-bis del decreto-legge n.146/2021, convertito nella legge n. 215/2021, che ha inserito nel d.P.R. n.602/1973 il comma 4-bis dell’art. 12, stabilendo che l’estratto di ruolo nonè impugnabile e che il ruolo e la cartella di pagamento invalidamentenotificata sono suscettibili di diretta impugnazione esclusivamente quandoil debitore dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli unpregiudizio specifico. Le ipotesi tassative riguardano la partecipazione aprocedure di appalto pubblico ai sensi dell’art. 80, comma 4, del d.lgs. n.50/2016, la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici secondoil decreto del Ministero dell’Economia n. 40/2008, o la perdita di beneficinei rapporti con pubbliche amministrazioni. I giudici di appello hannoritenuto tale disposizione applicabile al giudizio pendente, in conformitàall’orientamento espresso da questa Corte nella sentenza a Sezioni UniteNumero registro generale 7243/2023Numero sezionale 5233/2026Numero di raccolta generale 24974/2026Data pubblicazione 03/09/2026n. 26283/2022 ( vedi anche Sez. U. n. 12459/2024), con motivazione inalcun modo censurata dalla parte ricorrente.1.3. Trattandosi di questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado delgiudizio (ex multis, Cass. n. 3942/2025), l’ipotetica inammissibilitàdell’atto di appello proposto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione, che èstato riunito all’appello principale proposto dall’appellante, non impediva ilrilievo officioso dell’improponibilità dell’azione.2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.3. Spese secondo soccombenza.4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (TestoUnico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per laproposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo, sedovuto. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile;condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida incomplessivi euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 (TestoUnico delle spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per laproposta impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Il PresidenteAndreina Giudicepietro
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