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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 marzo 2021

Cassazione n. 28605/2021

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ORDINANZA sul ricorso 26254-2015 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2021 - ricorrenti - 1019 contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 6564/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/10/2014 R.G.N. 625/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g.26254/15 - Inps contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 30.10.14 la corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza 24.11.10 del tribunale di Avellino che aveva accertato il diritto della signora [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione delle somme trattenute sulla retribuzione a titolo di contributo di solidarietà (previsto in linea generale nella misura del 2% delle prestazioni integrative "erogate o maturate" presso i fondi e la gestione speciale).

In particolare, affermava la corte territoriale che il riferimento alle somme "maturate" fosse rilevante per la sola ipotesi di divieto di cumulo alla base della mancata erogazione, ritenendo dunque necessaria in ogni caso l'erogazione del trattamento integrativo, possibile solo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Avverso tale sentenza ricorre l'Inps per un motivo, illustrato da memoria; la signora Preziuso è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]: Con unico motivo si deduce violazione degli articoli 64 co.5 legge n. 144 del 1999 e 18, co. 19, decreto legge n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011, per avertvtrascurato la specifica alternativa prevista dalla legge.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha giàaffermato (Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 18666 del 04/09/2014, Rv. 632875 - 01) che, in materia di contribuzione previdenziale, il contributo di solidarietà spetta, ai sensi dell'art. 64, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, come autenticamente interpretato dall'art. 18, comma 19, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011 n. 111, agli ex dipendenti sulle prestazioni integrative in godimento e ai lavoratori ancora in servizio, per i quali è calcolato sul "maturato" della pensione integrativa al 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione, rispondendo la disciplina, come affermato dalla sentenza n. 156 del 2014 della Corte costituzionale, ad obiettivi di interesse generale e di rilievo costituzionale, quali quelli della certezza del diritto e del ripristino della uguaglianza e della solidarietà all'interno del sistema previdenziale.

La sentenza impugnata, che non si è attenuta al detto principio, deve essere cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda introduttiva della lite.

Le spese dell'intero giudizio possono essere compensate, essendo l'intervento della prima pronuncia di legittimità in materia pressoché coevo rispetto alla sentenza impugnata. p.q.m. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva della lite.

Spese dell'intero giudizio compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 marzo 2021. [OSCURATO:PERSONA] FUN7Tr GRIDIZIARIC Ma a #7 coia Li

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 26254-2015 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2021 - ricorrenti - 1019 contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 6564/2014 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/10/2014 R.G.N. 625/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g.26254/15 - Inps contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 30.10.14 la corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza 24.11.10 del tribunale di Avellino che aveva accertato il diritto della signora [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione delle somme trattenute sulla retribuzione a titolo di contributo di solidarietà (previsto in linea generale nella misura del 2% delle prestazioni integrative "erogate o maturate" presso i fondi e la gestione speciale). In particolare, affermava la corte territoriale che il riferimento alle somme "maturate" fosse rilevante per la sola ipotesi di divieto di cumulo alla base della mancata erogazione, ritenendo dunque necessaria in ogni caso l'erogazione del trattamento integrativo, possibile solo alla cessazione del rapporto di lavoro. Avverso tale sentenza ricorre l'Inps per un motivo, illustrato da memoria; la signora Preziuso è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]: Con unico motivo si deduce violazione degli articoli 64 co.5 legge n. 144 del 1999 e 18, co. 19, decreto legge n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011, per avertvtrascurato la specifica alternativa prevista dalla legge. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha giàaffermato (Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 18666 del 04/09/2014, Rv. 632875 - 01) che, in materia di contribuzione previdenziale, il contributo di solidarietà spetta, ai sensi dell'art. 64, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, come autenticamente interpretato dall'art. 18, comma 19, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011 n. 111, agli ex dipendenti sulle prestazioni integrative in godimento e ai lavoratori ancora in servizio, per i quali è calcolato sul "maturato" della pensione integrativa al 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione, rispondendo la disciplina, come affermato dalla sentenza n. 156 del 2014 della Corte costituzionale, ad obiettivi di interesse generale e di rilievo costituzionale, quali quelli della certezza del diritto e del ripristino della uguaglianza e della solidarietà all'interno del sistema previdenziale. La sentenza impugnata, che non si è attenuta al detto principio, deve essere cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda introduttiva della lite. Le spese dell'intero giudizio possono essere compensate, essendo l'intervento della prima pronuncia di legittimità in materia pressoché coevo rispetto alla sentenza impugnata. p.q.m. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva della lite. Spese dell'intero giudizio compensate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 marzo 2021. [OSCURATO:PERSONA] FUN7Tr GRIDIZIARIC Ma a #7 coia Li
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