CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 12085/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio alla Corte d'appello limitatamente alla confisca con rigetto degli ulteriori motivi di impugnazione [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 17 giugno 2025, la Corte d'appello di Trieste confermava la sentenza del Tribunale di Pordenone del 22 novembre 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 9 di reclusione, oltre pene accessorie e confisca, per il reato di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000. La condotta contestata consisteva nell'aver indicato, in qualità di amministratore di diritto della [OSCURATO:SOCIETA]., elementi passivi fittizi nella dichiarazione IVA per l'anno 2015, avvalendosi di una fattura per operazioni oggettivamente inesistenti emessa dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., amministrata dal figlio [OSCURATO:PERSONA], ritenuto anche amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. 12. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione di legge in relazione all'art. 2 d. Igs. 74/2000 e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello abbia erroneamente ritenuto sussistente il dolo, quantomeno nella forma del dolo eventuale, sulla base di elementi indiziari (elevato importo della fattura, assenza di pagamento, rapporto di parentela) senza considerarli in rapporto dialettico con la circostanza decisiva che l'imputato aveva assunto la carica di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. il 17 dicembre 2015, quindi dopo l'emissione della fattura, datata 10 novembre 2015. Secondo la difesa, l'affermazione di un generico "onere di verifica" a carico del legale rappresentante trasformerebbe il reato doloso in una fattispecie sanzionata a titolo di responsabilità oggettiva o colposa. Si sottolinea, inoltre, la contraddittorietà della motivazione, che da un lato riconosce [OSCURATO:PERSONA] come amministratore di fatto di [OSCURATO:SOCIETA], ma dall'altro utilizza tale circostanza per fondare la responsabilità dolosa di chi, come l'odierno ricorrente, rivestiva una carica meramente formale da pochissimo tempo. 2.2 Con il secondo motivo si denuncia la violazione di legge processuale in relazione agli artt. 63, 64 c.p.p. e 220 disp. att. c.p.p. e conseguente vizio di motivazione. La difesa eccepisce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese telefonicamente da [OSCURATO:PERSONA] alla Guardia di Finanza, in quanto raccolte senza le garanzie difensive nonostante egli fosse già gravato da indizi di reato. Si contesta il ragionamento della Corte territoriale, la quale avrebbe rigettato il motivo applicando la c.d. "prova di resistenza", ritenendo la prova della fittizietà emergente da altri elementi. Il ricorrente sostiene che l'inutilizzabilità ex art. 63, comma 2, c.p.p. sia "patologica" e assoluta, non superabile tramite un giudizio postumo di non decisività, avendo tali dichiarazioni comunque "inquinato" il materiale probatorio e orientato il giudizio. 2.3 Con il terzo motivo, si denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 2 e 12- bis del d. Igs. 74/2000 in ordine alla quantificazione del profitto confiscabile. Il ricorrente denuncia l'illegittimità della confisca disposta, nella misura in cui il profitto del reato è stato calcolato includendo anche l'[OSCURATO:PERSONA] sulle [OSCURATO:PERSONA] (IRAP). Si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini del reato di cui all'art. 2 d. Igs. 74/2000, il profitto confiscabile è costituito dal risparmio di spesa relativo alle sole "imposte sui redditi o sul valore aggiunto", con esclusione dell'IRAP. La Corte d'appello, confermando la statuizione di primo grado, sarebbe incorsa in una palese violazione di legge. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile risultando in parte aspecifico, non confrontandosi con la motivazione contestata e, nella restante parte, manifestamente infondato. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, nella parte in addebita alla Corte territoriale di aver trasformato "un reato doloso in una fattispecie di responsabilità oggettiva o, al più colposa", mentre risultano aspecifiche le censure mosse al ragionamento probatorio che ha respinto il motivo di gravame volto a contestare il raggiungimento della prova in ordine all'elemento soggettivo del reato. 2.1 La Corte d'appello ha fondato l'affermazione della sussistenza dell'elemento soggettivo, quantomeno nella forma del dolo eventuale, su una serie di elementi fattuali specifici e convergenti: l'elevato importo della fattura; l'assenza di qualsiasi pagamento o iscrizione; lo stretto rapporto di parentela e convivenza tra l'amministratore formale della società utilizzatrice (l'imputato) e quello della società emittente (il figlio); il ruolo di amministratore di fatto della società utilizzatrice ricoperto dal figlio dell'imputato; le anomalie di un'operazione coinvolgente una società, la [OSCURATO:SOCIETA]., inattiva, il cui amministratore risultava il legale rapp.te della società promittente ma anche il gestore di fatto della società promissaria. 2.2 A fronte di tali indici, la Corte territoriale ha logicamente concluso che l'imputato, in qualità di legale rappresentante tenuto alla verifica della contabilità, all'atto della presentazione della dichiarazione IVA, se non fosse stato informato della natura fittizia della fattura incriminata all'atto dell'assunzione della carica, avrebbe potuto agevolmente accertare, se solo avesse compiuto una minima verifica sulla contabilità, come sarebbe stato suo onere fare, l'inesistenza dell'operazione in essa documentata per cui, anche a voler ipotizzare che non venne informato, sarebbe comunque configurabile il dolo richiesto in quanto l'imputato, non esperendo alcun controllo, si espose al rischio che la presentazione della dichiarazione fosse comprensiva di una fattura, dall'importo assai elevato, attestante un'operazione inesistente strumentale al conseguimento di un'evasione d'imposta. Non può, peraltro, non sottolinearsi che, "in genere, non possa attribuirsi a errore, e, dunque, a colpa, l'ignoranza della falsità dei dati presentati in dichiarazione a causa di un omesso controllo, dal momento che l'amministratore ha la piena disponibilità dei dati economici dell'impresa, in forza del ruolo rivestito, incombendo su di lui l'obbligo di informarsi in ordine a eventuali anomalie presenti nel periodo della sua gestione" ( Sez. 3, n. 41178 del 14/10/2025, Galfré). 2.3 Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, tale ragionamento non trasforma il reato in una fattispecie di responsabilità oggettiva, ma costituisce una correttaapplicazione dei principi in materia di dolo eventuale, la cui sussistenza deve essere desunta da precisi indicatori fattuali. 2.4 Questa Corte ha ripetutamente puntualizzato che il dolo specifico richiesto dall'art. 2 d.lgs 74/2000, rappresentato dal perseguimento della finalità evasiva, la quale deve aggiungersi alla volontà di realizzare l'evento tipico (la presentazione della dichiarazione), è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, possa comportare l'evasione delle imposte dirette o dell'Iva (ex multis Sez. 3, [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2026, Gramuglia; Sez. 3, n. 52411 del 19/06/2018, B., Rv. 274104-01). Anzi, proprio sul presupposto della configurabilità della responsabilità per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 anche a titolo di dolo eventuale, si è precisato che il liquidatore di una società di capitali - così come l'amministratore, risultando equiparabile la disciplina civilista di riferimento- può rispondere, in relazione alle dichiarazioni annuali presentate dopo il suo insediamento, dei reati di cui agli artt. 2 e 4 d.lgs. n. 74 del 2000, purché emergano elementi dai quali poter desumere la conoscenza o conoscibilità, attraverso una diligente verifica della contabilità e dei bilanci, della fittizietà delle poste e della falsità delle fatture inserite nella dichiarazione (Sez. 3, n. 30492 del 23/06/2015, Damiani, Rv. 264395-01). Si legge nella parte motiva : "...l'assunzione della carica di amministratore o di liquidatore comporta, per comune esperienza, una minima verifica della contabilità, dei bilanci e delle ultime dichiarazioni dei redditi, per cui, ove ciò non avvenga, è evidente che colui che subentra nelle quote e assume la carica si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze. Il nuovo amministratore o il liquidatore, in altri termini, deve chiedere di visionare la documentazione fiscale e ci sono verifiche assai semplici e coincidenti con i minimi riscontri d'obbligo che devono essere eseguiti prima del subentro nella carica in difetto delle quali egli accetta il rischio che ci possa essere qualcosa che non va di cui è chiamato a rispondere anche .penalmente". 2.5 Venendo alle censure relative al ragionamento probatorio, la Corte territoriale ha valorizzato molteplici i segnali di allarme, i più significativi dei quali afferivano proprio alla natura dell'operazione documentata dalla fattura, che presupponeva l'avvenuto pagamento di importi ingenti e avrebbe richiesto la predisposizione di ulteriori risorse per far fronte alla stipula del contratto definitivo. La circostanza che l'imputato fosse subentrato nella carica da poche settimane non è stata ignorata, ma ritenuta non decisiva a fronte della palese e macroscopica anomalia dell'operazione contabile, afferente proprio all'anno di imposta cui si riferiva la dichiarazione, tale da imporre un onere di verifica anche a un amministratore da poco nominato, specialmente in considerazione del legame familiare con la controparte 4• dell'operazione. Non aver posto in essere quel minimo di controllo della contabilità e dei bilanci che avrebbe permesso di accertare l'inesistenza dell'operazione ha comportato, nel ragionamento della Corte territoriale, l'accettazione del rischio, nella più benevola delle ricostruzioni, dell'utilizzazione della fattura per operazioni inesistenti. 2.6 Con tale processo inferenziale solo apparentemente il ricorrente si confronta, incentrandosi le sue censure sulla valorizzazione del rapporto di parentela e sul lasso temporale intercorso fra l'assunzione della carica e l'adempimento dell'obbligo dichiarativo, senza però considerare le anomalie dell'operazione cui, invece, la Corte territoriale ha dato ampio rilievo. Le censure in valutazione sono, quindi, aspecifiche, in quanto carenti della necessaria correlazione tra l'argomentazione di cui si denuncia il vizio motivazionale, risultando del tutto ignorate alcune delle premesse fattuali che fondano il processo inferenziale della Corte, così da condannare la censura all'inammissibilità (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della c.d. "prova di resistenza" da parte della Corte d'appello in relazione alle dichiarazioni asseritamente inutilizzabili di [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto, la Corte territoriale ha chiarito in modo esplicito e non illogico che la prova della natura fittizia dell'operazione non discendeva dalle dichiarazioni del coimputato, bensì da una pluralità di elementi documentali e fattuali autonomi e convergenti. Nello specifico, la sentenza impugnata elenca: le visure che attestavano la mancata registrazione di atti di compravendita e la permanente proprietà degli immobili in capo alla società emittente; l'assenza di qualsiasi movimentazione bancaria attestante il pagamento; l'accertata inattività della società [OSCURATO:SOCIETA]. da anni; la sua sede legale fittizia. Costituisce, inoltre, orientamento assolutamente consolidato di questa Corte il principio secondo cui, prima di annullare una sentenza basata su un dato probatorio dichiarato inutilizzabile, è necessario procedere alla c.d. prova di resistenza, valutando se la motivazione "resti in piedi" nonostante l'eliminazione dell'elemento viziato. L'inutilizzabilità di un elemento di prova diviene, infatti, irrilevante qualora le residue risultanze siano sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 - 02; Sez. 4, n. 50817 del 14/12/2023, Stretti, Rv. 285533 - 01). 3.1 Nel caso di specie, la sentenza impugnata dà conto esplicitamente che, espungendo dal materiale probatorio le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quadro accusatorio rimaneva pienamente provato sulla base di altre e decisive risultanze. La doglianza del ricorrente, che assume che venendo in rilievo un'inutilizzabilità "assoluta" non sarebbe necessario dedurne la decisività, si scontra con il citato e consolidato orientamento di questa Corte e si traduce in una critica all'iter argomentativo• del giudice di merito meramente contestativa che non evidenzia alcuna violazione di legge o vizio logico. 4. Manifestamente infondato risulta anche il terzo motivo. È, infatti, vero, come denunciato nel ricorso, che il profitto dell'operazione è stato calcolato in C 373.800,00 "complessivi tra IRES, IRAP e IVA", ma la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado danno atto che la confisca è stata disposta sino alla concorrenza di C 346.500,00, essendo stata espunto dal profitto derivato dal reato l'IRAP indebitamente dedotta, pari a C 27.300,00. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichia P.Q.M